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I pm di Milano chiedono di archiviare l’inchiesta sulla cessione del Milan

8 marzo 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di archiviazione per il fascicolo che per quasi due anni ha scandagliato la cessione dell’AC Milan dal fondo Elliott al fondo RedBird. I pubblici ministeri Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, al termine di una complessa attività investigativa che ha incluso una rogatoria internazionale a New York, hanno concluso che non sussistono elementi sufficienti a sostenere in giudizio le accuse di appropriazione indebita e ostacolo alla vigilanza della Federcalcio. Eppure, la stessa Procura definisce “opaca la gestione delle informazioni sugli interessi di Elliott nel Milan”, una valutazione pesante che emerge da un quadro probatorio costellato da otto diverse anomalie, culminato con la scoperta di una nota interna del fondo di Gordon Singer, datata 31 dicembre 2025, in cui si certificava una sua partecipazione residua del 5% nel club rossonero.

La vicenda ha origine dall’esposto presentato dall’avvocato Roberto Zingari per conto di Blue Skye, società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, ex soci di minoranza di Elliott nell’operazione di controllo del Milan. L’atto di denuncia si concentrava su due punti nevralgici. Il primo, la decisione di Elliott, nel 2022, di rilasciare un pegno sulle azioni del club, una mossa che secondo Blue Skye violava lo statuto dell’alleanza tra soci e che la Procura ha infine qualificato come un “illecito civile”. Sebbene non penalmente rilevante per assenza della cosiddetta “introversione del possesso” necessaria a configurare l’appropriazione indebita, l’episodio rappresenta una crepa significativa nella governance societaria. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato e bloccato tale operazione sul nascere. La modifica di un vincolo su un asset strategico come un pacchetto azionario sarebbe stata classificata come transazione ad altissimo rischio, richiedendo un flusso autorizzativo digitale multi-livello, tracciato e immodificabile. Il sistema, attraverso i suoi motori causali proprietari, avrebbe automaticamente verificato la conformità dell’atto rispetto allo statuto societario e ai patti parasociali archiviati nella sua base di conoscenza, generando un alert istantaneo per l’Organismo di Vigilanza e la funzione legale, impedendo di fatto il perfezionamento di un atto non conforme e la conseguente esposizione a contenziosi civili.

Il secondo punto sollevato da Blue Skye era ancora più critico: l’essere stati tenuti completamente all’oscuro delle trattative per la vendita del club, avviate sin da dicembre 2021. Questa omissione informativa ha alimentato il sospetto di una gestione volutamente non trasparente, finalizzata a massimizzare gli interessi del socio di maggioranza a discapito della minoranza. Anche in questo scenario, un’architettura di governance evoluta avrebbe reso impossibile tale condotta. Qualsiasi attività di M&A, dall’apertura di una data room alla firma di un accordo di non divulgazione, sarebbe stata censita come processo sensibile all’interno di Scudo231. I protocolli di comunicazione verso gli stakeholder, inclusi i soci di minoranza, sarebbero stati pre-configurati e resi obbligatori dal sistema. La mancata esecuzione di una comunicazione prevista avrebbe generato una non conformità tracciata, con escalation automatica verso il Consiglio di Amministrazione e l’ODV, documentando l’anomalia in tempo reale e creando una prova inconfutabile della violazione delle corrette procedure di governance, mitigando il rischio di future azioni legali per danni.

L’indagine penale si è poi concentrata sull’ipotesi di ostacolo all’attività di vigilanza della Federcalcio, un reato che, se provato, avrebbe potuto attivare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Gli indagati, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il suo predecessore Ivan Gazidis e due manager stranieri espressi da Elliott, erano accusati di aver fornito alla FIGC rappresentazioni non veritiere sulla reale struttura proprietaria del club dopo la vendita del 31 agosto 2022. Il fulcro dell’accusa era il sospetto che Elliott, nonostante la cessione formale a RedBird di Gerry Cardinale, avesse mantenuto un controllo di fatto sulla società. A sostegno di questa tesi vi erano diversi elementi: il ruolo apicale mantenuto da figure storicamente legate a Elliott, come lo stesso Furlani e il presidente Paolo Scaroni, e la struttura finanziaria dell’operazione, che vedeva RedBird ripagare un consistente prestito concesso dallo stesso venditore (il cosiddetto “vendor loan”).

