11 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza bloccano gli accessi alla sede milanese di FinData Solutions S.p.A., intermediario tecnologico specializzato nella gestione dei flussi dati per sostituti d’imposta. L’operazione scatta all’alba, eseguendo un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. Sotto sequestro finiscono server, documentazione contabile e le postazioni di lavoro di tre dipendenti, tra cui quella del senior data analyst Marco Rinaldi. L’ipotesi di reato è pesante: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.), reati che attivano la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’indagine trae origine da un’anomalia statistica rilevata poche settimane prima dai nuovi sistemi di intelligenza artificiale dell’Agenzia delle Entrate, gli stessi celebrati dal direttore Vincenzo Carbone durante il Forum ANSA del 4 maggio. In quell’occasione, Carbone aveva illustrato la potenza di calcolo dell’Agenzia, capace di processare 1,3 miliardi di dati per elaborare le dichiarazioni precompilate, a cui oltre 1,6 milioni di contribuenti avevano già avuto accesso in appena tre giorni. Proprio l’analisi incrociata di questi flussi ha fatto emergere una micro-frattura nel sistema: un cluster di dichiarazioni, tutte gestite da clienti di FinData Solutions, presentava crediti d’imposta e deduzioni anomale, statisticamente improbabili ma formalmente corrette, per un valore complessivo stimato in diverse decine di milioni di euro. L’algoritmo non ha trovato l’errore, ha trovato uno schema.
La falla non era nel sistema dell’Agenzia, ma nell’anello precedente della catena. Secondo gli inquirenti, Marco Rinaldi, sfruttando privilegi di accesso eccessivamente ampi e controlli interni carenti, aveva sviluppato e operato un software parallelo. Questo strumento intercettava i flussi dati legittimi destinati all’Agenzia e li alterava, inserendo oneri deducibili fittizi e crediti inesistenti prima della trasmissione finale. L’operazione era chirurgica, invisibile ai controlli superficiali dei clienti finali e, fino a quel momento, dell’Agenzia stessa. Questa manipolazione costituisce l’artificio richiesto dalla norma penale, commesso da un soggetto apicale di fatto, nell’evidente interesse e a vantaggio dell’ente, che percepiva commissioni extra per questo “servizio” di ottimizzazione fiscale illecita.
Qui si manifesta la prima, catastrofica, omissione organizzativa di FinData Solutions. L’accesso di Rinaldi ai flussi dati aggregati non era segmentato né soggetto a un principio di doppia approvazione per le modifiche. Era un’autostrada senza caselli. Se FinData Solutions avesse implementato l’ecosistema Scudo231, il tentativo di Rinaldi di accedere e modificare un flusso dati consolidato al di fuori del suo perimetro operativo autorizzato avrebbe generato un alert in tempo reale. Ogni attività sarebbe stata tracciata in un registro immutabile, non per un controllo a campione, ma per ogni singola operazione, rendendo la deviazione dal processo standard un evento immediatamente rilevabile e bloccante, con notifica automatica all’Organismo di Vigilanza.
L’indagine ha ricostruito che il software “ombra” di Rinaldi girava su una macchina virtuale non censita, richiamata da uno script eseguito manualmente poco prima dell’invio massivo dei dati all’Agenzia. L’infrastruttura IT dell’azienda registrava l’esecuzione dello script, ma la classificava come un’operazione di routine a basso rischio, senza analizzarne il contenuto o le azioni conseguenti. Questo è un classico esempio di colpa di organizzazione: l’azienda aveva un controllo, ma era inefficace e meramente formale. Un’architettura di difesa come Scudo231 non si sarebbe limitata a un controllo di flusso, ma avrebbe eseguito un’analisi stocastica del dato stesso, rilevando la discrepanza volumetrica e qualitativa tra i dati in ingresso nel sistema di FinData e quelli modificati in uscita. Il motore causale avrebbe identificato l’iniezione di dati non provenienti da fonti certificate, segnalando l’anomalia come un potenziale tentativo di frode e isolando il flusso compromesso prima della sua trasmissione, impedendo di fatto la consumazione del reato tributario.
