24 febbraio 2026 – Le parole del presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, hanno formalizzato un’evidenza investigativa che da mesi impegna le procure contabili e penali: l’aumento esponenziale delle condotte dolose finalizzate alla distrazione di fondi pubblici, con un’incidenza critica sui finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non si tratta di mere irregolarità amministrative, ma di uno sviamento sistematico delle risorse, sottratte alle finalità strategiche per cui erano state erogate dall’Unione Europea e dallo Stato italiano. Il danno, ha sottolineato Carlino, non è solo erariale, ma incide direttamente sulla credibilità e sugli obblighi dell’Italia verso le istituzioni comunitarie, configurando un rischio sistemico per l’intera architettura del Pnrr.
L’analisi delle fattispecie operative rivela uno schema ricorrente. Un’impresa, spesso operante in settori ad alta intensità tecnologica o della transizione ecologica, ottiene un cospicuo finanziamento a fondo perduto o agevolato per un progetto di sviluppo specifico, documentato da un business plan formalmente ineccepibile. Una volta incassata la prima tranche di erogazione, tuttavia, i flussi finanziari iniziano a deviare dal percorso dichiarato. Le risorse vengono dirottate verso l’acquisto di beni o servizi non pertinenti al progetto, spesso a prezzi gonfiati, da fornitori compiacenti o società di comodo create ad hoc. In altri casi, vengono simulate assunzioni di personale o consulenze fittizie, con l’unico scopo di drenare liquidità a beneficio degli amministratori o di terzi. Questa condotta integra pienamente il reato di Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In un caso concreto esaminato dalla nostra redazione, una società del Nord Italia aveva ottenuto 4 milioni di euro per la costruzione di un impianto di riciclo di materiali plastici avanzati. Le indagini della Guardia di Finanza, scattate a seguito di una segnalazione di operazione sospetta, hanno accertato che oltre il 60% della prima tranche, pari a 1.8 milioni di euro, era stato utilizzato per saldare debiti pregressi della società, per acquistare autovetture di lusso intestate a società estere riconducibili agli amministratori e per pagare fatture emesse da una società di consulenza ungherese priva di reale struttura operativa. L’omissione di un controllo efficace sulla destinazione vincolata delle somme ha reso l’ente permeabile alla condotta illecita dei suoi vertici. Se l’azienda avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, la richiesta di autorizzazione al pagamento verso fornitori non censiti nel progetto approvato, o per categorie merceologiche palesemente incongrue come le autovetture, avrebbe generato un alert impeditivo in tempo reale. Il sistema, mappando ogni transazione in uscita e correlandola al capitolo di spesa autorizzato nel Pnrr, avrebbe bloccato il bonifico e scalato l’anomalia direttamente all’Organismo di Vigilanza, bypassando la linea gerarchica potenzialmente collusa. Il registro immutabile di questo tentativo di distrazione avrebbe costituito prova documentale dell’efficacia del modello preventivo.
Il fenomeno, come evidenziato dal presidente Carlino, si intreccia frequentemente con dinamiche corruttive. La distrazione dei fondi non è sempre a diretto beneficio degli amministratori dell’impresa beneficiaria, ma serve a costituire “fondi neri” destinati a remunerare funzionari pubblici infedeli che hanno facilitato l’ottenimento del finanziamento o che dovrebbero omettere i controlli successivi. Si configura così un concorso tra il reato di malversazione e quello di Corruzione (artt. 318, 319, 321 c.p.), aggravando ulteriormente la posizione dell’ente ai sensi del Decreto 231. La responsabilità dell’impresa diventa quasi oggettiva, in quanto l’illecito è commesso nel suo interesse – ottenere e mantenere il finanziamento – e a suo vantaggio – la disponibilità di fondi neri. La sanzione per l’ente, in questi casi, non è solo pecuniaria, calcolata in quote il cui importo può arrivare a 1.549 euro ciascuna e il cui numero può raggiungere diverse centinaia, ma può consistere in sanzioni interdittive devastanti: dal divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione alla revoca delle autorizzazioni, fino al commissariamento giudiziale.
