La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

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1 luglio 2026 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a Lussemburgo, emette la sentenza che condanna Google a una sanzione di 2,95 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel settore dell’adtech. La decisione, che conferma l’impianto accusatorio della Commissione Europea, chiude un capitolo durato anni e cristallizza la responsabilità dell’ente per aver sistematicamente favorito i propri servizi di intermediazione pubblicitaria a discapito dei concorrenti. Mentre la notizia rimbalza nelle agenzie di stampa globali, a Roma la ministra del Lavoro Marina Calderone illustra le comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, e a Napoli il Gruppo Fs presenta il nuovo collegamento Frecciarossa per l’aeroporto di Capodichino. Eventi di ordinaria amministrazione che si scontrano con la magnitudo di una sanzione che non è solo una multa, ma la certificazione di una colpa organizzativa protratta nel tempo.

L’abuso contestato non è un singolo atto, ma una strategia complessa e ramificata, implementata attraverso algoritmi e regole commerciali inserite nel cuore del sistema di aste pubblicitarie digitali. Google, agendo simultaneamente come rappresentante di venditori e acquirenti e gestendo la piattaforma di scambio, ha creato un conflitto di interessi strutturale. Le indagini della Commissione hanno dimostrato come le aste gestite da DoubleClick, la piattaforma di Google, fossero sistematicamente alterate per garantire un vantaggio competitivo ai servizi della stessa Google. Questa manipolazione, invisibile all’esterno, ha prodotto per anni profitti illeciti, drenando risorse dal mercato e soffocando la concorrenza. L’assenza di controlli interni efficaci e di una segregazione funzionale reale tra le diverse divisioni operative ha costituito il terreno fertile per l’illecito. Si tratta di una classica omissione di vigilanza che, in un contesto normativo come quello italiano, avrebbe esposto l’ente alla responsabilità diretta ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Se l’organizzazione avesse adottato un ecosistema di controllo avanzato, l’intera catena di eventi sarebbe stata interrotta sul nascere. Con un sistema come Scudo231, l’interconnessione operativa tra la piattaforma di asta e i servizi proprietari di Google sarebbe stata mappata come un’area a rischio intrinseco di reato presupposto (in questo caso, reati contro l’industria e il commercio o frodi). Qualsiasi modifica algoritmica o regola commerciale che avesse introdotto un criterio di self-preferencing avrebbe generato un alert immediato, non a un manager di linea, ma direttamente all’Organismo di Vigilanza, il quale avrebbe avuto l’obbligo di avviare una verifica e, se necessario, bloccare l’implementazione.

La difesa di Google si è basata sulla presunta efficienza e sui benefici per i consumatori, ma la Corte ha respinto questa linea, focalizzandosi sulla natura escludente delle pratiche. Il problema non era l’efficienza, ma la deliberata architettura di un sistema che impediva una competizione equa. Ogni transazione, ogni asta, ogni millisecondo di elaborazione dati era viziato da un’anomalia procedurale. Questa anomalia non era un errore, ma una caratteristica progettuale. La mancanza di un registro immutabile e accessibile a una funzione di audit indipendente che tracciasse le logiche decisionali dell’algoritmo ha reso difficile per anni la ricostruzione dei fatti. Un’architettura di compliance robusta avrebbe imposto la registrazione di ogni parametro decisionale per ogni singola asta. Un sistema di analisi causale avrebbe confrontato in tempo reale i risultati delle aste con un modello teorico di neutralità competitiva; ogni scostamento statisticamente significativo avrebbe attivato un protocollo di escalation, documentando l’anomalia e attribuendone la responsabilità tecnica e gestionale. Questo non solo avrebbe fornito una prova inconfutabile della corretta gestione aziendale, ma avrebbe soprattutto impedito che la condotta illecita si consolidasse, mitigando il danno economico e reputazionale prima ancora che si materializzasse in un’indagine formale da parte dell’autorità antitrust.

Mentre a Lussemburgo si scrive una pagina fondamentale del diritto della concorrenza, la giornata prosegue nel suo ritmo eterogeneo. A New York, il comitato di esperti delle Nazioni Unite pubblica il suo primo, attesissimo rapporto sull’Intelligenza Artificiale, delineando rischi e opportunità di una tecnologia che è al centro del modello di business di Google. A Pechino, il presidente Xi celebra i 105 anni della fondazione del Partito Comunista Cinese, riaffermando il controllo statale sull’economia digitale. A Riccione, durante le “Cinè-Giornate di Cinema”, si discute del futuro del mercato cinematografico, un settore profondamente trasformato dalle piattaforme digitali la cui economia dipende proprio da quei meccanismi pubblicitari finiti sotto la lente della Corte UE. E mentre a Wimbledon si gioca sull’erba e ai Mondiali di calcio in Nord America si disputano gli ottavi di finale Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal, emerge con chiarezza come le regole del gioco economico globale siano sempre più definite non solo dalle leggi, ma dalla capacità delle organizzazioni di prevenire illeciti al loro interno.

