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Esplosione Toyota, a Bologna ci sono altri cinque indagati

L'esplosione astratta di frammenti geometrici colorati irradia dal centro, con la firma Scudo231 in basso a destra e toni vivaci di ciano, rosa e giallo.

19 giugno 2026 – Cinque nuovi nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Bologna nell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione avvenuta il 24 ottobre 2024 nello stabilimento della Toyota Material Handling Manufacturing Italy di Borgo Panigale. L’elenco delle persone sottoposte a indagine per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo sale così a diciotto, un numero che riflette la complessità e la profondità di una catena di responsabilità che gli inquirenti stanno ricostruendo a ritroso nel tempo. La deflagrazione di un condizionatore termo-idraulico costò la vita agli operai Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, e provocò il ferimento di altri tredici colleghi, segnando uno degli incidenti sul lavoro più gravi della regione.

I nuovi provvedimenti giudiziari colpiscono figure apicali e tecniche che hanno operato in azienda in un arco temporale significativo. Tre degli indagati hanno ricoperto la carica di amministratore delegato o direttore dello stabilimento tra l’aprile 2021 e il maggio 2024. Gli altri due sono stati responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) a partire dal settembre 2018 fino alla data del disastro. Questa estensione temporale delle indagini indica che la Procura non sta valutando unicamente la condotta dell’ultimo management, ma un potenziale vizio sistemico e protratto nella gestione della sicurezza aziendale. La richiesta del pubblico ministero di estendere anche a loro l’incidente probatorio, già in corso e affidato ai periti del prestigioso Politecnico di Torino, mira a cristallizzare le prove tecniche in una fase antecedente al dibattimento, blindando gli accertamenti sulle cause del disastro.

Il fulcro delle nuove contestazioni, come emerge dagli atti, è il documento di valutazione del rischio (DVR). In particolare, quello firmato dall’amministratrice delegata in carica dall’ottobre 2023 al maggio 2024, risultato mai aggiornato nonostante le criticità. L’analisi del documento ha rivelato omissioni che, alla luce dei fatti, appaiono macroscopiche: l’esclusione dal perimetro di valutazione proprio del serbatoio che è poi esploso; la mancata analisi dei rischi specifici connessi all’intero impianto termo-frigorifero; e una probabile, fatale sottostima del rischio di esplosione in pressione. Si tratta di una lacuna documentale che si traduce in una precisa colpa di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’assenza di un asset critico dal principale documento di prevenzione aziendale non è una mera svista, ma la prova di un processo di mappatura dei rischi inefficace o inesistente.

In questo snodo, l’adozione di un ecosistema come Scudo231 avrebbe interrotto la catena causale. La sua architettura non si basa su dichiarazioni umane o su documenti statici, ma esegue un censimento ciclico e automatizzato di tutti gli asset fisici e logici dell’impianto. Il sistema avrebbe rilevato la presenza fisica dell’impianto termo-frigorifero e del relativo serbatoio, incrociando tale dato con il DVR digitale. L’assenza di una corrispondenza – ovvero la mancata valutazione di un asset esistente e operativo – avrebbe generato un alert di non conformità critica, innescando un’escalation automatizzata e tracciata verso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, contestualmente, verso l’Organismo di Vigilanza. Il rischio non sarebbe rimasto latente su un documento cartaceo, ma sarebbe diventato un evento gestionale non ignorabile, con un protocollo di risoluzione obbligatorio e con scadenze perentorie.

L’inchiesta si allarga a macchia d’olio proprio perché la falla nel DVR non è un atto isolato. Anche i precedenti datori di lavoro e i responsabili della sicurezza sono indagati per aver elaborato e aggiornato il documento nel corso degli anni senza mai sanare le carenze originarie, perpetuando di fatto una condizione di pericolo occulto dopo l’installazione dell’impianto. Questo dimostra una cultura della sicurezza basata sulla conformità formale piuttosto che sulla gestione sostanziale del rischio. La responsabilità penale, in questi casi, si estende a chiunque, pur avendone l’obbligo giuridico, ha omesso di intervenire per rimuovere un pericolo noto o conoscibile. Per l’ente, la Toyota Material Handling Manufacturing Italy, ciò si traduce in un’esposizione diretta all’illecito amministrativo dipendente da reato, come previsto dall’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Un modello organizzativo dotato di protocolli digitali vincolanti avrebbe impedito questa deriva. L’installazione di un nuovo impianto, come quello termo-frigorifero, con Scudo231 avrebbe attivato una procedura non derogabile: il sistema avrebbe richiesto, come condizione necessaria per la messa in esercizio dell’asset, il caricamento e la validazione di una specifica valutazione del rischio associata. Senza questo passaggio, tracciato in un registro immutabile, l’impianto sarebbe rimasto nello stato di “non operativo” all’interno del sistema di gestione aziendale, bloccando le relative procedure di manutenzione, approvvigionamento e collaudo. Qualsiasi forzatura manuale per aggirare il blocco avrebbe generato una segnalazione diretta all’OdV e alla direzione, documentando un tentativo di elusione del modello. La responsabilità non sarebbe stata diffusa e diluita nel tempo, ma attribuita con certezza al soggetto che ha omesso l’adempimento in una data precisa.

