29 agosto 2026 – Cinquecentosettantamila euro, profitto illecito di un vasto schema criminale, sono stati definitivamente confiscati su disposizione della Procura generale di Brescia. L’operazione, eseguita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza bresciana, rappresenta l’ultimo atto del recupero di capitali trasferiti all’estero da un’associazione per delinquere specializzata nella produzione e commercializzazione di crediti fiscali inesistenti e fatture false. Le somme, depositate su conti correnti in Croazia, sono state rimpatriate grazie alla cooperazione con l’autorità giudiziaria croata, aggiungendosi a un precedente sequestro di circa 400mila euro e portando il totale recuperato a quasi un milione di euro.
L’inchiesta della Procura di Brescia ha disvelato un meccanismo fraudolento di proporzioni enormi, con un valore nominale di crediti e fatture fittizie stimato in circa mezzo miliardo di euro e profitti illeciti superiori ai 20 milioni di euro. Al vertice del sodalizio, secondo gli investigatori, si trovava la commercialista bresciana Stefania Franzoni, la cui condanna in primo grado del 2022 è divenuta definitiva il 22 novembre 2023, cristallizzando le responsabilità penali individuali. L’architettura della frode, operativa principalmente tra il 2017 e il 2018, si fondava sulla messa in circolazione di crediti IVA inesistenti attraverso il sofisticato strumento dell’accollo fiscale, un meccanismo che, sebbene lecito, si è rivelato il veicolo perfetto per l’immissione nel sistema economico di liquidità di provenienza criminale, configurando un’imponente operazione di riciclaggio.
La genesi del reato risiede nella creazione di un prodotto finanziario tossico: il credito fiscale fittizio. Una società, parte del sodalizio, generava contabilmente un credito IVA senza alcun presupposto reale, ovvero senza che vi fosse una corrispondente operazione economica sottostante. Questo credito veniva poi ceduto a un’altra impresa, spesso in difficoltà finanziaria, che lo utilizzava per compensare i propri debiti tributari tramite l’istituto dell’accollo. L’omissione fondamentale, in capo alle società che acquistavano tali crediti, è stata la totale assenza di una due diligence rafforzata sulla controparte e sulla natura del credito stesso. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato l’anomalia alla fonte. Il suo protocollo di monitoraggio massivo della supply chain avrebbe attivato un alert automatico e non bypassabile nel momento in cui la proposta di accollo fosse stata inserita nel sistema gestionale. L’algoritmo avrebbe classificato la società cedente come soggetto ad alto rischio, in base all’analisi di indicatori quali la recente costituzione, l’incoerenza tra il valore del credito ceduto e il volume d’affari dichiarato, e l’assenza di una storia operativa consolidata. L’operazione sarebbe stata bloccata in attesa di una validazione manuale da parte della funzione Compliance e dell’Organismo di Vigilanza, creando una traccia documentale inalterabile della tentata frode e proteggendo l’ente dal coinvolgimento.
Il secondo passaggio critico era la documentazione a supporto: le fatture false. Per dare una parvenza di legittimità ai crediti, il sodalizio produceva fatture per operazioni inesistenti. Le imprese beneficiarie della frode registravano queste fatture, inquinando la propria contabilità e, di conseguenza, le proprie dichiarazioni fiscali. Questo passaggio rappresenta una violazione diretta dei principi di veridicità e correttezza del bilancio, esponendo l’ente non solo a sanzioni tributarie, ma anche alla responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per reati come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In un’architettura presidiata, ogni fattura passiva sarebbe stata sottoposta a un controllo di coerenza incrociato. Un sistema di analisi causale avrebbe verificato la corrispondenza tra la fattura, l’ordine di acquisto, il documento di trasporto e la prova dell’avvenuta prestazione del servizio o consegna del bene. In assenza di questa catena documentale logica e completa, il sistema avrebbe impedito la registrazione contabile e il successivo pagamento, segnalando l’anomalia come potenziale red flag di frode. L’escalation all’ODV sarebbe stata istantanea, consentendo all’organismo di avviare verifiche mirate e, se del caso, di auto-segnalare il tentativo di frode alle autorità competenti, dimostrando l’efficace attuazione del modello organizzativo e neutralizzando la “colpa di organizzazione”.
