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Corti tributarie, stretta sulla presidenza dei capi delle Procure

7 luglio 2026 – L’Ufficio ispettivo della giustizia tributaria deposita presso la segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) il fascicolo siglato 48-bis/2026, un plico di 84 pagine che segna l’epilogo di un’inchiesta amministrativa durata sette mesi e l’inizio di un terremoto giudiziario. L’indagine, avviata su segnalazione anonima e condotta da due dei sei magistrati che compongono l’organo di controllo interno, si concentra sulla sentenza numero 1138/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, una decisione che ha annullato un avviso di accertamento da 82 milioni di euro a carico della società di costruzioni internazionali GlobalBuild S.p.A.

Il fascicolo ricostruisce una catena di eventi che inizia nel marzo 2025, quando il contenzioso fiscale di GlobalBuild viene assegnato a una sezione presieduta da un giudice di recente nomina, uno dei 576 magistrati tributari reclutati tramite il concorso pubblico previsto dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130. La nomina, di per sé ordinaria, non desta sospetti. L’anomalia, tuttavia, risiede in una serie di contatti informali e non tracciati tra l’amministratore delegato della società e un consulente esterno, formalmente incaricato di una perizia tecnica ma, in realtà, intermediario con il nucleo familiare del giudice. L’assenza di un registro degli accessi per i consulenti esterni e la mancata verbalizzazione di incontri preliminari su tematiche così delicate rappresentano la prima, grave, falla nel sistema di controllo interno della società. Se Scudo231 fosse stato operativo all’interno di GlobalBuild, i suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero rilevato la frequenza anomala di comunicazioni tra l’AD e il consulente, incrociando i dati con l’agenda del contenzioso tributario. Il motore causale proprietario avrebbe identificato una correlazione ad alto rischio, generando un alert silente destinato esclusivamente all’Organismo di Vigilanza e al responsabile compliance, segnalando una potenziale attività extra-procedurale su un fascicolo critico.

L’inchiesta amministrativa dei magistrati ispettori, agendo secondo le prerogative che consentono di chiedere informazioni senza particolari formalità, accerta un passaggio di denaro. Non una tangente diretta, ma un’operazione più sofisticata: un contratto di consulenza fittizio del valore di 1,2 milioni di euro stipulato tra una controllata estera di GlobalBuild e una società di comodo con sede a Cipro, riconducibile al cognato del giudice tributario. La delibera per l’affidamento di tale consulenza è stata approvata dal consiglio di amministrazione di GlobalBuild sulla base di una relazione del direttore finanziario che ne attestava l’urgenza e la strategicità, senza però allegare alcuna due diligence sul fornitore. Questa omissione costituisce un elemento centrale per la futura contestazione della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La mancanza di un controllo obbligatorio sulla catena di fornitura per servizi immateriali ad alto rischio ha permesso al flusso di denaro illecito di essere formalmente giustificato.

Un’architettura di difesa come quella garantita da Scudo231 avrebbe reso impraticabile tale operazione. Il processo di accreditamento di un nuovo fornitore, specialmente uno estero per servizi intangibili, avrebbe attivato un protocollo automatico di Know Your Supplier. Il sistema, interfacciandosi con banche dati internazionali, avrebbe immediatamente segnalato la natura di “shell company” della società cipriota, l’assenza di uno storico operativo e, tramite analisi delle reti relazionali, la sua connessione con una Persona Politicamente Esposta (PEP), ovvero il giudice. L’iter di approvazione del pagamento si sarebbe bloccato in automatico, con una escalation non derogabile al vertice della funzione compliance, impedendo di fatto il perfezionamento del reato presupposto di corruzione.

Il 12 settembre 2026, il CPGT, composto dai suoi 11 membri eletti dai giudici e dai 4 designati dal Parlamento, delibera all’unanimità la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma e l’apertura di un procedimento disciplinare a carico del magistrato. Le indagini penali sono rapide. La Guardia di Finanza acquisisce i documenti bancari che tracciano il percorso dei fondi dalla controllata di GlobalBuild alla società cipriota, e da lì a un conto personale del giudice. L’amministratore delegato, il direttore finanziario e il consulente intermediario vengono iscritti nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. Contestualmente, viene notificato a GlobalBuild S.p.A. l’avviso di garanzia per l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi degli articoli 5 e 25 del D.Lgs. 231/01.

