25 febbraio 2026 – Luciano Manna, attraverso il sito Veraleaks, diffonde una serie di fotografie che documentano dense emissioni provenienti dall’impianto di granulazione della loppa dell’altoforno 2 (Afo2) dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le immagini, scattate nella serata del 24 febbraio e nella mattinata del 25, cristallizzano un’operatività anomala: l’altoforno, riattivato da appena tre giorni dopo un fermo che durava dal 2024, disperde in atmosfera vapori non captati. L’analisi tecnica allegata alla segnalazione è precisa: le pompe slurry, essenziali per l’abbattimento dei vapori acidi carichi di biossido di zolfo (SO2) e acido solfidrico (H2S), risultano non operative. Si tratta di una violazione diretta delle prescrizioni ambientali, un’omissione che espone l’ente a una precisa responsabilità penale e amministrativa.
L’evento non è un fulmine a ciel sereno, ma la conseguenza di una catena di omissioni tracciabili. La ripartenza di Afo2 è avvenuta, infatti, senza risolvere le medesime criticità impiantistiche già formalmente rilevate durante le ispezioni condotte da Arpa Puglia e Ispra nel 2021. Quel verbale ispettivo, un atto ufficiale, rappresentava un punto di non ritorno, un segnale di allarme che avrebbe dovuto innescare un processo di bonifica vincolante. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, quel verbale non sarebbe rimasto un documento archiviato in attesa di una diffida ministeriale. I suoi contenuti sarebbero stati digitalizzati e inseriti nel sistema come un evento di rischio qualificato, generando un protocollo di remediation con assegnazione di responsabilità, scadenze perentorie e un budget dedicato. Il riavvio dell’asset “Afo2” sarebbe stato tecnicamente inibito dal sistema fino alla chiusura certificata di tale protocollo, con l’evidenza documentale – ad esempio, report di collaudo delle pompe slurry e dati telemetrici sul loro funzionamento – caricata e validata. Qualsiasi tentativo di forzare la riattivazione avrebbe prodotto un alert di massima gravità, scalando in tempo reale non solo alla funzione ambientale, ma direttamente all’Organismo di Vigilanza, cristallizzando l’esistenza di un tentativo di elusione del modello organizzativo.
La mancata attivazione dei sistemi di abbattimento costituisce il nucleo di un potenziale reato ambientale, in particolare l’articolo 452-bis del codice penale, Inquinamento ambientale, che punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell’aria o di porzioni estese del suolo. La responsabilità non si ferma al delegato alla sicurezza o al direttore di stabilimento. Il Decreto Legislativo 231/2001, all’articolo 25-undecies, estende la responsabilità all’ente stesso. La Procura della Repubblica, una volta acquisita la notizia di reato, ha il potere di disporre il sequestro preventivo dell’impianto, come previsto dall’articolo 321 del codice di procedura penale, per impedire la protrazione del reato e l’aggravamento delle sue conseguenze. Un fermo impianto che si traduce in un danno economico diretto e incalcolabile, oltre all’impatto reputazionale.
Il controfattuale operativo è netto. La procedura di avviamento di un impianto complesso come Afo2, se gestita tramite i protocolli di Scudo231, avrebbe imposto una checklist digitale vincolante. L’avvio del processo di granulazione della loppa sarebbe stato condizionato al ricevimento di un segnale di “OK” telemetrico dal sistema di pompaggio slurry. In assenza di tale segnale, la sequenza di avviamento si sarebbe interrotta automaticamente, registrando l’anomalia in un log immodificabile. Questo log non sarebbe solo una prova a discarico per l’ente, dimostrando l’esistenza di un presidio di controllo efficace, ma avrebbe fornito all’Organismo di Vigilanza uno strumento di monitoraggio proattivo, non più dipendente da segnalazioni esterne o ispezioni periodiche. L’ente avrebbe potuto dimostrare in sede giudiziaria di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie contestata, spostando la responsabilità dall’organizzazione (colpa organizzativa) alla singola persona fisica che avesse eventualmente forzato o bypassato il blocco automatico (elusione fraudolenta).