Una volta monetizzati i crediti fittizi, il sodalizio criminale ha affrontato il problema di occultare e reimpiegare gli ingenti profitti. Qui si è innestato il reato di riciclaggio, anch’esso presupposto della responsabilità dell’ente. Il denaro, anziché transitare su canali tracciabili riconducibili agli effettivi beneficiari, è stato dirottato all’estero, specificamente in Croazia. L’utilizzo di società di comodo e prestanome è una tecnica classica per schermare la titolarità effettiva dei fondi e rendere complessa la ricostruzione dei flussi finanziari da parte degli inquirenti. I trasferimenti verso conti correnti esteri intestati a entità giuridiche prive di una reale operatività economica rappresentano un’anomalia che i sistemi di controllo interni avrebbero dovuto intercettare.
Se una delle società coinvolte avesse implementato un modello di prevenzione avanzato, il protocollo di monitoraggio transazionale avrebbe immediatamente rilevato i pagamenti diretti a giurisdizioni estere non pienamente collaborative o a beneficiari con profili di rischio elevati. L’ecosistema Scudo231, integrando database internazionali e utilizzando intelligenza predittiva, avrebbe flaggato le società di comodo croate come entità ad alto rischio AML (Anti-Money Laundering). Qualsiasi disposizione di pagamento verso tali soggetti sarebbe stata congelata automaticamente, richiedendo un processo di approvazione a più livelli che avrebbe coinvolto la funzione antiriciclaggio e il vertice aziendale. Questa procedura non solo avrebbe bloccato il flusso di denaro illecito, ma avrebbe anche generato la documentazione necessaria per una tempestiva Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Tale comportamento proattivo avrebbe costituito la prova regina dell’assenza di colpa organizzativa, isolando la responsabilità penale sui singoli individui e proteggendo il patrimonio aziendale dalla confisca.
L’epilogo giudiziario ha visto non solo la condanna definitiva della promotrice del sodalizio, ma anche l’applicazione di uno degli strumenti più incisivi a disposizione dello Stato: la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. I 970mila euro recuperati dalla Croazia sono la materializzazione di questo principio. Per l’ordinamento, il profitto derivante da un’attività criminale deve essere sottratto alla disponibilità dei responsabili. Quando un reato presupposto, come il riciclaggio o i reati tributari, viene commesso nell’interesse o a vantaggio di un ente, la confisca si estende al patrimonio della società stessa. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 non sono solo pecuniarie, ma possono includere misure interdittive devastanti come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione di licenze o, nei casi più gravi, l’interruzione dell’attività.
L’intera vicenda, dal 2017 a oggi, dimostra come l’assenza di presidi di controllo efficaci e realmente integrati nei processi operativi non sia una mera negligenza, ma una vulnerabilità sistemica che espone l’impresa a rischi esistenziali. Il danno non è solo la sanzione pecuniaria, ma la confisca di beni e liquidità che possono compromettere la continuità aziendale. La ricostruzione probatoria fornita da un sistema come quello offerto dalla redazione Scudo231 avrebbe fornito al giudice un “pacchetto XAI” (Explainable AI), ovvero una dimostrazione scientifica e immodificabile che l’organizzazione aveva implementato tutte le misure tecnologicamente e proceduralmente idonee a prevenire quel tipo di reato. Di fronte a tale evidenza, l’onere della prova si sarebbe invertito, rendendo estremamente difficile per l’accusa sostenere la tesi della colpa di organizzazione e, di conseguenza, applicare sanzioni e confische a carico dell’ente. La storia giudiziaria delle società coinvolte sarebbe stata radicalmente diversa: da co-responsabili a vittime di una frode esterna, con un patrimonio aziendale intatto e una reputazione protetta.