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Doppio binario tributario e responsabilità 231: l’art. 21-ter d.lgs. 74/2000 può condurre all’integrale assorbimento della sanzione dell’ente

14 luglio 2026 – La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha apposto il visto, in data 30 giugno, all’archiviazione di un procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. 231/2001. Il provvedimento, firmato dal Procuratore Generale sostituto Angelo Renna, rappresenta una delle prime e più significative applicazioni dell’articolo 21-ter del d.lgs. 74/2000, introdotto meno di due anni fa dal d.lgs. 87/2024. La decisione chiude una vicenda complessa, ma apre uno scenario inedito sul rapporto tra sanzioni tributarie e sanzioni “para-penali” a carico delle società, ponendo al centro il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria.

La vicenda trae origine da un’indagine della Procura della Repubblica su un presunto schema di frode fiscale perpetrato attraverso l’utilizzo di manodopera fornita da società terze, verosimilmente cooperative spurie. Per anni, l’ente aveva esternalizzato interi reparti produttivi, affidandosi a una catena di fornitori che, di fatto, si limitavano a somministrare personale, omettendo sistematicamente il versamento dei relativi oneri fiscali e contributivi. Tale schema, pur generando un significativo vantaggio economico per l’ente committente in termini di riduzione del costo del lavoro, esponeva l’organizzazione a un rischio penale-tributario latente ma devastante. L’omissione fondamentale risiedeva nella fase di qualifica e monitoraggio dei fornitori: i controlli si erano rivelati puramente formali, basati su autocertificazioni e verifiche documentali superficiali che non avevano rilevato la palese anomalia operativa e finanziaria di tali partner commerciali.

Se l’ente avesse implementato un ecosistema di difesa come Scudo231 prima dell’insorgere dei fatti, questo schema fraudolento sarebbe stato neutralizzato alla fonte. I protocolli di acquisizione multimodale del sistema avrebbero eseguito un censimento automatico e incrociato dei dati dei fornitori proposti, confrontando le informazioni camerali con i flussi di versamento F24, la congruità del numero di dipendenti dichiarati rispetto al fatturato e la loro storia operativa. Un fornitore privo di una reale struttura organizzativa o con indicatori di rischio contributivo elevati avrebbe generato un alert di non conformità, bloccando preventivamente il suo inserimento nell’albo fornitori. L’escalation verso l’Organismo di Vigilanza e la funzione Compliance sarebbe stata automatica e tracciata, creando una prova documentale inattaccabile della volontà dell’ente di non avvalersi di partner a rischio.

Invece, il rapporto commerciale illecito si è consolidato. Per anni, l’ente ha ricevuto e pagato fatture per “servizi” che mascheravano una mera somministrazione di manodopera, beneficiando di un risparmio fiscale che costituiva, secondo l’impianto accusatorio, il profitto del reato. Il flusso finanziario, costante e cospicuo, non ha mai innescato un’analisi qualitativa da parte delle funzioni di controllo interno. La procedura di pagamento era attivata dalla semplice corrispondenza tra ordine, fattura e presunta prestazione, senza alcuna verifica sulla sostanza del rapporto. Questa è la classica colpa di organizzazione che fonda la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001: l’assenza di presidi idonei a prevenire la commissione del reato-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Con un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, ogni singola transazione sarebbe stata analizzata nel suo contesto. L’ecosistema Scudo231 avrebbe rilevato la deviazione statistica: pagamenti ricorrenti di identico importo verso fornitori con un profilo di rischio crescente, assenza di reportistica qualitativa allegata alle fatture, sproporzione tra il valore del servizio fatturato e la struttura del fornitore. Questi “segnali deboli”, aggregati da motori di ragionamento deterministico, avrebbero superato una soglia di allarme predefinita, imponendo un blocco autorizzativo del pagamento e generando una segnalazione di operazione sospetta per l’ODV. Il registro immutabile di tale evento avrebbe dimostrato, in qualsiasi sede giudiziaria, che l’ente possedeva e applicava attivamente protocolli per impedire la commissione del reato, rendendo impossibile contestare un vantaggio derivante da una carenza organizzativa.

