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Commercialisti, non c’è reato per l’impiego a scopi personali dei fondi emergenza Covid

2 agosto 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano emette la sentenza di assoluzione con formula piena per Alberto Valenti, ex senior partner dello studio associato Fides & Lex, dall’accusa di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter del codice penale. La pronuncia, destinata a fare giurisprudenza, chiude un capitolo giudiziario durato oltre diciotto mesi, ma lascia aperte ferite profonde nel tessuto organizzativo e reputazionale dello studio, oggi in amministrazione controllata. La vicenda, che ha visto il sequestro preventivo di beni per oltre 3,2 milioni di euro, rappresenta un caso di studio emblematico sulla dissociazione tra la responsabilità penale della persona fisica e la vulnerabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tutto ha inizio nel maggio del 2021. Lo studio Fides & Lex, una prestigiosa realtà con oltre ottanta professionisti, delibera di accedere ai fondi di garanzia e ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni per fronteggiare la crisi di liquidità legata alla pandemia. La domanda, formalmente ineccepibile e basata su dati contabili veritieri, viene approvata e l’ente riceve un’erogazione complessiva di 4,5 milioni di euro. I fondi vengono accreditati su un conto corrente dedicato, come da prassi interna. Qui si consuma la prima, invisibile, crepa nel sistema di controllo. La gestione di quel conto, pur essendo formalmente in capo all’organo amministrativo, viene di fatto delegata con ampi poteri di firma al partner Alberto Valenti, figura carismatica e responsabile del dipartimento M&A. Non esiste un protocollo specifico che vincoli l’utilizzo di quei fondi a precise categorie di spesa preventivamente autorizzate e tracciate. Se Fides & Lex avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la stessa creazione del flusso di richiesta fondi avrebbe generato un vincolo digitale. Ogni euro ricevuto sarebbe stato mappato e associato a un set pre-autorizzato di destinazioni d’uso (pagamento fornitori strategici, stipendi, investimenti tecnologici). Qualsiasi tentativo di prelievo o bonifico verso causali o beneficiari non censiti avrebbe generato un blocco operativo immediato e un alert all’Organismo di Vigilanza (OdV), rendendo materialmente impossibile la successiva distrazione.

Tra settembre 2021 e dicembre 2022, il dottor Valenti dispone una serie di bonifici per un totale di 1,8 milioni di euro dal conto dedicato. Le operazioni vengono mascherate sotto voci di spesa generiche e plausibili: “consulenze strategiche esterne”, “attività di business development internazionale”, “acquisto software per analisi predittiva”. I beneficiari sono società di comodo, alcune con sede in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, tutte riconducibili, come scoprirà poi la Guardia di Finanza, a prestanome del partner. Il denaro viene poi utilizzato per scopi prettamente personali: la ristrutturazione di una villa in Costa Smeralda e l’acquisto di un’imbarcazione di lusso. L’assenza di un processo di qualifica e validazione dei nuovi fornitori costituisce una grave omissione organizzativa. Il sistema di controllo interno si basa su una fiducia mal riposta e su verifiche meramente formali. Un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, invece, avrebbe intercettato l’anomalia istantaneamente. L’inserimento di nuovi fornitori privi di storico, con sedi in Paesi a rischio e per importi così rilevanti avrebbe fatto scattare un protocollo di escalation automatizzato. Il sistema avrebbe richiesto documentazione aggiuntiva, una verifica di congruità da parte della funzione compliance e un’approvazione a quattro occhi da parte di un altro amministratore, di fatto congelando l’operazione prima della sua esecuzione.

La falla nel sistema viene scoperta solo a metà del 2024, in modo quasi casuale. Un giovane analista contabile, durante la preparazione del bilancio, nota la ricorrenza di pagamenti ingenti verso società sconosciute, prive di contratti quadro depositati nell’archivio centrale. Preoccupato, segnala l’anomalia al suo diretto superiore, un socio junior, che a sua volta informa il comitato di gestione. È qui che si verifica il secondo errore fatale: la mancata e tardiva escalation. Invece di attivare immediatamente l’Organismo di Vigilanza e avviare un audit interno, i partner decidono di gestire la questione “internamente” per evitare uno scandalo. Convocano Valenti, il quale minimizza, parlando di operazioni strategiche coperte da accordi di riservatezza. Per mesi, la questione rimane insabbiata in un limbo di riunioni informali e rassicurazioni verbali. Questa gestione opaca ha aggravato la posizione dell’ente. Se fosse stato attivo un canale di whistleblowing digitale e protetto, come quello integrato in Scudo231, l’analista avrebbe potuto segnalare il fatto direttamente e in forma anonima all’OdV. Il sistema avrebbe creato un fascicolo digitale immodificabile (XAI Packet), con data e ora certe, obbligando l’OdV a istruire la pratica entro un termine perentorio definito dal modello organizzativo, bypassando così ogni tentativo di insabbiamento da parte del management intermedio o apicale. La tracciabilità dell’inerzia o del ritardo sarebbe diventata essa stessa una prova della falla organizzativa.

