8 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale etneo, ponendo fine a un’articolata frode transnazionale sulle accise dei prodotti energetici. L’operazione, coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato all’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di cinque soggetti e al sequestro di beni e complessi aziendali per un valore di 235.000 euro, oltre a 143.000 litri di prodotto petrolifero illecitamente detenuto. Al centro del meccanismo fraudolento, l’imprenditore di Adrano Alfredo Carcagnolo, 38 anni, attivo nel settore della logistica e dei trasporti, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il sistema, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si basava sull’importazione massiva di gasolio proveniente da tre diverse raffinerie dell’Est Europa. Il prodotto, per un totale di circa 400.000 litri movimentati, giungeva in Italia a bordo di autocisterne o su convogli ferroviari, scortato da una documentazione di trasporto palesemente artefatta. I documenti, infatti, qualificavano il carico non come gasolio soggetto ad accisa, ma come “liquido bio anticorrosivo”, una designazione di comodo che ne permetteva l’introduzione sul territorio nazionale in totale evasione d’imposta. Questa classificazione fittizia rappresenta il primo, fondamentale snodo operativo della frode, un’anomalia documentale che un’organizzazione dotata di controlli procedurali automatizzati avrebbe dovuto intercettare alla fonte. Un ecosistema di controllo come Scudo231, integrato nei sistemi gestionali della Tir international, avrebbe analizzato in tempo reale i dati relativi alla fornitura. L’inserimento di un ordine proveniente da un fornitore estero come la Oil Oil trading Ltd, con sede nel Regno Unito, per un prodotto con una descrizione così generica e fiscalmente neutra, avrebbe attivato un alert di non conformità. Il sistema avrebbe incrociato la natura del fornitore, la tipologia di prodotto e la rotta di trasporto, assegnando un punteggio di rischio che avrebbe superato la soglia preimpostata, bloccando di fatto l’operazione e innescando un protocollo di verifica obbligatoria da parte della funzione compliance o direttamente dell’Organismo di Vigilanza.
Il presunto architetto finanziario dell’operazione è stato individuato in Andrea Morroni, 78 anni, titolare della società di diritto inglese Oil Oil trading Ltd, destinatario di un divieto di esercitare attività di impresa. Sarebbe stato lui a orchestrare l’acquisto del prodotto energetico alle raffinerie e a predisporre la copertura documentale necessaria per la sua introduzione in Italia. Ad assisterlo, secondo l’accusa, Armando Grillo, 73 anni, e Rocco Di Primo, 51 anni, entrambi colpiti dalla medesima misura interdittiva. Il loro ruolo sarebbe stato quello di intermediari e facilitatori logistici, curando i rapporti con i vettori e assicurando che il carico superasse i controlli formali. La catena di approvvigionamento, così strutturata, presentava evidenti vulnerabilità sul piano della due diligence dei fornitori e dei partner commerciali. La Tir international e le altre società di logistica coinvolte, come la Logistica zero e la New logistica di Adrano, hanno omesso di eseguire i controlli minimi sulla controparte commerciale e sulla natura effettiva della merce trasportata. Se queste società avessero adottato un modello organizzativo 231 reso operativo da sistemi di monitoraggio avanzati, la procedura di accreditamento di un nuovo fornitore come la Oil Oil trading Ltd avrebbe richiesto la produzione di certificazioni tecniche sul prodotto e una valutazione reputazionale approfondita. Qualsiasi anomalia o mancanza documentale avrebbe impedito l’inserimento della società inglese nell’albo dei fornitori qualificati, bloccando sul nascere ogni transazione commerciale e creando una traccia informatica dell’esito negativo della verifica.