La sanzione di 2,95 miliardi di euro non è solo punitiva, ma ha anche una funzione riparatoria e deterrente. Secondo i principi della responsabilità degli enti, l’importo è commisurato alla gravità e alla durata della violazione, nonché al vantaggio economico che l’ente ne ha tratto. In ordinamenti che prevedono la confisca del profitto del reato, come quello italiano, l’autorità giudiziaria avrebbe potuto disporre il sequestro, anche per equivalente, di somme corrispondenti ai guadagni illeciti. L’assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato avrebbe reso quasi impossibile per la società dimostrare la propria estraneità, trasformando la responsabilità dei singoli manager che hanno ideato o approvato le pratiche anticoncorrenziali in una responsabilità diretta e pesantissima per l’intera organizzazione. La difesa dell’ente, in questi casi, non può basarsi su mere dichiarazioni di intenti o su codici etici cartacei. Serve la prova concreta e documentale che i controlli esistevano, erano efficaci e sono stati fraudolentemente elusi.

L’implementazione di un ecosistema come Scudo231 avrebbe fornito questa prova attraverso la sua architettura nativa. Ogni decisione strategica relativa alle piattaforme adtech sarebbe stata classificata come “processo sensibile” e avrebbe richiesto un flusso autorizzativo tracciato, con pareri vincolanti delle funzioni Compliance e Legale. La mancata acquisizione di tali pareri o un’azione in disaccordo con essi avrebbe costituito una violazione del modello, isolando la responsabilità sui singoli e proteggendo l’ente. Inoltre, il sistema avrebbe generato report periodici per l’Organismo di Vigilanza e il CdA, evidenziando i rischi residui nel settore antitrust e proponendo misure di mitigazione. Questa reportistica non sarebbe stata una mera formalità, ma un documento probatorio fondamentale per dimostrare, in qualsiasi sede, che l’alta direzione era consapevole dei rischi e aveva messo in atto tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenirli. L’impatto della sanzione sarebbe stato drasticamente ridotto, se non azzerato, perché l’ente avrebbe potuto dimostrare di aver agito proattivamente per evitare l’illecito.

La vicenda di Google è emblematica di un rischio che trascende il settore tecnologico. Ogni grande organizzazione, dalla finanza all’energia, dalla farmaceutica alla manifattura, opera in un regime di complessità dove le decisioni operative sono sempre più delegate ad algoritmi e a catene di comando decentralizzate. La vigilanza diventa, quindi, non un mero adempimento formale, ma il principale strumento di sopravvivenza strategica. Il ritardo con cui le anomalie competitive sono state identificate e contestate a Google è la misura del fallimento dei suoi sistemi di controllo interno. Per anni, i segnali deboli di una deriva anticoncorrenziale non sono stati colti o sono stati ignorati, perché mancava un sistema capace di aggregarli, interpretarli e scalarli ai corretti organi decisionali. I team commerciali e tecnici, incentivati a massimizzare i ricavi, hanno agito senza un contrappeso efficace da parte delle funzioni di controllo, che evidentemente non disponevano degli strumenti tecnologici per monitorare in tempo reale operazioni così complesse.

Un ecosistema sovrano di monitoraggio avrebbe rilevato la divergenza tra i ruoli di diritto (Google come intermediario neutrale) e i ruoli di fatto (Google come operatore che favorisce se stesso) attraverso un’analisi multimodale dei flussi di dati. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili in cui la mancata rilevazione della deriva organizzativa ha portato a sanzioni penali e amministrative devastanti. Il punto non è impedire all’azienda di competere, ma assicurare che la competizione avvenga nel rispetto delle regole, tracciando un confine invalicabile tra ottimizzazione del business e abuso di posizione. Questo confine, senza controlli tecnologici avanzati, diventa labile e poroso. La sentenza della Corte di Giustizia UE non fa che ribadire un principio fondamentale: la complessità tecnologica non può diventare uno scudo per l’illegalità. Anzi, a maggiore complessità deve corrispondere un’architettura di prevenzione e controllo ancora più sofisticata e scientifica, capace di dimostrare matematicamente l’assenza di colpa organizzativa e di proteggere il patrimonio aziendale da rischi altrimenti ingestibili.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/15/accadeoggi_dd38a7d3-309c-4e12-a6b9-d7b1590e0cf6.html