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Confartigianato, stop a 850mila finti artigiani

24 agosto 2026 – Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha formalizzato oggi una denuncia che scuote le fondamenta del Made in Italy: una stima di almeno 850mila imprese opera sul mercato nazionale utilizzando impropriamente le denominazioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale”. Un esercito di “finti artigiani” che, secondo la Confederazione, genera una concorrenza sleale devastante ai danni delle 588mila vere imprese artigiane, regolarmente iscritte all’Albo presso le Camere di commercio. Il fulcro del problema risiede nella nuova legge, in vigore dallo scorso 7 aprile, concepita come uno scudo per tutelare il valore di queste denominazioni. La norma riserva l’uso di tali termini, nella promozione e commercializzazione di prodotti e servizi, esclusivamente alle imprese che possiedono la qualifica artigiana. Tuttavia, l’allarme di Granelli è netto: senza un’azione di controllo e sanzionamento capillare da parte delle Regioni, la legge è destinata a rimanere un guscio vuoto, un mero enunciato normativo privo di efficacia deterrente.

L’analisi tecnico-legale rivela una voragine di rischio per le imprese che operano in questa zona grigia. L’uso indebito del termine “artigianale” non è una semplice scorrettezza di marketing, ma una condotta che integra fattispecie penalmente rilevanti, in primis la frode nell’esercizio del commercio, disciplinata dall’articolo 515 del Codice Penale. Tale reato si configura quando nell’esercizio di un’attività commerciale vengono consegnati all’acquirente beni diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelli dichiarati o pattuiti. Attribuire una qualità “artigianale” a un prodotto di serie, industriale o semi-industriale, rientra pienamente in questa casistica, ingannando il consumatore su una caratteristica essenziale che ne determina il valore e il prezzo. Questo reato è uno dei cosiddetti “reati presupposto” che attivano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’ente, ovvero la società, risponde direttamente con il proprio patrimonio per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti in posizione apicale o di loro sottoposti.

Immaginiamo il caso concreto di una società, la “Eccellenza Manifatturiera S.p.A.”, che produce accessori di pelletteria su scala industriale ma li commercializza attraverso una campagna pubblicitaria aggressiva centrata sul claim “La vera pelle lavorata dai nostri maestri artigiani“. La decisione, presa dal direttore marketing per aggredire una fascia di mercato più alta, non passa attraverso alcun vaglio di conformità legale. L’assenza di un presidio di controllo interno rappresenta la prima, fatale, omissione. Se l’azienda avesse implementato un ecosistema sovrano come Scudo231, la catena degli eventi sarebbe stata radicalmente diversa. I sistemi di analisi multimodale avrebbero intercettato in tempo reale i materiali della campagna marketing in fase di bozza. Le parole chiave “artigiani” e “artigianale”, classificate come sensibili, avrebbero innescato una verifica automatica incrociata con i dati societari registrati presso la Camera di commercio. La mancata iscrizione all’Albo delle imprese artigiane avrebbe generato un’anomalia bloccante, con un alert immediato e non eludibile inviato simultaneamente alla Funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza (ODV), impedendo di fatto il rilascio della campagna.

La condotta di “Eccellenza Manifatturiera S.p.A.” prosegue. Forte del successo iniziale, stipula un contratto di fornitura con una catena di negozi di lusso, inserendo una clausola che garantisce “l’origine e la lavorazione interamente artigianale di ogni singolo pezzo“. Questa clausola non è solo una dichiarazione commerciale, ma un obbligo contrattuale che espone l’azienda a rischi di inadempimento e contenziosi civili, oltre a cementare la prova della frode in commercio. Il management, focalizzato unicamente sul fatturato, approva il contratto senza una valutazione del rischio legale e reputazionale. Questo ritardo, o meglio, questa totale assenza di escalation verso le funzioni di controllo, costituisce il nucleo della “colpa di organizzazione” che il D.Lgs. 231/2001 mira a sanzionare. In uno scenario presidiato, il protocollo di gestione documentale e contrattuale di Scudo231 avrebbe analizzato il testo del contratto prima della sua finalizzazione. La clausola contenente la garanzia di “lavorazione artigianale” sarebbe stata immediatamente flaggata come ad alto rischio di non conformità. Il sistema avrebbe imposto un veto procedurale alla firma digitale del contratto, richiedendo un’autorizzazione esplicita e motivata da parte del responsabile legale e dell’ODV. Ogni tentativo di forzare il sistema o di bypassare il controllo sarebbe stato registrato in un log crittografato e immutabile, creando una prova documentale dell’intento elusivo da parte dei singoli manager.

