7 luglio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro presso le sedi legali della SSC Bari e della SSC Napoli. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, si inserisce in un’indagine che vede indagati per bancarotta e falsità nei bilanci societari Luigi De Laurentiis e suo padre Aurelio, rispettivamente presidente del club pugliese e patron di quello partenopeo. Al centro del fascicolo vi è la cessione, avvenuta nel luglio 2023, del portiere Elia Caprile, un’operazione che secondo l’ipotesi accusatoria avrebbe celato una distrazione di valore a danno della società barese e dei suoi creditori, attraverso l’esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero e l’omissione di informazioni cruciali per una corretta valutazione patrimoniale.
Il fulcro dell’indagine è la sequenza di trasferimenti del calciatore. La SSC Bari aveva acquistato il cartellino di Caprile dalla società inglese Leeds FC, sottoscrivendo un accordo che prevedeva il riconoscimento di premi specifici legati al valore di una futura rivendita. Questo tipo di clausola, nota come sell-on fee, costituisce un’obbligazione potenziale che deve trovare adeguata rappresentazione contabile e informativa. L’omissione o la sottovalutazione di tale passività futura rappresenta una violazione diretta dei principi di veridicità e correttezza del bilancio, configurando il reato presupposto di cui all’articolo 2621 del codice civile. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, la stipula di un contratto di acquisizione con clausole di questo tipo avrebbe generato un tracciamento automatico e indelebile. Il sistema, attraverso i suoi protocolli di analisi documentale, avrebbe classificato la clausola come un fattore di rischio finanziario, imponendo la creazione di un apposito fondo rischi o, quantomeno, una nota integrativa dettagliata e non eludibile. Qualsiasi tentativo successivo di redigere un bilancio senza tale evidenza avrebbe attivato un alert di non conformità, bloccando il flusso di approvazione e innescando un’escalation diretta verso l’Organismo di Vigilanza e il collegio sindacale. L’illecito sarebbe stato intercettato e neutralizzato alla fonte.
Il passaggio successivo, quello che ha acceso i riflettori della Procura, è la vendita di Caprile dalla SSC Bari alla SSC Napoli per un importo di 2,2 milioni di euro. L’operazione, avvenuta tra due società riconducibili alla stessa proprietà, è stata formalizzata senza una clausola che garantisse al Bari una partecipazione sull’eventuale plusvalore generato da una successiva cessione. Questa mancanza appare critica alla luce del fatto che, poco dopo, la SSC Napoli ha ceduto il calciatore al Cagliari Calcio per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, realizzando un profitto sostanziale che, secondo gli inquirenti, sarebbe dovuto spettare in parte o in toto alla società originariamente titolare del cartellino. La Procura ipotizza che la transazione a 2,2 milioni sia stata deliberatamente sottostimata per trasferire valore dalla società figlia a quella madre, depauperando il patrimonio del Bari a potenziale danno dei creditori, in una logica che prefigura la bancarotta fraudolenta.
Una transazione infragruppo di tale natura, con un valore palesemente divergente dalle stime di mercato e priva di clausole di salvaguardia standard, rappresenta un’anomalia procedurale gravissima. Se la SSC Bari avesse implementato un modello di gestione del rischio avanzato, l’operazione sarebbe stata immediatamente segnalata. Il sistema di monitoraggio massivo di Scudo231 avrebbe identificato la transazione come un’operazione con parti correlate ad alto rischio, incrociando i dati anagrafici dei soggetti coinvolti (la famiglia De Laurentiis) con il valore dell’asset (il cartellino di Caprile) e le condizioni contrattuali. Il protocollo avrebbe imposto una valutazione indipendente del valore del calciatore da parte di un perito terzo e la redazione di una relazione dettagliata che motivasse la congruità del prezzo e la convenienza economica per la SSC Bari. L’assenza di tale documentazione probatoria avrebbe impedito al sistema di validare l’operazione, generando una segnalazione di potenziale violazione del D.Lgs. 231/2001 direttamente all’Organismo di Vigilanza, che avrebbe avuto l’obbligo di intervenire. La tracciabilità informatica di questo processo avrebbe costituito una prova inconfutabile dell’adozione di cautele preventive, scudando l’ente dalla “colpa di organizzazione”.