Una volta in Italia, il gasolio veniva stoccato in depositi clandestini, tra cui 58 cisterne e 7 tank container oggi sotto sequestro, per poi essere immesso nel mercato nero. Una parte del prodotto, inoltre, veniva miscelato con gasolio agricolo, acquistato lecitamente da una cooperativa di Biancavilla, per essere poi utilizzato come carburante per i mezzi aziendali delle società di Carcagnolo. Questo secondo filone di illecito, finalizzato a un risparmio d’imposta sull’acquisto di carburante per autotrazione, evidenzia un’ulteriore e grave lacuna nei controlli interni. La gestione promiscua dei carburanti, con l’utilizzo di prodotto a fiscalità agevolata per scopi non consentiti, costituisce il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, previsto e punito dall’articolo 40 del Testo Unico sulle Accise (D.Lgs. 504/1995). L’implementazione di un sistema di controllo di gestione come Scudo231 avrebbe reso tale pratica impossibile da occultare. Attraverso la riconciliazione automatica dei registri di carico e scarico del carburante agricolo con i dati provenienti dalla telemetria dei veicoli (GPS, consumi, percorsi), il sistema avrebbe rilevato una palese discrepanza. L’algoritmo avrebbe segnalato che il consumo di carburante dei mezzi di autotrasporto non era coperto da acquisti di gasolio ordinario, ma da prelievi anomali dalle scorte di prodotto agricolo. Questo segnale avrebbe generato un report di eccezione inviato in tempo reale all’Organismo di Vigilanza, documentando l’illecito e consentendo un intervento correttivo immediato, prima che il danno erariale raggiungesse dimensioni penalmente rilevanti.
La responsabilità non si è fermata alle persone fisiche. Il provvedimento del Gip ha disposto il sequestro preventivo delle imprese Tir international, Logistica zero e New logistica di Adrano, ritenute lo strumento attraverso cui il reato è stato perpetrato. Qui emerge con forza la questione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise rientra nel catalogo dei reati presupposto che, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti in posizione apicale come Carcagnolo, fanno scattare la responsabilità diretta della società. Il sequestro delle aziende non è una misura accessoria, ma la conseguenza diretta della cosiddetta “colpa di organizzazione”: l’assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Questo è il punto nevralgico in cui un modello di prevenzione efficace cessa di essere un mero adempimento formale e diventa uno scudo patrimoniale e operativo.
Se la Tir international avesse non solo adottato, ma efficacemente attuato un Modello 231, la sua posizione di fronte al Gip sarebbe stata radicalmente diversa. L’esistenza di protocolli tracciati e automatizzati per la qualifica dei fornitori, per il controllo della documentazione di trasporto e per la gestione dei carburanti avrebbe costituito la prova regina dell’assenza di colpa organizzativa. L’azienda, attraverso il suo Organismo di Vigilanza, avrebbe potuto produrre in giudizio i log informatici inalterabili generati dal suo sistema di controllo, dimostrando che le azioni di Carcagnolo e Puglisi (39 anni, anch’egli destinatario dell’obbligo di presentazione alla PG) hanno costituito una elusione fraudolenta di presidi di controllo esistenti e funzionanti. In tale scenario, la responsabilità penale si sarebbe concentrata sulle persone fisiche che hanno agito contra legem, ma l’ente avrebbe potuto evitare la misura cautelare più afflittiva: il sequestro dell’intera attività d’impresa. La continuità aziendale sarebbe stata preservata, tutelando i posti di lavoro e il valore dell’avviamento, e la sanzione pecuniaria a carico dell’ente, se anche comminata, sarebbe stata significativamente ridotta in virtù del comportamento virtuoso pre-esistente.
L’indagine del Nucleo PEF di Catania ha ricostruito meticolosamente i flussi finanziari e le rotte logistiche, dimostrando come un’operazione criminale di questa portata richieda necessariamente una rete di complicità e una sistematica omissione di controlli a ogni livello della catena operativa. La Procura ha contestato un danno all’erario derivante dal mancato versamento delle accise, quantificato nel valore dei beni sequestrati in via preventiva per equivalente, pari a 235.000 euro. Tale importo rappresenta il profitto del reato che, in caso di condanna, sarà oggetto di confisca. Anche su questo fronte, un modello preventivo robusto avrebbe agito come mitigatore del rischio. L’intervento tempestivo innescato dagli alert procedurali avrebbe bloccato l’importazione illecita dopo le prime, poche transazioni, limitando drasticamente l’ammontare del profitto illecito e, di conseguenza, l’entità di un eventuale sequestro. La REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come il valore di un sistema di prevenzione non risieda solo nell’evitare la sanzione, ma nel contenere il danno potenziale fin dalla sua origine, trasformando un rischio penale ed economico sistemico in un evento isolato e gestibile. L’assenza di tali presidi ha invece permesso al meccanismo fraudolento di operare indisturbato per mesi, accumulando un debito tributario e un’esposizione legale che hanno portato al collasso operativo delle società coinvolte.