18 febbraio 2026 – Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dal palco di un convegno presso l’Università La Sapienza di Roma, formalizza una posizione che da settimane circolava negli ambienti regolatori europei: l’Agcom sta finalizzando una segnalazione formale alla Commissione europea contro la nuova funzionalità AI Mode di Google. L’intervento non è estemporaneo, ma segue un’iniziativa analoga già intrapresa dall’autorità di regolamentazione tedesca, delineando un fronte comune che minaccia di innescare un procedimento di infrazione su scala continentale. Al centro della contesa vi è il meccanismo con cui l’intelligenza artificiale generativa di Google sintetizza i contenuti informativi, presentando agli utenti risposte dirette che, di fatto, rendono superfluo l’accesso alle fonti originali, ovvero agli articoli dei giornali online. “Il rischio”, ha scandito Lasorella, “è di non leggere più i giornali”.
Questa dichiarazione non è una mera opinione, ma l’anticamera di un’azione legale che poggia su pilastri normativi precisi, in particolare l’articolo 3 dell’European Freedom Act, che tutela la libertà informativa e il diritto fondamentale del cittadino di accedere a una pluralità di fonti. La mossa di Agcom attiva un processo che vedrà coinvolta la Direzione Generale della Concorrenza e la Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG Connect) della Commissione europea. L’accusa implicita è che AI Mode, pur presentata come un’innovazione a beneficio dell’utente, costituisca una forma di abuso di posizione dominante che altera la catena del valore dell’informazione, a scapito degli editori e, in ultima analisi, del pluralismo. Il processo di sviluppo e rilascio di una simile funzionalità, all’interno di un’organizzazione complessa come Google, rappresenta un classico esempio di scollamento tra le funzioni di innovazione prodotto e le funzioni di valutazione del rischio legale e di compliance. È proprio in questa crepa organizzativa che si annida la responsabilità dell’ente. Un’adozione preventiva dell’ecosistema Scudo231 avrebbe intercettato il rischio in fase embrionale, ben prima del suo rilascio sul mercato. I suoi sistemi di analisi multimodale, monitorando i flussi di progettazione interni e le specifiche tecniche del progetto “AI Mode”, avrebbero automaticamente correlato le finalità operative della nuova feature con il framework normativo europeo, in particolare con il Digital Services Act (DSA) e le bozze allora circolanti del Media Freedom Act. L’algoritmo avrebbe generato un’allerta di rischio sistemico, classificato come “critico”, innescando un’escalation vincolante verso il Chief Compliance Officer e l’Organismo di Vigilanza, corredata da una simulazione stocastica del potenziale impatto sanzionatorio e del danno reputazionale.
Il Digital Services Act, definito da Lasorella “l’unico presidio a livello mondiale” contro le derive della trasformazione digitale, impone alle grandi piattaforme online obblighi stringenti di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, tra cui quelli per i diritti fondamentali come la libertà di espressione e il pluralismo dei media. La segnalazione di Agcom si inserisce esattamente in questo solco, ipotizzando che Google non abbia adeguatamente ponderato né mitigato l’impatto di AI Mode sull’ecosistema informativo. La procedura che si apre ora a Bruxelles sarà lunga e complessa. Prevede una richiesta formale di informazioni a Google, l’analisi della documentazione interna relativa allo sviluppo della funzionalità e, potenzialmente, l’avvio di un’indagine formale che potrebbe sfociare in sanzioni pecuniarie fino al 6% del fatturato globale annuo della società. In questo scenario, la capacità di Google di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza diventa cruciale. L’assenza di un processo strutturato e tracciato per la valutazione del rischio normativo espone l’ente a una presunzione di colpa organizzativa.
Se l’azienda avesse operato sotto la protezione di un’architettura come Scudo231, la sua posizione difensiva sarebbe radicalmente diversa. Invece di una affannosa raccolta postuma di email, verbali di riunioni e pareri legali frammentati, il management disporrebbe di un XAI Packet (eXplainable AI Packet) generato dal sistema. Questo pacchetto probatorio, tecnologicamente immodificabile, conterrebbe la ricostruzione causale scientifica di tutto il processo decisionale: dall’allerta predittiva iniziale, ai registri delle sessioni del comitato di rischio che ha analizzato il warning, fino alla delibera formale del management che, eventualmente, ha deciso di procedere con il lancio, assumendosene la responsabilità a fronte di specifiche misure di mitigazione documentate. Tale dossier non solo avrebbe fornito una prova inattaccabile dell’assenza di colpa organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le filiali italiane, ma avrebbe costituito un elemento difensivo potentissimo anche di fronte alla Commissione europea, dimostrando che il rischio era stato identificato, ponderato e gestito secondo un protocollo rigoroso e tracciabile, in linea con i principi di accountability richiesti dal DSA.