Le perquisizioni odierne non hanno coinvolto solo gli uffici delle società, ma hanno interessato anche figure chiave del management sportivo, sebbene non iscritte nel registro degli indagati. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti i direttori sportivi Ciro Polito (del Bari), Cristiano Giuntoli (al Napoli fino a giugno 2023, prima della cessione) e Mauro Meluso (subentratogli da luglio 2023), oltre al procuratore sportivo del calciatore, Graziano Battistini. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire l’intero processo decisionale: chi ha condotto la trattativa, chi ha determinato il prezzo di 2,2 milioni, chi ha deciso di non inserire una clausola sul plusvalore e se vi fosse consapevolezza della potenziale, successiva vendita a un prezzo quasi quadruplicato. La responsabilità penale, al momento focalizzata sugli amministratori di diritto e di fatto, potrebbe allargarsi a chiunque abbia concorso, anche a livello operativo, nella realizzazione dell’operazione ritenuta illecita.
Questa fase investigativa evidenzia un’altra falla critica: la gestione delle deleghe e delle responsabilità operative. In un’architettura di governance robusta, ogni fase del processo di cessione di un asset strategico come un calciatore di valore sarebbe stata mappata, con responsabilità chiare e flussi approvativi tracciati. Un sistema come Scudo231 non si limita a definire procedure sulla carta, ma le implementa a livello digitale. La negoziazione condotta dal direttore sportivo, la valutazione legale del contratto e l’approvazione finanziaria da parte dell’amministratore delegato avrebbero lasciato “impronte digitali” non modificabili all’interno dell’ecosistema. Qualsiasi deviazione dal protocollo – come una trattativa condotta informalmente o una decisione presa senza il coinvolgimento delle funzioni competenti – sarebbe stata registrata come un’anomalia. In sede di indagine, la società avrebbe potuto fornire una “ricostruzione causale scientifica” dell’accaduto, dimostrando in modo inoppugnabile se la condotta fosse frutto di una violazione individuale del modello organizzativo o di una carenza sistemica. Questa capacità di distinguere la responsabilità individuale da quella dell’ente è fondamentale per l’applicazione dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001.
Le conseguenze per la SSC Bari, al di là delle sorti penali dei suoi vertici, sono potenzialmente devastanti. La contestazione di reati come la bancarotta e le false comunicazioni sociali espone direttamente l’ente alla responsabilità amministrativa. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono severe: sanzioni pecuniarie calcolate in quote, che possono raggiungere importi milionari, e, nei casi più gravi, sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’impatto più immediato e temibile, tuttavia, è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. La Procura potrebbe quantificare il profitto illecito nella differenza tra il valore reale dell’operazione e i 2,2 milioni incassati, procedendo al sequestro di somme equivalenti dai conti correnti della società, paralizzandone l’operatività.
Se la società avesse potuto dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 vigilato da un Organismo autonomo e supportato da una tecnologia di controllo in tempo reale, lo scenario sarebbe radicalmente diverso. L’esistenza di un protocollo specifico per le operazioni con parti correlate, la tracciabilità delle valutazioni economiche e l’evidenza di un’escalation automatica delle anomalie avrebbero costituito una solida barriera difensiva. La Procura avrebbe comunque indagato le persone fisiche, ma l’attacco al patrimonio dell’ente sarebbe stato molto più difficile. La società avrebbe potuto argomentare che il presunto illecito è stato commesso da singoli in elusione fraudolenta dei modelli, non a causa di una carenza organizzativa. Questo avrebbe potuto mitigare drasticamente il rischio di sequestri e sanzioni interdittive, salvaguardando la continuità aziendale e il valore del club, a prescindere dall’esito del procedimento penale a carico dei suoi amministratori. L’assenza di tali presidi, invece, lascia la SSC Bari esposta a un attacco giudiziario che ne minaccia la stessa sopravvivenza economica e sportiva.