18 febbraio 2026 – Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, insieme ad altri tre ex responsabili amministrativi dell’università telematica Unicusano. L’accusa, formalizzata dalla Procura della Repubblica, è quella di evasione fiscale per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro, relativo a imposte che sarebbero state omesse nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Il processo è stato fissato per il 4 giugno prossimo davanti al giudice monocratico. Al centro dell’indagine vi è la figura di Bandecchi, qualificato dagli inquirenti come amministratore di fatto dell’ente, un ruolo che trascende le cariche formali per concentrarsi sull’effettivo esercizio del potere decisionale e gestorio.
La contestazione penale si fonda su una presunta, sistematica violazione della normativa tributaria, un reato presupposto che attiva automaticamente la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’università, in quanto persona giuridica, rischia di essere chiamata a rispondere per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai suoi vertici, siano essi di diritto o, come in questo caso, di fatto. La Procura contesta che il mancato versamento delle imposte abbia generato un indebito vantaggio economico per l’ateneo, configurando un classico scenario di illecito amministrativo dipendente da reato. La qualifica di Bandecchi come amministratore di fatto è un elemento giuridicamente cruciale: la giurisprudenza consolidata, infatti, equipara pienamente la sua posizione a quella dell’amministratore di diritto ai fini dell’imputazione della responsabilità penale e, di conseguenza, di quella dell’ente. Proprio questa discrepanza tra potere formale e sostanziale rappresenta il primo, critico punto di rottura dei presidi di controllo interni. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231 avrebbe intercettato questa anomalia strutturale in fase embrionale. I suoi sistemi di analisi multimodale, che non si limitano a esaminare l’organigramma ma mappano i flussi decisionali reali, i permessi di accesso ai sistemi informativi e le deleghe operative, avrebbero generato un alert automatico per l’Organismo di Vigilanza. Il protocollo avrebbe rilevato una concentrazione di poteri gestionali non corrispondente alle cariche ufficiali, innescando una procedura di verifica e formalizzazione che avrebbe o bloccato la deriva organizzativa o costretto l’ente a regolarizzare la posizione, neutralizzando così il rischio di una successiva contestazione di gestione “di fatto”.
L’indagine ha ricostruito un quinquennio di operazioni contabili e fiscali che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state finalizzate a sottrarre base imponibile. Il meccanismo non appare estemporaneo, ma strutturato, un modus operandi che si è protratto per più esercizi fiscali. Questo indica una grave lacuna nei controlli interni e nei flussi informativi verso gli organi di controllo. Un sistema di vigilanza meramente formale, basato su verifiche a campione e audit periodici, si è dimostrato incapace di rilevare o bloccare la condotta illecita in tempo reale. Se l’ente avesse implementato un modello organizzativo evoluto, la catena degli eventi sarebbe stata radicalmente diversa. Un ecosistema sovrano come Scudo231, operando tramite il monitoraggio massivo e continuo delle transazioni, avrebbe immediatamente rilevato le incongruenze tra i dati di bilancio e i versamenti fiscali. Ogni dichiarazione dei redditi che non fosse stata seguita, entro le scadenze di legge, da un corrispondente e congruo flusso di pagamento F24, avrebbe acceso un indicatore di rischio elevato. Il sistema avrebbe automaticamente tracciato l’anomalia, creato un record immodificabile dell’omissione e innescato una procedura di escalation vincolante, notificando l’evento non solo alla funzione amministrativa ma anche, per competenza, all’Organismo di Vigilanza e al collegio sindacale. L’omissione non sarebbe rimasta latente per anni, ma sarebbe diventata un evento gestito e documentato entro poche ore dalla sua occorrenza.