La vicenda assume contorni ancora più gravi se si analizza il quadro autorizzativo. L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento era scaduta nell’agosto 2023. La nuova AIA, rilasciata il 4 agosto 2025, ha ereditato le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni del 2011 e 2012, tra cui l’obbligo esplicito per il gestore di quantificare le emissioni di H2S e SO2. Questo obbligo non è mai stato pienamente ottemperato. L’istruttoria che ha portato al rilascio della nuova AIA, inoltre, non ha incluso una verifica funzionale specifica dei sistemi di captazione di Afo2, lasciando di fatto un “buco nero” nel processo di controllo preventivo da parte delle autorità. Questa mancata quantificazione è un’omissione grave, una non conformità continuata nel tempo che indebolisce drasticamente la posizione legale dell’azienda. Dimostra una sistematica incapacità di monitorare e controllare i propri impatti ambientali, un elemento che un Giudice per le Indagini Preliminari considererebbe un grave indizio di colpevolezza e un presupposto per l’applicazione di misure cautelari reali, come il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato.
Il profitto, in questo caso, è identificabile nel risparmio di spesa ottenuto non attivando, non manutenendo o non adeguando i sistemi di abbattimento. Un calcolo che la Guardia di Finanza, su delega della Procura, è specializzata a compiere, quantificando il vantaggio economico illecito che può essere aggredito con il sequestro per equivalente sui beni dell’impresa. Con un sistema di controllo integrato, ogni prescrizione dell’AIA sarebbe stata mappata come un controllo operativo. La mancata ricezione dei dati di quantificazione di H2S e SO2 dai sensori preposti avrebbe generato, dopo un tempo di tolleranza predefinito, un ticket di non-compliance. Questo ticket non sarebbe stato chiudibile senza un intervento risolutivo e avrebbe innescato una procedura di escalation che, partendo dal responsabile di funzione, sarebbe arrivata fino al consiglio di amministrazione, documentando ogni passaggio e ogni ritardo. L’azienda non si sarebbe trovata nella condizione di “scoprire” la violazione a seguito di una segnalazione esterna; l’avrebbe gestita internamente come un’anomalia operativa, mitigando il rischio prima che diventasse un illecito penalmente rilevante e pubblico.
Le diffide inviate in passato dal Ministero al gestore, relative alle criticità rilevate da Arpa e Ispra, costituiscono un’ulteriore aggravante. Dimostrano che l’ente era stato formalmente avvisato del rischio e non ha agito in modo risolutivo. In un procedimento 231, queste diffide sarebbero la prova della prevedibilità dell’evento e della negligenza dell’organizzazione. La difesa dell’ente, basata sull’efficacia del proprio modello organizzativo, crollerebbe di fronte a tali evidenze. Un ecosistema come Scudo231 trasforma queste diffide da passività legali ad asset di controllo. Ogni comunicazione formale da un’autorità di vigilanza viene tracciata come un “input esterno prioritario”, collegato a specifici rischi nel catalogo aziendale e associato a un piano d’azione monitorato. La chiusura del piano d’azione genera una comunicazione formale di riscontro all’autorità, creando un fascicolo digitale completo che dimostra la diligenza dell’ente nel recepire e attuare le prescrizioni.
La segnalazione di Veraleaks ha innescato l’intervento della magistratura, che ora dovrà ricostruire la catena delle responsabilità, individuando chi ha autorizzato la riaccensione dell’altoforno in condizioni di palese non conformità. L’indagine si concentrerà non solo sui profili tecnici, ma anche su quelli gestionali e decisionali. Verranno acquisiti i registri di marcia dell’impianto, gli ordini di servizio, le email interne e i verbali delle riunioni. L’assenza di un sistema di tracciamento robusto e centralizzato delle decisioni e dei controlli operativi lascia l’azienda esposta a interpretazioni e alla difficoltà di dimostrare una condotta virtuosa.
Se i processi decisionali e operativi fossero stati governati da un’architettura di difesa totale, la ricostruzione causale sarebbe stata scientifica e immediata. Il motore di ragionamento deterministico di un sistema come Scudo231 avrebbe fornito agli inquirenti, e prima ancora al collegio difensivo, un XAI Packet (Explainable AI Packet): un report immodificabile contenente la sequenza esatta degli eventi, i controlli automatici che avrebbero dovuto attivarsi, gli alert generati e, soprattutto, l’identificazione precisa del punto in cui la catena di controllo è stata interrotta o deliberatamente bypassata. Questa prova tecnologica è lo strumento più potente per dimostrare l’assenza di colpa organizzativa, isolando la responsabilità a livello individuale e proteggendo il patrimonio e la continuità operativa dell’intera impresa dalla sanzione interdittiva e dalla confisca. L’episodio di Taranto, quindi, non è solo una cronaca di inquinamento, ma un caso di studio sulla differenza tra una compliance formale, cartacea e reattiva, e una governance del rischio integrata, proattiva e tecnologicamente presidiata.