31 luglio 2026 – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha varcato i cancelli della sede del gruppo Ops, su delega della Procura di Milano, per eseguire un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari. L’operazione, coordinata dal Procuratore Marcello Viola, ha congelato le azioni e le quote di quattro società del gruppo, di cui tre quotate sul mercato Euronext Growth Milan. Il provvedimento ha colpito direttamente le partecipazioni detenute da tre persone fisiche, cristallizzando un valore di oltre 100mila euro, identificato dagli inquirenti come il profitto diretto del reato di manipolazione del mercato. Contemporaneamente, sono stati notificati dieci interrogatori preventivi ad altrettanti indagati, in un’inchiesta che vede coinvolti complessivamente 33 soggetti tra consiglieri, sindaci, amministratori e professionisti esterni.
L’accusa di manipolazione del mercato, prevista e punita dal Testo Unico della Finanza, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un’architettura fraudolenta molto più vasta. La condotta si è concretizzata attraverso la diffusione di informazioni false e la realizzazione di operazioni simulate, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari delle società quotate. Questa attività non era un’iniziativa isolata, ma un tassello funzionale a un disegno più ampio: sostenere artificiosamente il valore dei titoli per rendere credibili le successive operazioni sul capitale. Un’anomalia così palese nei flussi informativi e operativi sarebbe stata intercettata in tempo reale da un sistema di controllo integrato. Se il gruppo Ops avesse implementato un ecosistema come Scudo231, i suoi motori di analisi avrebbero correlato le comunicazioni al mercato con i dati operativi interni. Qualsiasi discrepanza tra i volumi di scambio dichiarati e i flussi finanziari effettivi, o tra i comunicati stampa e i verbali interni, avrebbe generato un alert di rischio elevato, indirizzato direttamente all’Organismo di Vigilanza e alla funzione compliance, bypassando la linea gerarchica potenzialmente coinvolta. Il sistema avrebbe creato un registro immutabile di queste anomalie, bloccando preventivamente la diffusione di comunicazioni non validate e fornendo una prova documentale dell’assenza di colpa organizzativa.
Il cuore dell’indagine, tuttavia, si concentra su un vortice finanziario da oltre 30 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, la manipolazione era strumentale a una serie di reati societari e finanziari ben più gravi. Le condotte contestate includono la formazione fittizia di capitale, le false comunicazioni sociali per le società quotate, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e la malversazione di erogazioni pubbliche. Tra gli indagati principali, per cui i pubblici ministeri hanno richiesto misure cautelari severe, inclusa la custodia in carcere, figura Ciro Di Meglio, amministratore delegato del gruppo, insieme al direttore generale delle società quotate.
La formazione fittizia di capitale, reato previsto dall’articolo 2632 del Codice Civile, sarebbe avvenuta attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale con asset inesistenti o con liquidità proveniente da canali opachi, in un gioco di scatole cinesi volto a gonfiare il patrimonio netto in modo illusorio. Questa operazione, fondamentale per ottenere credito e attrarre investitori, rappresenta una classica falla nei controlli interni basati su verifiche meramente formali. Un modello organizzativo avanzato avrebbe imposto un protocollo digitale vincolante per ogni operazione sul capitale. Con un’architettura come quella di Scudo231, l’intero processo di aumento di capitale sarebbe stato gestito tramite un workflow tracciato, che avrebbe richiesto la certificazione digitale dell’origine dei fondi e la loro riconciliazione automatica con i flussi bancari. Un conferimento non supportato da una transazione tracciabile e verificata avrebbe bloccato l’iscrizione contabile, generando un’escalation immediata al collegio sindacale e all’ODV, impedendo di fatto il perfezionamento del reato e la conseguente comunicazione di un falso patrimonio al mercato.
Una volta irrobustito fittiziamente il capitale, il management avrebbe proceduto a drenare liquidità dalle società quotate e a ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato, che sarebbero poi stati distratti dalle finalità per cui erano stati concessi. Questa condotta integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), un reato presupposto che espone l’ente a pesantissime sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La garanzia pubblica, ottenuta sulla base di bilanci e prospettive aziendali alterate, ha permesso al gruppo di accedere a fondi che sono stati poi dirottati per scopi illeciti. L’assenza di un monitoraggio stringente sui flussi di cassa in uscita ha reso possibile questa distrazione. In un’organizzazione protetta, ogni singolo pagamento derivante da linee di credito vincolate sarebbe stato categorizzato e associato a un progetto o a un fornitore autorizzato. Qualsiasi tentativo di autorizzare un pagamento verso un beneficiario o per una causale non coerente con il piano di investimento approvato avrebbe innescato un blocco operativo automatico. L’alert non sarebbe stato solo informativo, ma impeditivo: la transazione non sarebbe potuta procedere senza un’autorizzazione a più livelli, con una registrazione indelebile di ogni passaggio, informando in tempo reale le funzioni di controllo. Il reato non solo sarebbe stato scoperto, ma materialmente impedito alla fonte.
