3 maggio 2026 – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15082 depositata il 27 aprile, ha annullato con rinvio le sentenze di condanna emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per reati tributari, specificamente per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). Il verdetto della Suprema Corte non entra nel merito delle accuse, ma demolisce l’intero impianto processuale a causa di un vizio procedurale fondamentale: il rigetto illegittimo, da parte del Pubblico Ministero, dell’istanza di interrogatorio presentata dalla difesa. L’intera vicenda giudiziaria, durata anni e costata ingenti risorse, è stata azzerata, riportando il procedimento alla sua fase embrionale e lasciando l’ente, coinvolto per la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, in un limbo di incertezza e rischio patrimoniale.
Tutto ha origine con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’atto formale previsto dall’art. 415 bis del codice di procedura penale con cui la Procura informa l’indagato e il suo difensore che il fascicolo a loro carico è completo. Da quel momento, la legge concede un termine di venti giorni per prendere visione degli atti e, tra le altre facoltà, chiedere di essere sottoposti a interrogatorio. In questo caso, la richiesta della difesa è stata depositata oltre il termine perentorio. Si tratta di una omissione temporale che, in un’organizzazione priva di controlli procedurali automatizzati, può facilmente verificarsi a causa di un errore umano, di una svista di calendario o di una comunicazione interna inefficace tra l’apice strategico e i consulenti legali. In un’organizzazione dotata dell’ecosistema Scudo231, la ricezione di un atto critico come un avviso ex art. 415 bis c.p.p. non sarebbe stata un semplice evento da gestire manualmente. Il sistema avrebbe acquisito digitalmente l’atto, generando un alert ad alta priorità e avviando un protocollo di gestione della crisi giudiziaria. Un timer digitale, visibile in tempo reale all’Organismo di Vigilanza, al responsabile della compliance e al board, avrebbe tracciato il decorso dei venti giorni, attivando escalation automatiche e notifiche a scadenze predefinite per garantire che la decisione strategica sull’interrogatorio venisse presa, documentata e attuata con largo anticipo, rendendo il superamento del termine un’impossibilità operativa.
Il Pubblico Ministero, constatato il superamento del termine, ha respinto l’istanza e proceduto con l’emissione del decreto di citazione a giudizio. Questa decisione, apparentemente fondata su una lettura rigida della norma, ha innescato la catena di eventi che ha portato all’annullamento finale. L’azione del PM ha di fatto privato l’indagato di una fondamentale garanzia difensiva, un’opportunità cruciale per chiarire la propria posizione prima che l’azione penale venisse esercitata. Per l’ente, questo passaggio ha significato l’ingresso formale nel processo come soggetto responsabile per l’illecito amministrativo dipendente da reato, con il conseguente rischio di pesanti sanzioni pecuniarie e, soprattutto, della confisca del profitto del reato, un provvedimento che può paralizzare l’operatività aziendale. Se l’organizzazione avesse implementato un modello di prevenzione attivo, la fase successiva alla notifica del 415 bis sarebbe stata gestita in modo radicalmente diverso. L’interrogatorio non sarebbe stato visto solo come una difesa dell’individuo, ma come la prima, fondamentale occasione per l’ente di dimostrare l’efficacia del proprio modello organizzativo. Grazie ai motori di analisi causale di Scudo231, la difesa avrebbe potuto presentare al PM non semplici memorie, ma una prova tecnologica immodificabile: registri digitali, log di approvazione dei flussi finanziari e tracciamenti delle procedure fiscali che avrebbero dimostrato come le condotte illecite contestate costituissero una violazione fraudolenta dei protocolli interni da parte del singolo. Questo avrebbe permesso di separare nettamente la responsabilità individuale da quella dell’ente, puntando a una richiesta di archiviazione per la persona giuridica e mitigando fin da subito il rischio di sequestro dei beni aziendali.