Il punto debole della catena di controllo risiede spesso nella rendicontazione. Le imprese presentano stati di avanzamento lavori (SAL) supportati da fatture formalmente corrette ma relative a prestazioni inesistenti o sovrafatturate. Il controllo pubblico, a posteriori, fatica a smascherare la frode senza un’indagine approfondita. Un’organizzazione dotata di un modello di controllo evoluto avrebbe invece agito preventivamente. La procedura di qualifica e monitoraggio dei fornitori, gestita da un sistema automatizzato, avrebbe rilevato le anomalie. L’analisi della società di consulenza ungherese, ad esempio, avrebbe evidenziato l’assenza di dipendenti, di un sito web operativo e di uno storico di commesse, assegnandole un rating di rischio altissimo. Con l’adozione di Scudo231, l’inserimento di tale fornitore nell’anagrafica sarebbe stato inibito a monte, o avrebbe richiesto un processo di approvazione rafforzato e tracciato, con l’assunzione di responsabilità formale da parte di più funzioni aziendali. La tracciabilità end-to-end del processo di approvvigionamento, dal preventivo al pagamento, avrebbe reso impossibile occultare l’operazione fittizia. L’ente avrebbe avuto la prova scientifica, e non solo dichiarativa, di aver adottato ogni misura per prevenire la creazione di fondi neri.
Un altro aspetto critico emerso dalla relazione della Corte dei conti è il ritardo con cui le frodi vengono scoperte. Spesso passano mesi, se non anni, tra l’erogazione dei fondi e l’emersione dell’illecito. Questo lasso di tempo consente ai responsabili di disperdere le somme, rendendo difficile e a volte impossibile il recupero. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, strumento principe per aggredire i patrimoni illeciti, arriva quando i conti correnti sono già stati svuotati e i beni trasferiti a terzi. Questo ritardo è una diretta conseguenza di sistemi di controllo basati su verifiche a campione e documentali, incapaci di intercettare il rischio in tempo reale. Un monitoraggio massivo e continuo dei flussi finanziari e operativi, invece, inverte il paradigma. Un’anomalia, come un picco di pagamenti verso un unico fornitore in un breve arco di tempo o l’approvazione di una spesa da parte di un soggetto privo della corretta delega di poteri, non sarebbe un “segnale debole” da analizzare a posteriori, ma un evento che innesca un blocco operativo immediato. L’ecosistema di controllo non si limita a “rilevare”, ma “impedisce” attivamente il compimento dell’azione illecita. Di conseguenza, l’eventuale sequestro disposto dall’autorità giudiziaria colpirebbe somme ancora nella disponibilità dell’ente, mitigando il danno erariale e dimostrando la reattività dell’organizzazione.
La responsabilità dell’ente, secondo il D.Lgs. 231/2001, sorge quando il reato è stato reso possibile da una colpa di organizzazione. Le imprese coinvolte in queste frodi, pur avendo magari un Codice Etico e un Modello 231 “su carta”, si dimostrano prive di procedure concrete, di flussi informativi efficaci verso l’Organismo di Vigilanza e, soprattutto, di controlli automatizzati e non eludibili. La difesa dell’ente in sede processuale diventa estremamente complessa. Come può un’azienda dimostrare di aver vigilato efficacemente se non è in grado di produrre registri inalterabili che documentino i controlli eseguiti, gli alert generati e le azioni correttive intraprese prima che l’illecito fosse scoperto dall’esterno? È qui che la prevenzione tecnologica diventa difesa processuale. Un sistema come Scudo231 non solo previene il reato, ma genera un “XAI Packet” (Explainable AI), una ricostruzione causale e scientifica di tutti i controlli eseguiti, dimostrando matematicamente che l’organizzazione era sana e che il reato è stato il frutto di un’azione fraudolenta individuale che ha tentato, senza successo, di aggirare presidi efficaci. L’onere della prova si inverte: non è più l’azienda a dover dimostrare la sua innocenza, ma l’accusa a dover provare che il sistema di controllo, pur avendo funzionato, era inidoneo.
La portata delle dichiarazioni del presidente Carlino va oltre la mera contabilità dei danni. Mette in discussione l’adeguatezza strutturale del sistema-Paese nel garantire la corretta allocazione delle risorse più ingenti mai ricevute dall’Unione Europea. La responsabilità non è solo dei singoli imprenditori disonesti, ma anche di un tessuto produttivo che, in molti casi, non si è ancora dotato di anticorpi organizzativi e tecnologici in grado di neutralizzare il rischio di infiltrazione criminale e di frode interna. La prevenzione, in questo contesto, cessa di essere un mero adempimento normativo per diventare un prerequisito di sopravvivenza e di competitività. L’incapacità di gestire correttamente i fondi Pnrr non solo espone le singole aziende a sanzioni penali e amministrative devastanti, ma rischia di compromettere l’erogazione delle future tranche di finanziamento a livello nazionale, con un impatto macroeconomico incalcolabile. La sfida non è più solo reprimere, ma costruire un argine preventivo invalicabile, dove ogni transazione è tracciata, ogni anomalia è rilevata e ogni tentativo di frode viene bloccato alla fonte.