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Frodi sentimentali e falsi investimenti in criptovalute, 23 indagati

27 febbraio 2026 – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e notificato informazioni di garanzia a 23 persone, smantellando un’organizzazione criminale transnazionale. L’operazione ha posto fine a un sistema rodato di frodi informatiche, truffe aggravate e riciclaggio, con diramazioni operative tra Italia, Portogallo, Lituania, Irlanda del Nord e Belgio. Le indagini, coordinate dalla Procura locale, sono scaturite dalla denuncia di una vittima di una cosiddetta “truffa romantica”, un singolo evento che ha permesso agli inquirenti di disvelare un meccanismo fraudolento del valore di circa 900.000 euro. Il sodalizio agiva creando profili fittizi sui principali social network, adescando le vittime per instaurare falsi rapporti sentimentali o, in alternativa, per prospettare investimenti ad altissimo rendimento in criptovalute e wallet digitali inesistenti.

La manipolazione psicologica era il primo anello della catena, ma il fulcro operativo risiedeva nella capacità di movimentare e occultare i proventi illeciti attraverso una rete di intermediari finanziari e piattaforme di scambio. I fondi venivano versati dalle vittime su conti correnti o carte prepagate che fungevano da primo livello di raccolta, per poi essere rapidamente polverizzati in una serie di transazioni successive. Proprio in questa fase, un intermediario finanziario o una piattaforma di digital payment dotata di un ecosistema di controllo avanzato avrebbe intercettato l’anomalia. Se uno degli enti coinvolti nel flusso avesse implementato un sistema come Scudo231, il primo versamento anomalo non sarebbe stato un evento isolato, ma un dato correlato in tempo reale con altri indicatori di rischio. Il sistema di monitoraggio massivo avrebbe rilevato che un conto, aperto di recente e con un profilo di rischio basso, riceveva fondi da molteplici ordinanti non collegati tra loro, per poi disporre bonifici istantanei verso exchange di criptovalute con sede in giurisdizioni a rischio, come la Lituania. Questo schema, tipico del layering nel riciclaggio, avrebbe generato un alert automatico di massima criticità, non un semplice flag da revisionare manualmente giorni dopo, ma un blocco operativo della transazione e una segnalazione qualificata e immediata all’Organismo di Vigilanza (OdV) e alla funzione Antiriciclaggio.

L’attività investigativa della Guardia di Finanza ha invece dovuto procedere a ritroso, con una complessa ricostruzione dei flussi finanziari che ha richiesto mesi di accertamenti bancari e analisi forensi. Gli inquirenti hanno seguito il percorso del denaro, accertando i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), entrambi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per ogni istituto di credito, società di pagamento o exchange utilizzato come canale, si è concretizzato un grave rischio di “colpa di organizzazione”. La mancata adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire tali reati espone l’ente a sanzioni pecuniarie calcolate in quote e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive devastanti per l’operatività aziendale. Il GIP del Tribunale di Cuneo, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di 19 rapporti finanziari, congelando gli asset riconducibili all’organizzazione.

Questo sequestro, pur essendo finalizzato a colpire il patrimonio criminale, rappresenta un danno operativo e reputazionale per gli intermediari i cui sistemi sono stati permeati. Un’architettura di difesa come quella di Scudo231 non si limita a segnalare, ma crea una traccia probatoria immutabile. Ogni transazione, ogni tentativo di mascheramento, ogni accesso da IP sospetto sarebbe stato registrato in un log crittografato e non modificabile. Di fronte a una richiesta dell’autorità giudiziaria, l’ente non avrebbe fornito semplici estratti conto, ma un dossier tecnologico completo, dimostrando di aver attivamente identificato, segnalato e tentato di bloccare l’attività illecita. Questa prova scientifica dell’assenza di colpa organizzativa avrebbe drasticamente ridotto l’esposizione dell’ente a sanzioni 231, trasformandolo da potenziale complice per negligenza a parte lesa e collaboratore delle indagini. Il sequestro avrebbe inciso sui fondi illeciti in transito, non mettendo in discussione l’integrità dell’intermediario.