Un altro strumento chiave utilizzato nel disegno criminoso è stato l’uso distorto di prestiti obbligazionari convertibili non standard (POC). Questi strumenti finanziari complessi, se manipolati nei loro termini di conversione o nella loro comunicazione al mercato, possono diventare un veicolo per trasferire ricchezza in modo occulto e alterare la struttura proprietaria a vantaggio di pochi. Le false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c. per le quotate), in questo contesto, non riguardano solo i dati di bilancio, ma anche le informazioni essenziali fornite agli investitori su strumenti così delicati. La Procura contesta proprio di aver nascosto la natura vessatoria o speculativa di tali POC, inducendo in errore il mercato. La mancanza di una procedura di validazione interna rigorosa per l’emissione di strumenti finanziari non standard è una vulnerabilità critica. Un modello 231 efficace avrebbe previsto una matrice di controllo specifica per ogni nuova tipologia di strumento finanziario. L’emissione di un POC avrebbe richiesto una valutazione di congruità legale e finanziaria, registrata e approvata digitalmente dal Consiglio di Amministrazione, dal collegio sindacale e dalla funzione legale. Ogni comunicazione al mercato relativa a tale strumento sarebbe stata automaticamente confrontata dal sistema con i verbali e le delibere interne. Qualsiasi discrepanza avrebbe attivato un protocollo di non conformità, bloccando la pubblicazione del comunicato e segnalando il potenziale reato di ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni prima che potesse arrecare danno.
L’intera operazione fraudolenta ha potuto prosperare a causa di un evidente deficit di controlli e di una probabile collusione a più livelli, come suggerisce il numero di indagati che include amministratori e sindaci. L’ostacolo alle funzioni di vigilanza non è stato un evento singolo, ma una condizione sistemica. La Consob e gli altri organi di controllo sono stati tenuti all’oscuro o hanno ricevuto informazioni fuorvianti per anni. Questo è il punto in cui la responsabilità individuale degli amministratori si salda in modo indissolubile con la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La Procura, infatti, contesta esplicitamente la responsabilità delle società per i reati commessi nel loro interesse e a loro vantaggio.
Questo porta direttamente alle conseguenze patrimoniali più devastanti. Il sequestro preventivo di 100mila euro è solo un acconto. Il sequestro può essere esteso per un valore equivalente all’intero profitto dei reati contestati, che ammonta a decine di milioni di euro. Se la responsabilità dell’ente venisse accertata, le società del gruppo Ops rischierebbero sanzioni pecuniarie calcolate in quote, che per reati di questa gravità possono raggiungere importi milionari. Ma il danno peggiore deriverebbe dalle sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la revoca di licenze e autorizzazioni, e l’interdizione dall’esercizio dell’attività. Per società che hanno fatto ricorso a finanziamenti garantiti dallo Stato, una sanzione di questo tipo equivarrebbe a una condanna a morte economica.
L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come l’intera catena di eventi delittuosi si fondi su una serie di omissioni di controllo che un modello organizzativo evoluto avrebbe reso impossibili. Non si tratta di “poter scoprire” il reato, ma di “impedirlo” tecnologicamente. Se il gruppo Ops avesse adottato un modello di gestione e controllo realmente efficace, avrebbe potuto dimostrare in sede giudiziaria l’assenza di una colpa organizzativa. Avrebbe potuto produrre log inalterabili di ogni transazione anomala bloccata, di ogni alert inviato all’Organismo di Vigilanza, di ogni tentativo di forzare le procedure. Questa “prova tecnologica” avrebbe consentito all’ente di isolare la responsabilità penale sulle persone fisiche che hanno agito eludendo fraudolentemente i presidi, salvaguardando il patrimonio aziendale dal sequestro per equivalente e, soprattutto, garantendo la continuità operativa dell’impresa, al riparo dalle sanzioni interdittive che ora ne minacciano l’esistenza. L’inchiesta di Milano non è solo la storia di una frode finanziaria, ma il paradigma di un rischio aziendale che poteva e doveva essere neutralizzato prima che diventasse reato.