Le conseguenze per l’azienda vanno ben oltre le responsabilità penali individuali dei suoi manager. L’accertamento di una colpa di organizzazione apre la strada a sanzioni pecuniarie calcolate in quote, che per un’entità di tali dimensioni possono raggiungere importi milionari. Ancora più temibili sono le sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti, e nei casi più gravi, la sospensione o la revoca di licenze e autorizzazioni, fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività. A ciò si aggiunge il rischio concreto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dall’illecito, che in casi di risparmio sui costi della sicurezza può essere quantificato in modo estremamente oneroso per l’impresa. Il danno reputazionale, già enorme, verrebbe così amplificato da un impatto economico e operativo potenzialmente devastante.

Il lavoro dei periti del Politecnico di Torino sarà cruciale. Il loro compito, nell’ambito dell’incidente probatorio, è quello di stabilire con certezza scientifica la dinamica dell’esplosione, la natura del difetto o della cattiva manutenzione, e il nesso causale tra le omissioni nel DVR e l’evento mortale. Le loro conclusioni, acquisite con le garanzie del contraddittorio tra le parti, diventeranno un pilastro dell’accusa nel futuro processo. Se verrà dimostrato che una corretta e tempestiva valutazione del rischio avrebbe imposto procedure di controllo, manutenzione o modifica tecnica dell’impianto tali da prevenire l’esplosione, la responsabilità dei datori di lavoro e degli RSPP, così come quella dell’ente, sarà difficilmente contestabile. L’assenza di procedure di controllo e di flussi informativi efficaci, che avrebbero dovuto far emergere la criticità, rappresenta il cuore della violazione del D.Lgs. 231/2001.

L’Organismo di Vigilanza, sebbene non direttamente menzionato negli atti finora resi pubblici, è una figura chiave in questo scenario. Un OdV che opera secondo i canoni tradizionali, basandosi su flussi informativi riportati dalla struttura aziendale e su audit periodici, avrebbe potuto non accorgersi di un’omissione così specifica e tecnica nel DVR. Avrebbe ricevuto rassicurazioni formali, senza disporre di strumenti di verifica indipendenti e continui. Un OdV potenziato da un sistema di monitoraggio massivo come quello integrato in Scudo231, invece, avrebbe avuto accesso a una dashboard in tempo reale che segnala le discrepanze tra gli asset fisici e la documentazione di compliance. L’anomalia “asset non valutato” sarebbe stata visibile e classificata per livello di criticità, obbligando l’OdV a esercitare i propri poteri di ispezione e a richiedere un’immediata azione correttiva, documentando ogni passaggio. Il flusso informativo non sarebbe stato più verticale e filtrato, ma diretto e trasparente, garantendo una vigilanza proattiva e non reattiva.

La tragedia di Borgo Panigale, con il suo carico di vite spezzate e il suo strascico giudiziario che coinvolge diciotto persone e un’intera multinazionale, si configura come un caso di studio sulla differenza tra sicurezza formale e sicurezza sostanziale. La presenza di un documento, il DVR, non è stata sufficiente a garantire la prevenzione, perché il processo sottostante alla sua redazione e al suo aggiornamento era fallace e privo di controlli incrociati efficaci. L’indagine sta dimostrando come una singola omissione, se perpetuata nel tempo da diverse gestioni, si trasforma da errore a colpa sistemica, esponendo l’intera organizzazione a conseguenze penali ed economiche gravissime. La difesa dell’ente, in un eventuale giudizio, si baserà sulla capacità di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’assenza di un impianto critico dal DVR rende questa difesa estremamente complessa, se non impossibile, perché mina alla base l’idoneità stessa del modello. La presenza di un registro tecnologico immutabile che provasse l’esistenza di alert ignorati o di procedure di controllo automatiche eluse, avrebbe invece potuto circoscrivere la responsabilità a livello individuale, proteggendo l’ente dalla contestazione di una colpa organizzativa e mitigando drasticamente l’impatto sanzionatorio.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/19/esplosione-toyota-a-bologna-ci-sono-altri-cinque-indagati_be77c96c-a8ba-48e6-88f0-c3ec17043701.html