L’indagato principale, destinatario della custodia cautelare in carcere, è accusato di truffa, autoriciclaggio e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Quest’ultimo reato è stato fondamentale per la riuscita delle frodi, poiché la creazione di identità digitali credibili era il presupposto per ottenere la fiducia delle vittime. L’organizzazione utilizzava documenti falsi o dati carpiti a terzi per aprire i conti “ponte” su cui far confluire il denaro. Anche in questo caso, i controlli di onboarding degli intermediari si sono rivelati inadeguati. Un processo di Know Your Customer (KYC) basato su semplici controlli documentali è facilmente aggirabile. Un sistema integrato avrebbe invece eseguito controlli multilivello in fase di apertura del rapporto. Ad esempio, avrebbe incrociato i dati del documento con database pubblici e privati, analizzato l’indirizzo IP di registrazione, verificato la coerenza del dispositivo utilizzato e richiesto una procedura di liveness detection biometrica non falsificabile. Qualsiasi discrepanza o l’uso di reti di anonimizzazione (VPN, TOR) avrebbe impedito l’apertura del conto o lo avrebbe classificato immediatamente ad altissimo rischio, imponendo limitazioni operative e una revisione rafforzata. L’anomalia sarebbe stata bloccata all’origine, prima che il primo euro potesse essere versato.

Il perimetro transnazionale dell’organizzazione ha rappresentato un’ulteriore sfida per gli investigatori. Le somme venivano trasferite rapidamente oltre confine, rendendo complesse le procedure di rogatoria e il tracciamento in tempo reale. I criminali sfruttavano le asimmetrie normative e la lentezza della cooperazione giudiziaria internazionale. Questo scenario evidenzia la debolezza di sistemi di compliance che operano in silos nazionali. La capacità di un ecosistema di difesa come Scudo231 di operare in un contesto cross-border è fondamentale. Il sistema avrebbe analizzato la catena di pagamento non solo dal punto di vista finanziario, ma anche geopolitico e normativo. Un trasferimento dall’Italia verso un exchange in Lituania, seguito da un prelievo in Portogallo, avrebbe attivato un protocollo di rischio specifico, valutando la legislazione antiriciclaggio di ciascun paese coinvolto. L’escalation verso l’OdV sarebbe stata corredata da un’analisi del rischio giurisdizionale, fornendo uno strumento decisionale strategico per bloccare l’intera catena operativa e non solo la singola transazione.

Dei 23 indagati, due risultavano già detenuti per altre condotte illecite, un dato che conferma la caratura criminale del gruppo e la sua tendenza a delinquere in modo seriale e strutturato. La Procura di Cuneo procede ora con la chiusura delle indagini, consolidando il quadro accusatorio che poggia sulla ricostruzione certosina dei flussi e sulle testimonianze delle vittime. L’esito del procedimento definirà le responsabilità penali individuali, ma il caso rimane un monito severo per tutti gli operatori finanziari e le società che, per carenze nei loro modelli di gestione e controllo, diventano involontari facilitatori di reati economici. La responsabilità penale è personale, ma quella amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ricade sull’ente la cui organizzazione non è stata in grado di prevenire il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. L’assenza di un presidio tecnologico e procedurale efficace non è più una semplice inefficienza operativa, ma si traduce in una precisa colpa organizzativa, con conseguenze patrimoniali e interdittive che possono compromettere la continuità stessa dell’impresa. L’inchiesta di Cuneo dimostra che la reazione post-evento, per quanto efficace, arriva sempre quando il danno – economico per le vittime, reputazionale e legale per gli intermediari – si è già pienamente verificato.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/26/frodi-sentimentali-e-falsi-investimenti-in-criptovalute-23-indagati_98e41e98-3d84-4081-ab48-fb1b6ba056df.html