Nel gennaio 2025, una “fonte confidenziale”, verosimilmente un dipendente frustrato dalla passività del management, contatta la Guardia di Finanza. L’indagine scatta fulminea. Vengono acquisiti documenti, server e dispositivi elettronici. L’analisi dei flussi finanziari svela rapidamente il meccanismo fraudolento orchestrato da Valenti. La Procura della Repubblica contesta al partner il reato di cui all’art. 316-ter c.p. e, in parallelo, iscrive lo studio Fides & Lex nel registro degli indagati per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, essendo il reato presupposto commesso da un soggetto apicale nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. L’interesse, secondo l’accusa, consisteva nel non far apparire costi personali nel bilancio del partner, mantenendo così un’immagine di solidità finanziaria; il vantaggio, nell’aver beneficiato, anche se indirettamente, di un’apparente maggiore disponibilità economica del suo uomo di punta.

Scatta la misura più dirompente: il sequestro preventivo per equivalente sui conti correnti e sugli asset dello studio, fino a concorrenza della somma distratta. L’operatività di Fides & Lex viene paralizzata. Stipendi, fornitori, utenze: tutto bloccato. È il collasso. La difesa dello studio tenta di dimostrare l’esistenza di un modello organizzativo, ma si scontra con una realtà impietosa: il modello esiste solo sulla carta. È un documento statico, non aggiornato, la cui applicazione non è mai stata verificata con audit efficaci e la cui conoscenza era scarsamente diffusa tra il personale. La Procura ha gioco facile nel dimostrare la “colpa di organizzazione”. L’adozione preventiva di un modello 231 tecnologicamente integrato avrebbe cambiato radicalmente questo scenario. Di fronte agli inquirenti, lo studio avrebbe potuto esibire non un faldone di carta, ma i log inalterabili di un sistema che aveva attivamente segnalato e tentato di bloccare le operazioni anomale. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso una ricostruzione causale scientifica, che l’evento era il risultato di una fraudolenta elusione dei presidi da parte dell’apice e non di un deficit organizzativo. Questo avrebbe potuto convincere il GIP a limitare il sequestro ai soli beni personali di Valenti, salvaguardando la continuità aziendale e proteggendo il patrimonio dell’ente. Il danno economico e reputazionale sarebbe stato drasticamente contenuto.

Il processo penale a carico di Valenti, tuttavia, prende una piega inaspettata. La sua difesa, affidata a un team di penalisti di primo piano, si concentra su un cavillo giuridico decisivo. L’articolo 316-ter c.p. punisce chi consegue “indebitamente” erogazioni pubbliche. I legali dimostrano che lo studio Fides & Lex aveva tutti i requisiti per ottenere quei fondi. La percezione, quindi, non era indebita. L’illecito si è configurato a valle, nella distrazione per fini privati di fondi legittimamente ottenuti. Si tratta, argomenta la difesa, di un’ipotesi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) commessa ai danni dello studio, non di una frode ai danni dello Stato. Il reato di appropriazione indebita, però, non figura nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Tribunale accoglie questa tesi. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici scrivono che “la norma incriminatrice mira a tutelare la corretta allocazione delle risorse pubbliche nella fase della loro erogazione, non a sanzionare l’eventuale successiva mala gestio interna al soggetto beneficiario”. Alberto Valenti viene assolto perché il fatto non costituisce il reato contestatogli. Una vittoria personale che è però la pietra tombale per lo studio. L’assoluzione della persona fisica non cancella infatti il procedimento a carico dell’ente. Anzi, lo complica. Lo studio Fides & Lex, pur non potendo più essere sanzionato per un reato presupposto venuto meno, ha subito mesi di blocco operativo, ha perso clienti, credibilità e i suoi migliori talenti. Il danno è ormai irreparabile. L’amministrazione controllata è la conseguenza di una crisi di fiducia e liquidità innescata non dal reato, ma dalla totale assenza di presidi preventivi adeguati. L’intera vicenda dimostra un principio fondamentale, spesso trascurato: la prevenzione del rischio penale d’impresa, attraverso sistemi evoluti come Scudo231, non serve solo a evitare una sanzione pecuniaria o interdittiva, ma a garantire la sopravvivenza stessa dell’organizzazione di fronte a crisi interne ed esterne, proteggendone il patrimonio e la continuità operativa prima ancora che un giudice sia chiamato a decidere se un reato sia stato, o meno, commesso.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/commercialisti-non-c-e-reato-l-impiego-scopi-personali-fondi-emergenza-covid-AIHfnN2C