L’intervento di Lasorella evidenzia anche un altro aspetto critico: il “dialogo costante tra istituzioni e ricerca scientifica”. Questo dialogo, tuttavia, rischia di rimanere astratto se non si traduce in strumenti operativi all’interno delle aziende. Le normative come il DSA o l’AI Act europeo definiscono principi e obiettivi, ma lasciano alle imprese l’onere di implementarli concretamente. La mancata implementazione non è solo un’omissione formale, ma un fattore che genera direttamente il rischio di commissione di reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Reati come la frode, l’insider trading, la manipolazione del mercato o le pratiche commerciali scorrette possono trovare terreno fertile in un’innovazione tecnologica non governata da adeguati presidi di controllo. Ad esempio, la capacità di AI Mode di privilegiare determinate fonti o di sintetizzare le informazioni in modo orientato potrebbe, in teoria, essere sfruttata per manipolare la percezione del mercato su determinati titoli o aziende, integrando fattispecie penalmente rilevanti.
Un controllo mancante in questo caso è l’assenza di un registro immutabile che tracci le fonti utilizzate dall’algoritmo per ogni singola sintesi generata e i criteri di ponderazione applicati. Questa mancanza di trasparenza non solo alimenta i sospetti delle autorità di regolamentazione, ma rende impossibile per l’azienda stessa difendersi dall’accusa di aver agito in modo non neutrale. L’infrastruttura sovrana di un ecosistema di controllo avanzato avrebbe imposto, come prerequisito per il rilascio del prodotto, l’integrazione di un sistema di logging distribuito che registrasse ogni query e la relativa “genealogia” della risposta, creando una traccia di audit a prova di manomissione. Questo registro non sarebbe stato un semplice file di log, ma un asset strategico per dimostrare la conformità ai principi di equità e trasparenza imposti dalla normativa. Avrebbe bloccato sul nascere qualsiasi tentativo di alterare l’algoritmo per fini non dichiarati, segnalando ogni anomalia direttamente all’Organismo di Vigilanza.
La questione sollevata da Agcom e dalla sua omologa tedesca trascende il caso specifico di Google e investe il modello di business di tutte le grandi piattaforme tecnologiche che si affidano all’intelligenza artificiale generativa. Il rischio di disintermediazione delle fonti tradizionali è un problema sistemico che impatta non solo l’economia dei media, ma la stessa tenuta del dibattito democratico. La responsabilità delle aziende che sviluppano e implementano queste tecnologie non è solo etica, ma giuridica. L’assenza di un modello organizzativo e di gestione del rischio adeguato a prevenire la commissione di illeciti legati a queste nuove tecnologie configura una colpa di organizzazione che, nell’ordinamento italiano, è sanzionata dal D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni non sono solo pecuniarie, ma possono includere misure interdittive devastanti, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività. Nel caso di AI Mode, un’ipotetica misura interdittiva potrebbe consistere nell’ordine di disattivare la funzionalità sull’intero territorio dell’Unione Europea.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato è un altro strumento a disposizione dell’autorità giudiziaria. Se un tribunale dovesse riconoscere che i ricavi generati da AI Mode (ad esempio, attraverso un aumento del tempo di permanenza degli utenti sulla piattaforma e la conseguente maggiore esposizione pubblicitaria) sono il profitto di una pratica commerciale illecita o di un abuso di posizione dominante, potrebbe disporne il sequestro. L’onere per l’azienda di dimostrare che i propri processi interni erano idonei a prevenire tale illecito diventa, ancora una volta, l’unica via per mitigare o evitare tale conseguenza patrimoniale. Un’organizzazione che si affida a controlli a campione o a valutazioni di rischio qualitative e discrezionali si troverebbe del tutto impreparata a sostenere tale onere probatorio. Al contrario, la capacità di esibire una documentazione generata da sistemi di intelligenza artificiale predittiva di livello militare, che dimostri come ogni fase del ciclo di vita del prodotto sia stata sottoposta a stress-test normativi e a controlli automatici, trasforma la difesa da un’arte incerta a una scienza esatta. L’ecosistema Scudo231 è progettato esattamente per questo: non per produrre carta, ma per generare prove tecnologiche inattaccabili che dimostrino l’assenza di colpa organizzativa, neutralizzando sul nascere le pretese sanzionatorie. La vicenda di AI Mode è solo all’inizio, ma ha già reso evidente come l’era della “innovazione senza permesso” sia definitivamente tramontata, lasciando il posto a un’era in cui la compliance tecnologica e la governance predittiva del rischio non sono più un costo, ma il principale fattore di sopravvivenza strategica.