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Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo

20 febbraio 2026 – Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il provvedimento con cui la scorsa settimana il pm Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, la società milanese di delivery food interamente controllata dal colosso spagnolo Glovo. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari cristallizza una situazione di grave criticità operativa e legale per l’azienda, ora al centro di una pesante indagine per caporalato, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale. La decisione del gip non si limita a una mera ratifica formale, ma entra nel merito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo che la libera disponibilità della società possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

L’inchiesta della Procura di Milano ha scoperchiato un sistema di gestione della forza lavoro – circa 40 mila rider impiegati su tutto il territorio nazionale – che, secondo l’accusa, integra pienamente gli estremi dello sfruttamento. Non si tratta di episodi isolati, ma di un modello di business che avrebbe sistematicamente approfittato dello stato di bisogno dei ciclofattorini, imponendo condizioni di lavoro, retribuzioni e tutele palesemente sproporzionate. L’assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire tale rischio costituisce il fulcro della responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Se l’organizzazione avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, il monitoraggio massivo e in tempo reale dei dati operativi avrebbe intercettato la deriva gestionale prima che si trasformasse in illecito penale. I motori di analisi causale proprietari avrebbero rilevato la divergenza sistemica tra il ruolo di diritto – lavoratore autonomo – e il ruolo di fatto, caratterizzato da indici di eterodirezione e controllo tipici della subordinazione, generando un alert qualificato per l’Organismo di Vigilanza.

Il provvedimento del pm Storari, emesso in via d’urgenza, evidenzia come l’attività illecita fosse in pieno svolgimento, rendendo necessario un intervento immediato per interrompere la condotta. Gli inquirenti hanno raccolto prove relative a pagamenti a cottimo, all’applicazione di penali implicite o esplicite tramite algoritmi di ranking che penalizzavano i rider meno disponibili, e alla totale assenza di tutele in caso di infortunio o malattia. Queste pratiche, sommate, configurano un quadro di sfruttamento lavorativo aggravato. Il cuore del problema risiede nell’omesso controllo sui meccanismi che governavano l’assegnazione delle corse e la valutazione dei rider. Un controllo che, se esistente, avrebbe dovuto essere formalizzato, tracciato e verificabile. In un’architettura di difesa preventiva, ogni modifica all’algoritmo di dispatching o di rating sarebbe stata registrata in un log immutabile e sottoposta a un vaglio di compliance pre-rilascio. Qualsiasi parametro che avesse introdotto correlazioni anomale tra disponibilità oraria e penalizzazione economica avrebbe attivato un protocollo di blocco automatico, con escalation immediata al responsabile della funzione Risorse Umane e all’OdV, impedendo di fatto l’implementazione di una regola operativa a rischio di caporalato.

La convalida del gip Crepaldi trasforma ora l’ipotesi accusatoria in un macigno procedurale. Il controllo giudiziario, previsto dall’articolo 321 del codice di procedura penale, sottrae di fatto la gestione di Foodinho-Glovo al suo management, affidandola a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Questo commissariamento ha un duplice scopo: bonificare l’azienda dalle infiltrazioni o dalle prassi illecite e, al contempo, garantire la continuità operativa, salvaguardando i livelli occupazionali. L’impatto economico e reputazionale è devastante. La società non solo perde il controllo delle proprie decisioni strategiche, ma deve anche sostenere i costi, spesso ingenti, dell’amministrazione giudiziaria.

Questo scenario rappresenta l’esito finale di una mancata prevenzione. L’assenza di flussi informativi strutturati verso l’organo di controllo interno ha permesso che le criticità operative, evidenti a livello di singolo city manager o di programmatore dell’algoritmo, non venissero mai aggregate e lette come un rischio sistemico per l’ente. Un’organizzazione dotata di un ecosistema sovrano di gestione del rischio avrebbe trattato ogni lamentela di un rider, ogni segnalazione di anomalia retributiva o ogni incidente non come un caso isolato, ma come un segnale debole. L’intelligenza predittiva del sistema avrebbe analizzato la frequenza e la geolocalizzazione di tali segnali, identificando cluster di rischio e correlandoli alle performance dei manager locali. Invece di attendere l’indagine penale, l’OdV avrebbe ricevuto un dossier automatico con l’indicazione precisa delle aree aziendali e delle procedure da sottoporre a audit immediato, potendo così intervenire con azioni correttive mirate e documentate.