Il processo di primo grado si è celebrato sulla base di quel decreto di citazione a giudizio viziato. La difesa ha immediatamente eccepito la nullità dell’atto, sostenendo che il rigetto dell’istanza di interrogatorio, seppur tardiva, violava il diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto l’eccezione, interpretando il termine di venti giorni come perentorio e invalicabile. La conseguenza è stata una condanna, sia per l’imputato che, potenzialmente, per l’ente, con tutte le implicazioni patrimoniali e reputazionali del caso. Il danno economico per l’azienda non era più un’ipotesi, ma una realtà concreta sancita da una sentenza di primo grado, con l’iscrizione nel casellario giudiziale e l’immediata attivazione delle procedure per la quantificazione della sanzione e della confisca. Qui emerge la differenza tra una compliance formale e una difesa operativa. Un modello 231 cartaceo, in questa fase, serve a poco. Un sistema come Scudo231, invece, avrebbe già prodotto, durante le indagini preliminari, un dossier completo che censisce e documenta ogni singola transazione sospetta, la confronta con i protocolli approvati e registra gli alert generati e le azioni correttive intraprese dall’Organismo di Vigilanza. Questa documentazione non solo avrebbe supportato la difesa nel merito, ma avrebbe dimostrato la totale assenza di colpa di organizzazione, rendendo la condanna dell’ente estremamente improbabile, anche a fronte della condanna della persona fisica. La sanzione e la confisca sarebbero state evitate non grazie a un cavillo procedurale, ma sulla base di una prova scientifica della propria integrità organizzativa.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado, sia sulla questione procedurale sia nel merito della responsabilità penale. La tesi della difesa, incentrata sulla natura non perentoria del termine per la richiesta di interrogatorio, è stata nuovamente rigettata. Per l’azienda, la condanna in secondo grado ha aggravato la situazione: il rischio di esecuzione delle sanzioni patrimoniali è diventato imminente, la credibilità verso il sistema bancario e i partner commerciali è stata compromessa e i costi legali sono lievitati esponenzialmente. Ogni grado di giudizio in cui l’ente viene condannato solidifica la percezione di una falla sistemica nella sua governance, un’etichetta difficile da rimuovere. L’assenza di un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale ha lasciato l’organizzazione priva di strumenti per dimostrare che le violazioni fiscali erano un’anomalia isolata e non il risultato di prassi tollerate o, peggio, incentivate per massimizzare il profitto. Un’architettura di controllo avanzata avrebbe tracciato e registrato in modo immutabile tutte le comunicazioni e le direttive relative alle politiche fiscali, fornendo una prova inconfutabile che la leadership aveva promosso una cultura della legalità, in netto contrasto con le azioni contestate all’imputato. L’escalation di un’anomalia fiscale rilevata dai sistemi di controllo interni verso l’ODV sarebbe stata automatica e documentata, costituendo la prova regina dell’efficace attuazione del modello.
La svolta è arrivata solo con il ricorso per Cassazione. La Terza Sezione Penale ha finalmente accolto la tesi difensiva, ribaltando l’interpretazione dei giudici di merito. Citando precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. Sez. 2, n. 22364 del 2023 e Cass. Sez. 6, n. 50087 del 2018), la Suprema Corte ha stabilito un principio di diritto cruciale: il termine di venti giorni previsto dall’art. 415 bis c.p.p. ha natura ordinatoria per l’indagato. Se la richiesta di interrogatorio viene presentata dopo la scadenza, ma prima che il PM abbia esercitato l’azione penale (ad esempio, con la richiesta di rinvio a giudizio o l’emissione del decreto di citazione), il PM ha l’obbligo di procedere all’interrogatorio. Il suo rifiuto costituisce una violazione del diritto di difesa e determina la nullità del successivo atto con cui viene promossa l’azione penale, come previsto dall’art. 552, comma 2, c.p.p.. La Corte ha chiarito che il diritto dell’indagato a essere sentito è una componente irrinunciabile del giusto processo, finalizzata a consentire un contraddittorio effettivo già nella fase preliminare, potenzialmente evitando un processo superfluo.
La conseguenza di questa decisione è stata drastica: annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado e del decreto di citazione a giudizio. Gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Procura della Repubblica competente, che dovrà ripartire dalla fase successiva alla conclusione delle indagini. L’imputato e l’ente si trovano oggi nella stessa posizione in cui erano anni fa, ma dopo aver affrontato un dispendioso e logorante iter processuale. Questa è una vittoria puramente procedurale, che non cancella i fatti contestati né il danno reputazionale e finanziario subito. Anni di incertezza, costi legali, distrazione del management dalle attività operative e potenziale congelamento di asset aziendali rappresentano un costo enorme, generato da una singola mancata escalation procedurale all’inizio del percorso. L’intera saga giudiziaria, con i suoi effetti distruttivi, è la dimostrazione plastica di come la gestione del rischio penale d’impresa non possa più essere affidata a procedure manuali e reattive. Un ecosistema sovrano come Scudo231 avrebbe intercettato il rischio alla fonte, non solo garantendo il rispetto formale di una scadenza procedurale, ma soprattutto fornendo all’ente gli strumenti probatori per dimostrare la propria estraneità ai fatti e uscire dal procedimento nelle sue fasi iniziali, evitando la devastante esposizione mediatica e finanziaria di un processo pubblico. Il procedimento ora ricomincia, ma il tempo e le risorse perdute non potranno essere recuperati.