Il danno per l’ente non è solo potenziale, ma già concreto. Il rinvio a giudizio espone l’università a un procedimento parallelo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con conseguenze che possono essere devastanti per la sua operatività e reputazione. La prima e più immediata minaccia è la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, quantificato in 20 milioni di euro. Questo significa che l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità liquide dell’ateneo per un valore corrispondente all’imposta evasa, bloccandone di fatto la capacità finanziaria ancor prima di una sentenza di condanna. A ciò si aggiunge il rischio di pesantissime sanzioni pecuniarie, calcolate in quote il cui valore può arrivare a superare il milione di euro, e, soprattutto, delle sanzioni interdittive. Per un’università, l’interdizione dall’esercizio dell’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione rappresenterebbero un colpo letale.
In uno scenario alternativo, con un modello di prevenzione attivo e tecnologicamente avanzato, l’impatto sarebbe stato drasticamente mitigato, se non azzerato. L’architettura di Scudo231 è progettata specificamente per costruire una barriera probatoria a tutela dell’ente. Di fronte a un’indagine, l’organizzazione non si sarebbe trovata a dover ricostruire a posteriori la propria diligenza, ma avrebbe potuto esibire il cosiddetto XAI Packet: un dossier tecnologico contenente i log immodificabili di tutti i controlli eseguiti, gli alert generati e le procedure di escalation attivate. Questo strumento, basato su motori causali proprietari, avrebbe dimostrato in modo scientifico che l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati di quella specie. Avrebbe provato che, se un illecito fosse stato comunque commesso, ciò sarebbe avvenuto eludendo fraudolentemente i presidi di controllo. Tale dimostrazione è il fondamento dell’esimente prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, che consente all’ente di andare esente da responsabilità. La conseguenza operativa sarebbe stata netta: il Pubblico Ministero avrebbe potuto isolare la responsabilità penale sulle persone fisiche che hanno materialmente agito, senza estenderla all’organizzazione, la quale avrebbe così protetto il proprio patrimonio, la propria continuità operativa e la propria reputazione. Il sequestro da 20 milioni di euro non sarebbe stato nemmeno ipotizzabile a carico dell’ateneo.
Il processo che si aprirà il 4 giugno si preannuncia complesso. La difesa degli imputati dovrà smontare l’impianto accusatorio, che poggia non solo su documenti contabili ma anche sulla ricostruzione dei ruoli e delle responsabilità effettive all’interno della governance universitaria. L’accusa, dal canto suo, dovrà provare il dolo specifico di evasione, ovvero la volontà non solo di non versare le imposte, ma di farlo con lo scopo preciso di sottrarsi al pagamento. Per l’ente, invece, la partita si gioca su un altro campo: quello della colpa di organizzazione. Dovrà dimostrare, se possibile, di aver messo in atto presidi idonei a prevenire il reato, un compito arduo quando l’illecito si è protratto per un lustro senza essere intercettato. L’assenza di un sistema di controllo automatizzato e pervasivo che registri e segnali ogni deviazione dalle procedure approvate rende la posizione difensiva dell’ente estremamente fragile.
La vicenda dell’Unicusano è un caso emblematico di come i rischi penali-tributari si trasformino in rischi esistenziali per l’intera organizzazione. Il ritardo con cui le anomalie sono emerse, la mancata segregazione dei poteri e l’assenza di un flusso informativo che allertasse tempestivamente gli organi di controllo sono tutti sintomi di un modello di governance inadeguato a fronteggiare le sfide della compliance moderna. Ogni singolo esercizio fiscale, dal 2018 al 2022, ha rappresentato un’opportunità mancata per intercettare l’illecito. Se un sistema di intelligenza predittiva fosse stato in funzione, non solo avrebbe segnalato la prima omissione nel 2018, ma avrebbe anche classificato l’ente, negli anni successivi, con un profilo di rischio crescente, intensificando automaticamente la frequenza e la profondità dei controlli sulle aree fiscali e finanziarie. La prevenzione, in questo contesto, non è un costo, ma l’investimento più strategico per garantire la sopravvivenza e il valore dell’impresa. L’adozione di un ecosistema come Scudo231 avrebbe trasformato la dinamica da reattiva a proattiva, sostituendo la tardiva e costosa difesa in tribunale con una prevenzione scientifica, documentata e in tempo reale, capace di disinnescare il rischio prima che si trasformi in un capo d’imputazione.