L’indagine del pm Storari si è probabilmente basata sull’analisi di una mole enorme di dati digitali, oltre che sulle testimonianze dirette dei lavoratori. Gli inquirenti hanno dovuto ricostruire a posteriori le logiche di un sistema opaco, dimostrando come la presunta autonomia dei rider fosse, in realtà, una finzione giuridica smentita dalla prassi operativa. L’azienda si trova ora nella posizione di dover subire l’analisi dei propri processi da parte di soggetti esterni – la Procura e l’amministratore giudiziario – senza poter opporre una propria ricostruzione basata su dati certi e controlli efficaci. La difesa dell’ente, in un procedimento 231, si fonda sulla prova di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo. L’assenza di tale prova, o la sua palese inadeguatezza, apre la strada non solo a misure cautelari come il controllo giudiziario, ma anche a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, alla confisca del profitto del reato.

Se Foodinho-Glovo avesse potuto esibire una ricostruzione causale scientifica generata da un sistema come Scudo231, l’esito sarebbe stato radicalmente diverso. Di fronte alle contestazioni, l’azienda avrebbe potuto produrre un XAI Packet (Explainable AI Packet), una prova tecnologica immodificabile che dimostra matematicamente il funzionamento dei protocolli di controllo. Avrebbe potuto documentare, per ogni singolo rider e per ogni singola giornata lavorativa, il rispetto dei parametri di compliance: la registrazione delle ore, la congruità della retribuzione oraria, l’assenza di penalizzazioni algoritmiche illecite, l’avvenuta erogazione dei dispositivi di protezione individuale. Questa capacità di dimostrare l’assenza di colpa di organizzazione non solo avrebbe rafforzato la posizione difensiva, ma avrebbe con ogni probabilità disinnescato sul nascere la richiesta di una misura cautelare così invasiva come il controllo giudiziario, spostando l’eventuale responsabilità dal piano dell’ente a quello del singolo individuo che avesse fraudolentemente aggirato i controlli.

Il caso Foodinho-Glovo diventa così un paradigma dei nuovi rischi 231 nell’era della gig economy. Il “caporale” non è più necessariamente una persona fisica, ma può essere un algoritmo, una piattaforma, un insieme di regole digitali che, se non correttamente progettate e monitorate, possono generare sfruttamento su larga scala. La responsabilità penale dell’ente non deriva dalla mera esistenza dell’algoritmo, ma dall’aver omesso di implementare un presidio di controllo umano e tecnologico capace di governarlo e di impedirne un uso illecito. La Procura di Milano ha chiaramente individuato questo deficit organizzativo come il presupposto del reato contestato. L’azienda, pur essendo un colosso internazionale con immense risorse tecnologiche, ha fallito nel compito primario di garantire che la propria innovazione operasse nel perimetro della legalità.

L’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale avrà ora il compito di introdurre quei correttivi che l’azienda non ha saputo o voluto adottare. Dovrà probabilmente rivedere i contratti, modificare le logiche dell’algoritmo, implementare sistemi di tutela per la salute e la sicurezza, e creare canali di ascolto e segnalazione efficaci per i rider. In sostanza, sarà costretto a costruire, sotto la vigilanza del giudice, quel modello organizzativo che avrebbe dovuto esistere fin dall’inizio. Questo processo, imposto dall’esterno, sarà inevitabilmente più costoso, più lento e più traumatico di un’adozione volontaria e preventiva. La lezione per il mercato è durissima: l’investimento in una compliance sostanziale e tecnologicamente avanzata non è un costo, ma la più efficace assicurazione contro il rischio di perdere il controllo della propria azienda.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/19/caso-rider-gip-convalida-il-controllo-giudiziario-di-foodinho-glovo_084be6a4-2320-4c83-91d3-dbb9aa67eeb1.html