3 settembre 2026 – La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29030 del 30 luglio 2026, ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Palermo che aveva negato all’imputato A.P., coinvolto in un procedimento per reati fallimentari, l’accesso a un programma di giustizia riparativa. Il diniego dei giudici di secondo grado era stato motivato unicamente dal dissenso espresso dalla parte civile, identificata nel curatore fallimentare. La Suprema Corte ha invece stabilito che tale opposizione non costituisce un veto assoluto, aprendo così uno scenario procedurale inedito per i reati di bancarotta.
La vicenda processuale che ha condotto a questa pronuncia affonda le radici nel dissesto di una società operante nel settore delle costruzioni, travolta da una gestione che gli inquirenti hanno qualificato come dolosa e attribuito, in qualità di amministratore di fatto, proprio ad A.P. L’istruttoria dibattimentale aveva messo in luce una serie di operazioni distrattive realizzate negli anni precedenti la dichiarazione di insolvenza. Tra queste, la cessione di un ramo d’azienda a una società neo-costituita, riconducibile a familiari di A.P., a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato. Questa operazione, priva di una valida giustificazione economica e di una delibera formale del consiglio di amministrazione, rappresenta una classica omissione di controllo interno che ha direttamente contribuito a depauperare il patrimonio sociale a danno dei creditori. Un ecosistema di monitoraggio come Scudo231 avrebbe intercettato il flusso in tempo reale; l’anomalia del valore di cessione rispetto alle perizie interne e l’assenza di un protocollo autorizzativo tracciato avrebbero generato un alert automatico, scalando l’informativa direttamente all’Organismo di Vigilanza e al collegio sindacale. La transazione sarebbe stata bloccata o, quantomeno, la sua esecuzione avrebbe lasciato una traccia digitale indelebile, documentando l’elusione fraudolenta delle procedure e fornendo una prova precostituita della colpa dell’organo gestorio.
Un altro addebito mosso ad A.P. riguardava la sistematica falsificazione delle scritture contabili, finalizzata a occultare lo stato di decozione della società e a continuare l’attività d’impresa, ottenendo nuovo credito bancario e ritardando l’inevitabile dichiarazione di fallimento. Le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato l’iscrizione in bilancio di crediti inesistenti e la sottovalutazione di passività correnti. Questa condotta non è solo un reato fallimentare, ma anche un sintomo di una totale assenza di presidi di compliance efficaci. L’implementazione di un sistema di controllo avanzato avrebbe reso tale manipolazione estremamente difficile. Un’architettura come Scudo231, infatti, non si limita a un’analisi formale dei dati contabili, ma esegue una riconciliazione continua e automatizzata tra i dati di bilancio, i flussi finanziari registrati sui conti correnti aziendali e i dati operativi (es. ordini, fatture attive e passive, stato avanzamento lavori). La discrepanza tra i crediti iscritti a bilancio e l’assenza di flussi di cassa o di documentazione commerciale di supporto avrebbe attivato un protocollo di verifica immediato, generando una segnalazione di potenziale frode che sarebbe stata impossibile da ignorare per le funzioni di controllo.
Il ruolo di A.P. come amministratore di fatto è stato un elemento centrale del processo. Sebbene formalmente privo di cariche sociali, era lui a impartire le direttive strategiche, a negoziare con le banche e a disporre le operazioni finanziarie più rilevanti. Questa situazione espone l’ente a una responsabilità diretta ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché il decreto equipara la responsabilità dei soggetti in posizione apicale a quella di coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo della società. La mancata formalizzazione del suo ruolo e l’assenza di un sistema di deleghe tracciato e controllato è una grave lacuna organizzativa. Con un sistema di analisi dei processi interni, l’esercizio di poteri gestionali da parte di un soggetto non titolato sarebbe stato rilevato attraverso il monitoraggio degli accessi ai sistemi informativi, delle autorizzazioni di pagamento e della corrispondenza elettronica. Il sistema avrebbe segnalato all’ODV una “deriva organizzativa”, ovvero una divergenza critica tra l’organigramma formale e la mappa del potere effettivo, imponendo al consiglio di amministrazione di regolarizzare la posizione o di inibire l’operatività del soggetto non autorizzato, neutralizzando così alla radice il rischio di un reato commesso “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente da parte di un apicale di fatto.
