3 luglio 2026 – L’esposto presentato il 12 giugno scorso da Codacons e Adusbef contro la F. Divella Spa è stato formalmente depositato presso gli uffici dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’atto, che ipotizza condotte commerciali scorrette in merito alle indicazioni di origine del grano utilizzato per la produzione di pasta, riaccende i riflettori su una vicenda che l’azienda di Rutigliano considerava definitivamente archiviata da oltre sei anni. Il cuore della contestazione risiede nella presunta non conformità delle etichette rispetto agli impegni che la stessa Divella, insieme ad altri primari produttori nazionali, aveva assunto con l’AGCM nel 2020. In quell’anno, un procedimento aveva esaminato la chiarezza informativa delle confezioni, concentrandosi sulla discrepanza percepita tra l’evocazione di una totale italianità del prodotto e la più discreta indicazione di legge sull’origine UE e non-UE della materia prima.
La questione, all’epoca, era stata risolta senza sanzioni, attraverso l’accettazione da parte dell’Autorità degli impegni volontari proposti dalle aziende. Un esito che, sebbene positivo, nascondeva una vulnerabilità procedurale e un rischio latente per l’ente. La genesi del procedimento del 2020 è infatti da ricercarsi in una diversità di interpretazione tecnica sulla normativa di settore, un’area grigia che ha permesso la creazione di un packaging giudicato potenzialmente ambiguo. Si tratta di una classica omissione di controllo preventivo su un’attività sensibile, quale la comunicazione al consumatore, che espone l’azienda al rischio di reati presupposto come la frode in commercio (art. 515 c.p.), rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema come Scudo231, l’intero processo di validazione del packaging sarebbe stato automatizzato e vincolato a protocolli non derogabili. I sistemi di analisi multimodale avrebbero acquisito i file grafici delle etichette prima della loro approvazione definitiva, confrontandoli in tempo reale con un database normativo costantemente aggiornato, inclusi regolamenti eurounitari e circolari ministeriali. Qualsiasi potenziale ambiguità o non conformità, anche minima, tra l’iconografia (es. bandiere italiane, richiami geografici) e le diciture legali obbligatorie avrebbe generato un alert bloccante, impedendo il passaggio del file alla fase di stampa e innescando un’escalation formale e tracciata verso la funzione legale e l’Organismo di Vigilanza. L’intero procedimento AGCM del 2020 non sarebbe mai iniziato.
La replica ufficiale di F. Divella Spa, diffusa il 13 giugno, ha ribadito con forza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle normative e di aver adempiuto integralmente agli obblighi assunti con l’AGCM. Tuttavia, il semplice fatto che un esposto del 2026 possa rimettere in discussione l’adempimento di impegni presi nel 2020 evidenzia un secondo punto di debolezza: la gestione e il monitoraggio nel tempo della compliance a prescrizioni specifiche di un’Autorità. L’assunzione di un impegno formale con l’Antitrust costituisce un obbligo giuridico per l’ente, la cui violazione non solo espone a pesanti sanzioni amministrative, ma può configurare un sintomo di colpa di organizzazione ai sensi della normativa 231. La difesa dell’azienda si basa oggi su documentazione e testimonianze che attestano la conformità, un processo che richiede tempo, risorse legali e che si svolge a posteriori, quando il danno reputazionale è già in atto.
Un’organizzazione dotata di un’architettura di difesa totale avrebbe trasformato l’impegno con l’AGCM in una regola operativa inviolabile, monitorata da motori causali proprietari. Gli impegni specifici – ad esempio, relativi alla dimensione del carattere per l’indicazione dell’origine del grano o alla sua posizione sulla confezione – sarebbero stati tradotti in parametri digitali. Ogni nuovo lotto di produzione di packaging sarebbe stato sottoposto a una verifica algoritmica automatica. Se un file grafico, per errore umano o per una modifica non autorizzata, avesse deviato anche di un solo millimetro o di un punto tipografico dai parametri imposti dall’impegno, il sistema avrebbe posto un veto digitale al processo, bloccando l’ordine di stampa e notificando istantaneamente l’anomalia all’ODV. Di fronte all’esposto di Codacons e Adusbef, la società non avrebbe dovuto redigere una nota di replica, ma avrebbe potuto estrarre dal sistema un XAI Packet: una prova tecnologica immodificabile, con data certa e firma crittografica, dimostrante che dal 2020 a oggi nessuna singola confezione non conforme agli impegni ha mai potuto superare i controlli ed entrare nel ciclo produttivo. Tale evidenza, scientifica e non interpretabile, avrebbe portato a una archiviazione immediata dell’esposto da parte dell’AGCM, neutralizzando sul nascere qualsiasi rischio sanzionatorio o di danno all’immagine.