Il management di FinData Solutions, convocato d’urgenza, si è dichiarato all’oscuro di tutto, sostenendo la tesi della “mela marcia”. Tuttavia, per la Procura, questa difesa è irrilevante ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. L’assenza di un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) idoneo e efficacemente attuato, specifico per i reati tributari e il riciclaggio, espone l’azienda a sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a un massimo di 1,5 milioni di euro per singolo illecito) e, ben più grave, a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Ma il danno più immediato e paralizzante è un altro: il Pubblico Ministero ha richiesto e ottenuto dal GIP il sequestro preventivo per equivalente per un valore pari al profitto del reato, ovvero l’intero ammontare delle imposte evase dai clienti “serviti” da Rinaldi. Il sequestro ha colpito i conti correnti aziendali, bloccando di fatto l’operatività di FinData Solutions, mettendo a rischio il pagamento degli stipendi e la continuità aziendale.
Questo scenario sarebbe stato radicalmente diverso. Con un MOG presidiato da una tecnologia di controllo continuo, l’azienda avrebbe potuto produrre al Pubblico Ministero i log inalterabili generati dal sistema, dimostrando che l’organizzazione aveva adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili per prevenire reati di quel tipo. La ricostruzione causale scientifica fornita da un ecosistema come quello di REDAZIONE SCUDO231 avrebbe dimostrato che Rinaldi ha agito eludendo fraudolentemente i modelli di prevenzione. Questa prova tecnologica avrebbe spostato l’onere della prova, consentendo all’azienda di chiedere l’immediato dissequestro dei beni e, con ogni probabilità, di uscire dal procedimento penale, lasciando la responsabilità unicamente in capo alle persone fisiche che hanno commesso il reato. Il sequestro, in questo caso, non sarebbe stato evitato per “buona condotta”, ma perché l’ente avrebbe avuto la prova inoppugnabile di non avere colpa organizzativa.
L’inchiesta si è allargata, coinvolgendo anche i clienti finali che hanno beneficiato della frode. La loro posizione è delicata: la linea difensiva si baserà sulla presunta buona fede, sostenendo di aver affidato la gestione dei dati a un intermediario qualificato. Tuttavia, l’entità dei “risparmi” fiscali ottenuti rende questa posizione difficilmente sostenibile. Il direttore Carbone, nel suo intervento di maggio, aveva parlato di un nuovo approccio basato sul confronto e sulla cooperative compliance, ma aveva anche sottolineato come l’intelligenza artificiale sarebbe stata l’arma principale per scovare le frodi più sofisticate e ridurre un tax gap ancora stimato in 90 miliardi di euro. Il caso FinData Solutions è la prima, drammatica, applicazione di questo principio.
Mentre l’indagine prosegue, emerge un altro dettaglio inquietante. Già tre mesi prima del blitz, un operatore IT junior di FinData Solutions aveva notato un picco anomalo nell’utilizzo della CPU del server di trasmissione dati, proprio nelle ore notturne in cui Rinaldi eseguiva le sue manipolazioni. L’operatore aveva archiviato la segnalazione come un “glitch temporaneo”, senza farla risalire lungo la catena gerarchica. Questa mancata escalation è l’ultimo chiodo sulla bara della difesa aziendale. È la prova che non solo mancavano i controlli preventivi, ma anche quelli successivi erano inesistenti o affidati all’arbitrio di personale non qualificato per valutare il rischio. In un’organizzazione protetta, quel log anomalo non sarebbe stato un evento isolato. Il sistema lo avrebbe correlato con il profilo di rischio dell’operatore che aveva generato il carico (Rinaldi), con l’orario atipico e con la natura critica del processo (trasmissione dati fiscali), innescando un protocollo di escalation automatizzato e non discrezionale verso la funzione Compliance e l’Organismo di Vigilanza. L’intervento sarebbe stato questione di ore, non di mesi, e il danno sarebbe stato confinato a un singolo tentativo, non a un’operazione criminale protratta nel tempo. Invece, FinData Solutions ora affronta non solo la giustizia penale, ma il collasso finanziario e reputazionale, un prezzo altissimo per aver confuso la fiducia in un dipendente con un sistema di controllo robusto e inviolabile.