L’indagine penale, una volta avviata, ha portato alla contestazione del reato tributario ai vertici apicali e, in parallelo, all’iscrizione dell’ente nel registro degli indagati per la violazione dell’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001. Il primo, devastante impatto per la società è stato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, quantificato in svariati milioni di euro. L’operatività aziendale è stata immediatamente compromessa, con linee di credito bloccate e una crisi di liquidità che ha messo a repentaglio la continuità stessa del business. A questo si aggiungeva la prospettiva di una pesante sanzione pecuniaria, calcolata in quote, e il rischio concreto di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Messo alle strette, il nuovo management dell’ente ha intrapreso un percorso radicale di discontinuità. In primo luogo, ha definito integralmente la propria posizione con l’Erario, versando l’intero importo delle imposte evase, comprensivo di sanzioni e interessi, un esborso finanziario di enorme portata. Subito dopo, ha avviato una serie di condotte riparatorie di natura organizzativa: ha interrotto ogni rapporto con i fornitori coinvolti nell’indagine, ha internalizzato centinaia di lavoratori precedentemente impiegati tramite le cooperative, ha introdotto nuove e stringenti procedure per la selezione, la qualifica e il monitoraggio della catena di fornitura. Infine, ha commissionato un profondo aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, potenziando i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e rafforzando i presidi di controllo interno.

È stato questo complesso di attività, sia risarcitorie che riorganizzative, a costituire la base della difesa nel procedimento 231. Gli avvocati hanno sostenuto che l’ente aveva già subito un carico afflittivo di eccezionale gravità attraverso il pagamento integrale del debito tributario e delle relative sanzioni. Inoltre, le condotte post-fatto avevano pienamente realizzato le finalità preventive e rieducative del “sistema 231”, rendendo di fatto inutile e sproporzionata l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa dipendente da reato. Qui si è innestata l’applicazione dell’art. 21-ter, la norma che impone al giudice di tenere conto, nella determinazione della sanzione 231, delle sanzioni già irrogate in via definitiva per i medesimi fatti in altri procedimenti.

Il Procuratore Generale Renna, nel suo visto, ha sposato questa linea interpretativa, spingendola alla sua massima estensione. Ha riconosciuto che il principio del ne bis in idem, nella sua accezione più moderna e sostanziale derivante dalla giurisprudenza europea, non è più una mera garanzia processuale ma un principio di proporzionalità materiale. La norma, utilizzando il verbo “ridurre”, non esclude la possibilità di una “riduzione a zero”. Se il carico sanzionatorio già subito nel procedimento tributario è ritenuto sufficientemente afflittivo da esaurire completamente lo spazio di punibilità, la sanzione 231 può essere integralmente assorbita. Nel caso di specie, lo spazio sanzionatorio residuo è stato giudicato nullo, portando all’archiviazione.

Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione tecnica di capitale importanza, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14990/2026). L’articolo 21-ter opera sulla sanzione, sia essa pecuniaria o interdittiva, che ha una natura punitiva. Non si applica, invece, alla confisca del profitto del reato, che ha una funzione ripristinatoria e non afflittiva. La confisca mira a ristabilire l’ordine economico violato, sottraendo al reo (in questo caso, l’ente) il vantaggio patrimoniale illecitamente conseguito. Pertanto, nonostante l’archiviazione del procedimento 231 e l’azzeramento della relativa sanzione, l’ente ha perso definitivamente le somme oggetto del sequestro iniziale. Il danno economico, seppur mitigato sul fronte sanzionatorio, è rimasto ingente.

Anche in questa fase finale, l’adozione preventiva di un ecosistema di difesa avrebbe cambiato radicalmente l’esito. La disponibilità di una prova tecnologica immodificabile, un XAI Packet generato da Scudo231, avrebbe permesso di dimostrare che il reato era stato commesso eludendo fraudolentemente modelli e procedure efficaci. L’ente avrebbe potuto sostenere con forza l’assenza di una colpa di organizzazione, non solo per evitare la sanzione 231, ma per contestare alla radice il presupposto stesso della confisca del profitto. Se il reato non è espressione di un deficit organizzativo, ma della condotta fraudolenta di singoli che hanno aggirato controlli robusti, viene meno il nesso causale tra l’organizzazione e il vantaggio illecito. In questo scenario controfattuale, il danno economico per l’ente non sarebbe stato semplicemente ridotto, ma azzerato, poiché non ci sarebbe stato alcun profitto da confiscare. La vicenda di Milano, pur rappresentando un’importante evoluzione giuridica, rimane la cronaca di una vittoria ottenuta al termine di un percorso dispendioso e rischioso. La vera partita si gioca e si vince sul terreno della prevenzione tecnologica, che non si limita a mitigare le conseguenze, ma impedisce la genesi stessa del rischio.

Fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/07/14/doppio-binario-tributario-e-responsabilita-231-lart-21-ter-d-lgs-74-2000-puo-condurre-allintegrale-assorbimento-della-sanzione-dellente/