L’epilogo per “Eccellenza Manifatturiera S.p.A.” è quello preannunciato da Confartigianato. Un concorrente, un’autentica impresa artigiana schiacciata dalla politica di prezzi aggressiva della S.p.A., presenta un esposto. La Guardia di Finanza avvia le indagini, acquisisce i materiali pubblicitari, i contratti, le email interne. La Procura della Repubblica contesta al legale rappresentante il reato di cui all’art. 515 c.p. e, di conseguenza, iscrive la società nel registro degli indagati per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001. Il primo atto del Pubblico Ministero è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Questo profitto viene calcolato non solo sull’utile netto, ma sull’intero ricavo derivante dalla vendita dei prodotti illecitamente etichettati come “artigianali”, paralizzando la liquidità dell’azienda. Oltre alla sanzione pecuniaria, che può raggiungere centinaia di migliaia di euro calcolati in quote, il rischio più grave è quello delle sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di licenze e, nei casi più gravi, l’interdizione dall’esercizio dell’attività.

Qui emerge il valore probatorio di un modello di prevenzione efficace. Se “Eccellenza Manifatturiera S.p.A.” si fosse trovata sotto indagine ma dotata di un’architettura di difesa attiva, avrebbe potuto presentare al magistrato inquirente i report e i log generati dal suo sistema. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso una ricostruzione causale scientifica, che l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati di quella specie. I log avrebbero provato che il sistema aveva rilevato il rischio, aveva generato alert, aveva tentato di bloccare le procedure non conformi e aveva scalato l’anomalia agli organi di controllo. Questa evidenza tecnologica avrebbe permesso di dimostrare che il reato non era frutto di una “colpa di organizzazione”, ma della condotta fraudolenta di singoli individui che avevano eluso i controlli predisposti. In base all’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, tale prova avrebbe potuto portare all’esclusione della responsabilità dell’ente, salvaguardandone la continuità operativa, il patrimonio e la reputazione, e concentrando le conseguenze penali unicamente sulle persone fisiche responsabili.

L’appello di Granelli alle Regioni per l’attivazione dei controlli mette in luce una debolezza sistemica. L’inerzia delle istituzioni territoriali crea un ambiente favorevole alla proliferazione di queste condotte illecite, trasformando un intero settore in una zona ad alto rischio. Per le grandi aziende della moda, del design o dell’agroalimentare che costruiscono il loro brand sul valore dell’artigianalità italiana, il rischio si estende a tutta la catena di fornitura. Affidarsi a un fornitore che si dichiara “artigiano” senza aver eseguito una rigorosa due diligence significa importare un rischio penale e reputazionale all’interno della propria organizzazione. La qualifica di un fornitore non può più basarsi su autodichiarazioni o su controlli superficiali. È necessaria una verifica sistematica e tracciata dello status giuridico e operativo di ogni partner commerciale, specialmente in settori protetti da normative specifiche come quella del 7 aprile.

La questione sollevata da Confartigianato, quindi, trascende la mera tutela di una categoria. Riguarda la credibilità dell’intero sistema produttivo nazionale e la certezza del diritto per operatori e consumatori. La stima di 850mila operatori irregolari non è solo un dato statistico, ma rappresenta 850mila potenziali procedimenti penali e amministrativi, con conseguenti sequestri, sanzioni e danni irreparabili all’immagine del Made in Italy. L’assenza di controlli pubblici efficaci rende indispensabile per le imprese dotarsi di presidi interni autonomi, capaci non solo di reagire all’illecito, ma di anticiparlo e neutralizzarlo prima che possa contaminare l’organizzazione. La distinzione tra un’azienda che subisce passivamente il rischio e una che lo governa attivamente risiede nella capacità di trasformare gli obblighi di compliance da un costo burocratico a un’infrastruttura strategica di difesa del valore aziendale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/08/24/confartigianato-stop-a-850mila-finti-artigiani_2fbccfa9-fd2f-4c83-8189-2a231c8b168b.html