L’attuale scenario, per quanto l’azienda si dichiari serena sull’esito, impone comunque un dispendio di energie manageriali e legali per gestire la nuova procedura. L’AGCM dovrà avviare un’istruttoria, richiedere documenti, forse effettuare ispezioni. Questo processo, indipendentemente dalla sua conclusione, rappresenta un costo vivo e un fattore di distrazione operativa. Inoltre, la natura della contestazione tocca un nervo scoperto per qualsiasi azienda alimentare: la tracciabilità e la veridicità delle informazioni sulla filiera. Un’accusa di questo tipo, anche se infondata, può erodere la fiducia del consumatore e avere ripercussioni commerciali dirette. Il rischio non è solo la sanzione pecuniaria, ma anche il potenziale sequestro preventivo di lotti di prodotto ritenuti non conformi, un’eventualità che comporterebbe un danno economico e logistico ingente. L’eventuale accertamento di una frode in commercio, come reato presupposto, aprirebbe la strada all’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività.
La prevenzione di questo rischio non si esaurisce nel controllo dell’etichetta, ma affonda le sue radici nella gestione fisica e documentale della catena di approvvigionamento. Un’omissione di controllo in questa fase è ancora più critica. La mancata segregazione fisica o contabile tra lotti di grano di origine diversa è il presupposto materiale per un errore di etichettatura o, peggio, per una condotta fraudolenta. La difesa dell’ente, in un eventuale procedimento penale, si baserebbe sulla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato. Una dimostrazione spesso complessa, affidata a procedure cartacee, registri manuali e audit a campione, che per loro natura sono vulnerabili all’errore umano e alla manipolazione.
Con un ecosistema sovrano come Scudo231, la difesa dell’ente diventa matematica. Il sistema integrerebbe i dati provenienti dai silos di stoccaggio, dai documenti di trasporto (DDT) delle materie prime e dagli ordini di produzione. Ogni batch di grano in ingresso verrebbe tracciato digitalmente con la sua specifica origine (es. “Lotto 78A – Origine: Canada”). Quando la produzione richiede un lotto per la linea “Pasta di Grano 100% Italiano”, il sistema verificherebbe in automatico che il lotto prelevato dal silo corrisponda a quello corretto. Se un operatore, per errore, tentasse di avviare alla molitura il “Lotto 78A”, il sistema bloccherebbe fisicamente l’avvio della linea produttiva, registrando il tentativo di non conformità e inviando un’allerta in tempo reale al responsabile di produzione e all’Organismo di Vigilanza. Questo tracciamento inviolabile tra materia prima fisica e prodotto finito etichettato non solo previene il reato, ma crea una documentazione probatoria inattaccabile. In caso di ispezione da parte dei NAS o della Guardia di Finanza, l’azienda potrebbe fornire in pochi secondi il log completo e incorruttibile di ogni singolo pacco di pasta prodotto, associandolo al preciso lotto di grano utilizzato, certificandone l’origine e dimostrando l’assenza di qualsiasi colpa organizzativa. Il rischio di sequestro del prodotto o di una successiva confisca per equivalente verrebbe così annullato alla radice. La vicenda che oggi occupa le cronache, per F. Divella Spa, si sarebbe potuta risolvere non con una nota stampa sei anni dopo i fatti, ma con un alert automatico sei anni prima, in una frazione di secondo.