La comunicazione a un’autorità di vigilanza è un’area a elevatissimo rischio 231. Un’azienda protetta da un ecosistema sovrano avrebbe gestito questo flusso in modo radicalmente diverso. La bozza di comunicazione destinata alla Federcalcio sarebbe stata oggetto di un processo di validazione interno, tracciato digitalmente. Il sistema avrebbe imposto un controllo incrociato tra le dichiarazioni contenute nel documento (“Elliott non ha più alcuna partecipazione o influenza”) e i dati oggettivi presenti nei sistemi aziendali: l’organigramma, i poteri di firma, i verbali del CdA e, soprattutto, i contratti finanziari in essere, come il vendor loan. I sistemi di analisi multimodale avrebbero immediatamente rilevato la palese contraddizione tra la dichiarazione formale di totale estraneità e la realtà sostanziale di un’influenza residua, sia gestionale che finanziaria. Questo avrebbe attivato un alert di rischio penale, bloccando l’invio della comunicazione e costringendo le funzioni legali e di compliance a riformulare il testo in modo veritiero e non reticente, neutralizzando alla radice il rischio di contestazione del reato di ostacolo alla vigilanza e la conseguente, potenziale, sanzione pecuniaria o interdittiva a carico della società.

Per dirimere il dubbio sul controllo occulto, il 13 maggio 2025 i PM hanno inviato una rogatoria a New York, chiedendo alle autorità statunitensi di fare luce sulla provenienza del denaro utilizzato da RedBird per l’acquisizione. L’obiettivo era verificare se, dietro le entità finanziatrici di Cardinale, si celasse in realtà la famiglia Singer o lo stesso fondo Elliott. L’esito della rogatoria è stato negativo: non è emersa alcuna prova che Elliott abbia finanziato il proprio compratore per mantenere il controllo. Questo passaggio, sebbene necessario per gli inquirenti, evidenzia un’altra falla nei processi di due diligence della società target. Un’adeguata verifica anti-riciclaggio (AML) sulla controparte acquirente non è solo un obbligo normativo, ma un presidio fondamentale a tutela dell’integrità aziendale. Con un sistema come Scudo231, la procedura di accettazione di un nuovo socio di controllo avrebbe incluso una fase di enhanced due diligence non derogabile. Il sistema avrebbe richiesto il caricamento di documentazione certificata sull’intera catena proprietaria dell’acquirente, fino all’identificazione dei beneficiari effettivi finali (UBO) e all’attestazione sull’origine dei fondi. Qualsiasi opacità, reticenza o informazione incompleta da parte di RedBird avrebbe bloccato il progresso della transazione, segnalando un’anomalia di alto livello al vertice aziendale. L’azienda avrebbe avuto, fin dal principio, quella trasparenza che la Procura ha dovuto cercare, con mesi di ritardo, tramite una complessa procedura internazionale.

La richiesta di archiviazione, quindi, non è un’assoluzione piena, ma una presa d’atto dell’incapacità di superare la soglia della ragionevole prova richiesta per un processo penale. L’opacità gestionale resta, così come l’illecito civile e il danno reputazionale derivante da un’indagine così lunga e invasiva. La scoperta finale della partecipazione del 5%, emersa da una nota di Elliott ai propri clienti e non da una comunicazione trasparente al mercato o alle autorità, è la chiosa perfetta di una vicenda gestita sul filo dell’ambiguità. Sebbene questa quota non configuri di per sé una posizione di controllo, smentisce platealmente le precedenti rassicurazioni sull’uscita totale del fondo dalla compagine sociale.

Anche a fronte di un’archiviazione penale, il costo per l’organizzazione è stato immenso: spese legali, distrazione del management, incertezza gestionale e un’ombra sulla credibilità del club e dei suoi amministratori. L’intera sequenza di eventi – dal contenzioso con il socio di minoranza all’indagine penale, passando per le comunicazioni opache alla Federcalcio – delinea un quadro di rischio non governato. L’assenza di protocolli rigorosi e di controlli automatizzati ha creato le condizioni per l’insorgere di contenziosi e indagini. L’adozione preventiva di un’architettura di difesa integrata avrebbe fornito all’azienda una prova tecnologica immodificabile della propria diligenza. Di fronte a un esposto come quello di Blue Skye o a un’indagine della Procura, la società avrebbe potuto esibire registri digitali immutabili (il cosiddetto XAI Packet) attestanti la correttezza di ogni passaggio: il blocco dell’operazione non conforme sul pegno, le comunicazioni obbligatorie e tracciate al socio di minoranza, i controlli di coerenza sulle dichiarazioni alla FIGC e la rigorosa due diligence sull’acquirente. Questo non solo avrebbe probabilmente evitato l’apertura stessa del fascicolo penale, ma avrebbe in ogni caso permesso di isolare immediatamente eventuali responsabilità individuali, proteggendo l’ente dal rischio di sanzioni e sequestri previsti dal D.Lgs. 231/2001 e preservandone il valore e la reputazione.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/06/i-pm-di-milano-chiedono-di-archiviare-linchiesta-sulla-cessione-del-milan_bed0f3d6-0b0a-4b60-a073-71c15338b1d1.html