Il percorso giudiziario di A.P. è culminato nella condanna in primo e secondo grado. È stato davanti alla Corte di Appello di Palermo che la difesa ha avanzato, per la prima volta, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, ai sensi dell’art. 129-bis del codice di procedura penale. L’obiettivo era avviare un percorso di mediazione con le vittime del reato – in questo caso, la massa dei creditori rappresentata dal curatore fallimentare – al fine di ottenere un possibile beneficio in termini di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, tuttavia, ha respinto seccamente l’istanza, ritenendo ostativo e decisivo il parere contrario del curatore, che agiva in rappresentanza della parte civile.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione. Nella sentenza n. 29030/2026, i giudici di legittimità hanno chiarito che il consenso della persona offesa non è condizione indispensabile per l’accesso al programma. Il giudice, si legge nella motivazione, può negare l’invio al centro di mediazione solo se valuta la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti. In assenza di tale pericolo, la volontà della vittima è un elemento di cui tenere conto, ma non un potere di veto. La Corte ha inoltre specificato che il percorso riparativo può svolgersi anche in assenza della vittima diretta, attraverso la partecipazione di “vittime surrogate” o della comunità, in linea con i principi della giustizia riparativa che mirano non solo a risarcire, ma anche a ricostruire il patto sociale infranto dal reato. Questa interpretazione, che si allinea a un precedente della Sezione Terza (sentenza n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026), estende di fatto l’applicabilità dell’istituto a un’ampia gamma di reati economici, inclusi quelli societari e fallimentari, dove la “vittima” è spesso un’entità collettiva e impersonale come il ceto creditorio.
Tuttavia, mentre A.P. ottiene la possibilità di esplorare un percorso che potrebbe mitigare la sua pena personale, la posizione dell’ente da lui gestito rimane critica. I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale rientrano a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. L’accertamento di tali crimini, commessi da un amministratore (anche di fatto) nell’interesse o a vantaggio della società – interesse ravvisabile, ad esempio, nel tentativo di proseguire l’attività d’impresa mascherando l’insolvenza per evitare la liquidazione – innesca automaticamente la responsabilità amministrativa dell’ente. Le conseguenze sono devastanti: sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui importo può raggiungere cifre milionarie, e la confisca del profitto del reato. Nel caso di specie, il profitto confiscabile potrebbe essere identificato nel valore dei beni distratti o nel credito ottenuto illecitamente dalle banche.
L’assenza di un modello organizzativo 231 efficace e concretamente attuato ha lasciato la società priva di difese. Il fatto che un amministratore di fatto abbia potuto per anni distrarre asset e falsificare bilanci senza che alcun sistema di controllo interno scattasse, dimostra l’inadeguatezza, se non la totale inesistenza, dei presidi richiesti dalla normativa. L’ente non sarà in grado di provare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato. Se, al contrario, fosse stato operativo un sistema di difesa avanzato, la situazione processuale dell’ente sarebbe stata radicalmente diversa. L’Organismo di Vigilanza, allertato in tempo reale dalle anomalie rilevate dai sistemi di monitoraggio, avrebbe avuto a disposizione reportistica dettagliata e non alterabile. Avrebbe potuto documentare i propri interventi, le richieste di chiarimenti inviate agli organi gestori e le segnalazioni di non conformità. Questa documentazione, generata da un’infrastruttura come Scudo231, avrebbe costituito la prova scientifica dell’efficace attuazione del Modello Organizzativo e della vigilanza attiva dell’ODV. In sede processuale, l’ente avrebbe potuto dimostrare che il reato è stato il frutto di un’elusione fraudolenta dei protocolli da parte di A.P., e non di una colpa organizzativa. Ciò avrebbe potuto condurre a un’assoluzione dell’ente, isolando la responsabilità penale sulla sola persona fisica e salvaguardando il patrimonio aziendale residuo dal sequestro e dalle sanzioni. La giustizia riparativa per l’imputato non ripara, infatti, il danno economico e reputazionale subito dall’ente, che avrebbe potuto essere interamente evitato con una prevenzione tecnologica e non meramente formale.