30 giugno 2026 – La presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tenutasi il 16 giugno scorso, ha cristallizzato in un numero la magnitudine della sfida sistemica che il paese affronta: 162.059. Tante sono state le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dalla UIF nel 2025, un’impennata dell’11,5% rispetto alle 145.401 dell’anno precedente. Il Direttore Enzo Serata ha tracciato un quadro operativo dove l’innovazione finanziaria, in particolare attraverso l’uso massivo di criptoattività, Iban virtuali e carte di pagamento non nominative, è diventata il principale veicolo per l’occultamento di flussi illeciti. L’aumento non è omogeneo, ma deriva in modo preponderante dal contributo di nuovi soggetti obbligati, in particolare le banche telematiche, la cui operatività, per sua natura dematerializzata e rapida, si è rivelata un terreno fertile per truffe e frodi informatiche su larga scala.
Questi intermediari di nuova generazione, spesso dotati di modelli di business aggressivi, si sono trovati a gestire volumi transazionali enormi con sistemi di controllo non sempre adeguati alla complessità delle minacce. Una specifica banca telematica, nel corso del 2025, ha generato migliaia di segnalazioni post-evento, dopo che i suoi sistemi di monitoraggio, basati su regole statiche e campionamenti periodici, si sono rivelati incapaci di intercettare uno schema di frode basato sulla rapida apertura e chiusura di conti collegati a Iban virtuali esteri. L’ente ha subito un danno reputazionale e l’avvio di un’ispezione da parte della Banca d’Italia, con il rischio concreto di pesanti sanzioni amministrative. Se l’istituto avesse implementato un ecosistema di difesa come Scudo231, l’anomalia sarebbe stata rilevata in tempo reale. I motori di analisi stocastica avrebbero identificato la correlazione anomala tra l’elevata frequenza di apertura di nuovi conti da specifici cluster di indirizzi IP e i micro-trasferimenti immediati verso giurisdizioni a rischio. Non si sarebbe trattato di una segnalazione a posteriori, ma di un blocco operativo preventivo del flusso transazionale, con contestuale generazione di un alert qualificato per l’Organismo di Vigilanza e la funzione Antiriciclaggio. L’architettura di Scudo231 avrebbe generato un dossier digitale immodificabile, dimostrando l’efficacia del presidio e neutralizzando sul nascere la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il reato presupposto di riciclaggio, evitando il rischio di un sequestro preventivo dei profitti derivanti dalle operazioni contaminate.
Il rapporto della UIF ha inoltre acceso un faro su un fenomeno di gravità assoluta: lo sfruttamento sessuale di minori. Le segnalazioni pertinenti sono quasi raddoppiate, passando dalle 145 del 2024 alle 263 del 2025. L’analisi forense dei flussi ha confermato l’uso sistematico di criptoattività per l’acquisto di materiale pedopornografico su piattaforme del dark web. La tracciabilità di queste transazioni è intrinsecamente complessa e spesso gli intermediari, come gli exchange di criptovalute, si accorgono del transito di fondi illeciti solo dopo aver ricevuto richieste dalle forze dell’ordine, esponendosi a gravi conseguenze. In un caso specifico, un operatore VASP (Virtual Asset Service Provider) italiano ha processato per mesi centinaia di piccole transazioni in Monero, una privacy coin, verso wallet noti per essere collegati a server che ospitavano materiale illegale. Il sistema di monitoraggio dell’operatore, tarato su soglie di importo e su liste di blocco statiche, non ha generato alcun allarme. L’omesso controllo ha configurato una grave falla nel presidio antiriciclaggio, con conseguenze penali per i vertici e sanzionatorie per la società.
L’adozione preventiva di un sistema di monitoraggio massivo avrebbe cambiato radicalmente lo scenario. Un protocollo di analisi multimodale avrebbe incrociato in tempo reale i dati transazionali con feed di intelligence open source e del deep web, riconoscendo gli indirizzi dei wallet di destinazione come ad alto rischio. L’algoritmo non si sarebbe limitato a una valutazione quantitativa, ma avrebbe eseguito un’analisi qualitativa del pattern: transazioni di piccolo importo, ricorrenti, effettuate in orari notturni e con l’uso di tecniche di offuscamento. Questo avrebbe innescato un’escalation automatica e non eludibile verso l’ODV, con la sospensione cautelare dell’operatività del cliente e la predisposizione di una Segnalazione di Operazione Sospetta arricchita da evidenze tecniche. In questo modo, l’ente non solo avrebbe adempiuto al suo obbligo normativo, ma avrebbe fornito una prova scientifica della propria diligenza, proteggendosi dal rischio di essere considerato responsabile per colpa di organizzazione e mitigando l’impatto di sanzioni che, per reati di tale gravità, possono arrivare all’interdizione definitiva dell’attività. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili dove l’assenza di tali presidi ha portato alla confisca per equivalente di beni per un valore superiore al transato illecito.