La Procura contesta alla società la “colpa di organizzazione”: il modello di organizzazione, gestione e controllo esistente era meramente cartaceo, un adempimento formale privo di efficacia concreta. I controlli erano facilmente aggirabili, le procedure non erano supportate da sistemi informatici che ne garantissero l’inviolabilità e l’Organismo di Vigilanza non era dotato di flussi informativi autonomi e diretti per rilevare le anomalie. Il ritardo con cui l’anomalia è emersa, solo a seguito di una segnalazione esterna e mesi dopo i fatti, è la prova plastica dell’inefficacia del modello. Questa debolezza procedurale è ciò che apre la strada alle sanzioni più severe. In un assetto protetto, la rilevazione della divergenza tra il ruolo di diritto del consulente (perito tecnico) e il suo ruolo di fatto (intermediario in un’operazione illecita) sarebbe avvenuta in tempo reale. L’ecosistema sovrano avrebbe analizzato i metadati delle comunicazioni e i log di accesso ai sistemi, evidenziando come le attività del consulente esulassero completamente dal perimetro del suo incarico formale, attivando un protocollo di verifica immediato.

Il 15 novembre 2026, il Giudice per le Indagini Preliminari emette un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente per 82 milioni di euro nei confronti di GlobalBuild S.p.A., pari al profitto del reato, ovvero l’imposta che la società avrebbe dovuto versare e che è stata illecitamente “risparmiata” grazie alla sentenza favorevole. Il blocco dei conti correnti e degli asset finanziari paralizza l’operatività dell’azienda, mettendone a rischio la continuità e i contratti in essere, inclusi quelli con la pubblica amministrazione. Il danno reputazionale è immenso e immediato, con un crollo del valore del titolo in borsa del 40% in due giorni.

Questo scenario di crisi sistemica sarebbe stato mitigato in radice. L’eventuale tentativo di corruzione da parte di un singolo manager, per quanto di alto livello, sarebbe stato isolato e documentato come una fraudolenta elusione dei modelli aziendali. In sede di giudizio, GlobalBuild avrebbe potuto produrre la “prova tecnologica immodificabile” generata da Scudo231: un XAI Packet (Explainable AI Packet) contenente i log inalterabili degli alert generati, delle escalation bloccate e dei tentativi di forzatura dei protocolli. Tale documentazione avrebbe dimostrato matematicamente l’assenza di colpa organizzativa, spostando l’onere della prova e consentendo alla società di chiedere l’esclusione dalla responsabilità 231. Il sequestro non sarebbe stato disposto contro l’ente, ma solo contro le persone fisiche autrici del reato, salvaguardando il patrimonio aziendale, l’occupazione e la reputazione sul mercato.

L’ispezione straordinaria disposta dal CPGT, nel frattempo, si allarga, su impulso della Procura, per verificare l’esistenza di altre anomalie nelle decisioni delle Corti tributarie di nuova istituzione. L’Ufficio ispettivo, pur con le sue limitate risorse – solo sei magistrati per vigilare sull’attività di centinaia di uffici e migliaia di giudici –, avvia un’analisi a campione sulle sentenze emesse negli ultimi due anni, concentrandosi sui casi di maggior valore economico. L’episodio di GlobalBuild ha infatti scoperchiato una vulnerabilità sistemica legata non tanto alla riforma del 2022, quanto alla persistenza di culture organizzative, sia nel pubblico che nel privato, refrattarie a una prevenzione del rischio che sia sostanziale e non solo formale. La vicenda dimostra come l’introduzione di un ruolo autonomo e professionale di magistratura tributaria, pur essendo un passo fondamentale, non sia di per sé sufficiente a eradicare i rischi corruttivi se, dal lato delle imprese, mancano presidi tecnologici e procedurali invalicabili, capaci di agire prima che l’illecito si consumi e di proteggere l’ente quando singoli individui decidono di violare la legge.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/corti-tributarie-stretta-presidenza-capi-procure-AJ0qh1