28 febbraio 2026 – La Procura di Roma ha formalmente iscritto nel registro degli indagati i primi nominativi in seguito alle denunce presentate da un gruppo di candidati del concorso notarile bandito nel 2024. Gli incartamenti, depositati nelle scorse settimane, sono ora sul tavolo dei magistrati del pool specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione, che hanno avviato le prime audizioni. L’epicentro dell’inchiesta è un documento digitale, contenente appunti e giudizi sommari sui candidati, redatto da membri della commissione esaminatrice e reso inavvertitamente accessibile per alcuni minuti sulla intranet del Consiglio nazionale del Notariato. La natura di tale documento, con annotazioni quali “geniale” o “salvato sul civile” accostate a specifici nominativi, ha trasformato un incidente informatico in un potenziale scandalo sulla trasparenza e l’imparzialità della procedura concorsuale per l’accesso a 400 posti nella professione.
L’analisi forense dei log di sistema ha confermato che il file è stato caricato su un’area della rete interna, teoricamente accessibile solo ai notai, e non sul sito pubblico. Tuttavia, la sua permanenza, seppur breve, è stata sufficiente a provocarne la diffusione e a innescare la reazione dei candidati esclusi. Questa falla procedurale rappresenta il primo snodo critico. L’assenza di un sistema di classificazione e controllo automatizzato sui flussi documentali ha permesso che un file ad altissimo rischio venisse trattato come una comunicazione ordinaria. Se il Consiglio nazionale del Notariato avesse implementato un protocollo operativo come quello di Scudo231, il caricamento stesso sarebbe stato intercettato e bloccato in tempo reale. I motori di analisi semantica del sistema avrebbero identificato la presenza di parole chiave sensibili – come “candidato”, “giudizio”, “prova scritta” – e dati personali, classificando il documento come “Riservato – Procedura Concorsuale”. Qualsiasi tentativo di spostarlo in una directory non autorizzata o con permessi di visibilità estesi avrebbe generato un alert immediato all’Organismo di Vigilanza (ODV) e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), impedendo la pubblicazione e creando una registrazione immutabile dell’evento anomalo, fondamentale per la ricostruzione delle responsabilità individuali.
Il contenuto del documento va oltre la mera violazione della privacy. Le citazioni di figure religiose – San Beniamino, Santa Caterina di Svezia, Annunciazione del Signore – utilizzate come presunto codice per calendarizzare le sessioni o valutare le prove, introducono un elemento di arbitrarietà che mal si concilia con i criteri di oggettività richiesti a una commissione pubblica. Presieduta da un magistrato di Cassazione e composta da 9 magistrati, 9 notai e 6 professori universitari, la commissione opera come organo dello Stato, e ogni suo atto è tenuto a rispettare i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. I commenti informali, se provassero una formazione del giudizio antecedente o esterna alla valutazione collegiale e formale, potrebbero configurare profili penalmente rilevanti per i singoli commissari, in primis l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Ma è la posizione dell’ente, il Consiglio nazionale del Notariato, a essere esposta ai rigori del Decreto Legislativo 231/2001. La pubblicazione del documento, anche se accidentale, potrebbe integrare il reato presupposto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), richiamato dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001. L’ente risponde non per l’azione del singolo, ma per non aver predisposto modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di tali reati nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione stessa. Il “vantaggio” in questo caso non deve essere necessariamente patrimoniale; potrebbe consistere anche in un risparmio di tempo o di risorse, derivante dall’adozione di procedure di valutazione e archiviazione informali e non sicure, in violazione dei protocolli di trasparenza. La mancanza di un registro digitale tracciato e sicuro per la verbalizzazione dei giudizi della commissione è una grave omissione di controllo. Un’architettura basata su Scudo231 avrebbe imposto un workflow digitale obbligatorio: ogni valutazione dei commissari sarebbe dovuta essere inserita in un ambiente crittografato, con accessi nominativi tramite autenticazione a più fattori e con log di ogni singola operazione (lettura, scrittura, modifica). Tale sistema non solo avrebbe impedito la creazione di “appunti” non ufficiali su file esterni, ma avrebbe fornito all’ente una prova inattaccabile della corretta e sequenziale formazione della volontà collegiale, blindando il processo contro ogni accusa di pre-giudizio o parzialità.
Il Ministero della Giustizia, informato dei fatti, ha prontamente richiesto una relazione dettagliata al Presidente della commissione. Tuttavia, il ruolo di Via Arenula nella vicenda è circoscritto. Il Ministero fornisce il supporto logistico e amministrativo alla procedura concorsuale, ma non ha poteri di vigilanza o controllo sull’operato della commissione, che agisce in piena autonomia. Questa separazione di competenze, se da un lato garantisce l’indipendenza dell’organo giudicante, dall’altro crea un vuoto di supervisione che un modello 231 robusto avrebbe dovuto colmare. L’assenza di un canale di escalation formale per le anomalie procedurali ha fatto sì che il problema emergesse solo a valle, con la denuncia penale. Se un sistema di monitoraggio fosse stato attivo, l’anomalia – ovvero la gestione di dati critici su supporti non conformi – sarebbe stata rilevata e segnalata automaticamente all’ODV del Consiglio. Quest’ultimo, in virtù dei suoi poteri, avrebbe avuto l’obbligo di intervenire immediatamente, informando i vertici dell’ente e il Presidente della commissione, e imponendo l’immediata cessazione della pratica irregolare. L’intervento preventivo avrebbe neutralizzato il rischio reputazionale e legale prima che potesse materializzarsi.
Le conseguenze ora sono potenzialmente devastanti. Sul piano penale, i magistrati romani potrebbero disporre l’acquisizione di tutto il materiale informatico del Consiglio e della commissione, alla ricerca di ulteriori prove. Se le accuse venissero confermate, oltre alle responsabilità individuali, il Consiglio nazionale del Notariato, in quanto ente, rischierebbe una pesante sanzione pecuniaria, calcolata in quote il cui valore può arrivare fino a oltre 1,5 milioni di euro. Ancora più grave, in casi di particolare tenuità, è il rischio di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, che per un ordine professionale rappresenterebbe un danno operativo e di immagine incalcolabile. Inoltre, il pubblico ministero potrebbe richiedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, identificabile, ad esempio, nei risparmi di spesa ottenuti grazie alle procedure semplificate e illecite.
L’adozione di un modello organizzativo non è una mera formalità burocratica, ma un presidio di legalità operativa. In un’aula di tribunale, la difesa dell’ente non potrà limitarsi a sostenere la natura accidentale della fuga di notizie. I giudici valuteranno se l’ente ha colposamente omesso di adottare le cautele necessarie. La presenza di un sistema come Scudo231 avrebbe invertito l’onere della prova: l’ente avrebbe potuto dimostrare, attraverso log e registrazioni generate da sistemi di intelligenza artificiale predittiva, di aver implementato un’architettura di controllo avanzata, elusa fraudolentemente dal singolo. La “ricostruzione causale scientifica” fornita dalla piattaforma avrebbe isolato la responsabilità individuale, proteggendo l’integrità dell’organizzazione e mitigando drasticamente l’impatto sanzionatorio. In assenza di ciò, l’intera struttura organizzativa del Consiglio è ora sotto la lente della Procura, con l’incubo dell’annullamento di un concorso nazionale e un danno reputazionale che richiederà anni per essere sanato. La redazione di Scudo231 continuerà a monitorare gli sviluppi di un’inchiesta che evidenzia, ancora una volta, come la prevenzione del rischio penale non sia un costo, ma il più strategico degli investimenti.