Il contesto geopolitico, con l’estensione del conflitto israelo-palestinese, ha amplificato, secondo il Direttore Serata, i rischi legati al finanziamento del terrorismo. I gruppi jihadisti hanno intensificato l’attività propagandistica e di proselitismo online, utilizzando canali di raccolta fondi sempre più sofisticati, che triangolano donazioni attraverso organizzazioni di facciata, piattaforme di crowdfunding e trasferimenti di criptovalute. Una media impresa manifatturiera italiana, operante a livello internazionale, è finita sotto indagine per aver effettuato pagamenti a un fornitore di logistica mediorientale, successivamente inserito in una lista antiterrorismo internazionale. La due diligence sul fornitore era stata eseguita al momento della stipula del contratto, due anni prima, ma non era mai stata aggiornata. Questo ritardo, questa mancata rivalutazione periodica del rischio, ha esposto l’azienda al reato presupposto di finanziamento del terrorismo, uno dei più gravi previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Un ecosistema sovrano come quello offerto da Scudo231 avrebbe integrato il monitoraggio continuo di tutte le terze parti (fornitori, clienti, partner) con database globali di risk intelligence. Nel momento esatto in cui il partner logistico fosse stato segnalato o sanzionato, il sistema avrebbe generato un alert di massima priorità, bloccando qualsiasi pagamento in uscita verso di esso e notificando istantaneamente il Chief Compliance Officer e l’Organismo di Vigilanza. Questo controllo proattivo avrebbe impedito la commissione del reato, fornendo all’azienda una difesa inattaccabile in qualsiasi sede giudiziaria. Avrebbe dimostrato non solo di aver adottato un modello organizzativo, ma di averlo efficacemente attuato tramite una tecnologia che rende impossibile l’errore umano o la negligenza nel monitoraggio del rischio geopolitico. L’impatto evitato non sarebbe solo la sanzione pecuniaria, ma la potenziale interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione e il danno reputazionale irreversibile.
Infine, il rapporto UIF menziona l’uso crescente di strumenti finanziari opachi per occultare schemi corruttivi che coinvolgono esponenti politici e funzionari pubblici. L’utilizzo di Iban virtuali intestati a società di comodo o il trasferimento di utility sotto forma di criptoasset rappresentano la nuova frontiera per mascherare tangenti. In un’inchiesta che ha coinvolto un’azienda del settore appalti, è emerso che un dirigente commerciale utilizzava un fondo spese aziendale, erogato su una carta virtuale, per effettuare pagamenti a un consulente fittizio, il quale a sua volta trasferiva i fondi a un funzionario pubblico responsabile dell’assegnazione di una gara. Il controllo di gestione dell’azienda aveva validato le spese, poiché formalmente giustificate da fatture per consulenze inesistenti. L’assenza di un controllo incrociato sulla reale natura della prestazione e sulla congruità del beneficiario finale ha reso l’ente direttamente responsabile per il reato di corruzione.
Questo è un classico esempio di dove un Modello 231 “cartaceo” fallisce. L’implementazione di un sistema di difesa attivo avrebbe invece intercettato l’anomalia alla radice. Il motore di ragionamento deterministico avrebbe analizzato il flusso: pagamento ricorrente da parte di un soggetto apicale (il dirigente) verso un nuovo fornitore (il consulente fittizio) privo di storico operativo, con un Iban virtuale registrato in una giurisdizione non coerente con l’attività dichiarata. L’intelligenza artificiale avrebbe classificato la transazione come ad altissimo rischio, richiedendo documentazione probatoria aggiuntiva e, in assenza di essa, avrebbe bloccato il flusso e attivato il protocollo di escalation diretta all’ODV. Questo meccanismo di “secondo livello” automatizzato e incorruttibile avrebbe scisso la responsabilità dell’ente da quella del singolo individuo, dimostrando che l’organizzazione aveva messo in atto tutte le misure idonee a prevenire quel tipo di reato. La conseguenza operativa sarebbe stata la neutralizzazione del rischio di una misura cautelare come il sequestro preventivo del profitto del reato, che per la corruzione coincide con il valore dell’intero appalto, e la salvaguardia della continuità aziendale. La stessa UIF, come dichiarato da Serata, sta sperimentando strumenti di machine learning, riconoscendo implicitamente che i presidi tradizionali, non presidiati da una tecnologia adeguata, sono ormai superati dalla velocità e dalla complessità delle minacce.