17 febbraio 2026 – Il Giudice per l’udienza preliminare Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio per gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, insieme ad altri cinque professionisti, nell’ambito dell’inchiesta sulla gara per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) di Milano. L’udienza, fissata per il prossimo 17 aprile davanti alla seconda sezione penale del Tribunale, vedrà i due noti docenti del Politecnico rispondere, in composizione monocratica, delle accuse di turbativa d’asta e false dichiarazioni. La decisione del Gup segue di circa un anno la misura cautelare del divieto temporaneo di far parte di commissioni per concorsi pubblici, disposta dal Gip Luigi Iannelli per un anno nei confronti di Boeri e per otto mesi verso Zucchi, evidenziando la solidità dell’impianto accusatorio costruito dai pm Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici.
Al centro della vicenda vi è il concorso internazionale indetto dal Comune di Milano nel luglio 2022 per un’opera strategica da 131 milioni di euro, destinata a ospitare 25 milioni di volumi nell’area di Porta Vittoria. Boeri e Zucchi ricoprivano i ruoli, rispettivamente, di presidente e componente della commissione aggiudicatrice. Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, i due avrebbero omesso di dichiarare e di astenersi in presenza di palesi conflitti di interesse, derivanti da consolidati rapporti accademici e professionali con alcuni dei partecipanti alla gara. Questa omissione, un punto di rottura primario nell’integrità della procedura, rappresenta il primo snodo critico dove un’architettura di controllo automatizzata avrebbe interrotto la catena degli eventi. Se l’ente appaltante avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la nomina stessa della commissione sarebbe stata sottoposta a un’analisi preventiva massiva. Il sistema, incrociando i dati anagrafici dei commissari proposti con i registri dei partecipanti e le banche dati pubbliche di pubblicazioni accademiche e assetti societari, avrebbe generato un alert automatico di rischio, segnalando la contiguità professionale tra Zucchi e Boeri e i ricercatori Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, soci dello studio Onsitestudio, poi risultato vincitore. Questo alert non sarebbe stato un mero avviso, ma un blocco procedurale che avrebbe imposto al Responsabile Unico del Procedimento una validazione formale e documentata, con escalation diretta all’Organismo di Vigilanza, prima di poter finalizzare la nomina.
Insieme a Boeri e Zucchi, sono stati rinviati a giudizio anche i già citati Lunati e Floridi, Pier Paolo Tamburelli dello studio Baukuh (secondo classificato) e Andrea Caputo (terzo classificato). L’accusa di false dichiarazioni si fonda proprio sulla mancata segnalazione di questi legami. I commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno sottoscritto dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse che, alla luce delle prove raccolte, sono risultate mendaci. Questo passaggio, basato sulla fiducia e sull’autocertificazione cartacea, costituisce una vulnerabilità sistemica nelle procedure pubbliche. Un processo di nomina gestito tramite un’infrastruttura di controllo digitale avrebbe trasformato la dichiarazione in un workflow tracciato e interattivo. Invece di un semplice modulo da firmare, il sistema avrebbe presentato a Boeri e Zucchi le connessioni a rischio rilevate (es. “Risulta una co-docenza con il Prof. Floridi nel semestre X“, “Risulta una pubblicazione congiunta con il Dott. Lunati nell’anno Y“), richiedendo una conferma o una smentita puntuale per ogni singola relazione individuata. Una dichiarazione contraria alle evidenze digitali avrebbe innescato un protocollo di non conformità, impedendo il completamento della procedura e generando una registrazione immutabile dell’evento, cristallizzando la prova del falso prima ancora che potesse produrre effetti sulla gara.
Il cuore dell’ipotesi accusatoria, coordinata dai magistrati milanesi, risiede nell’esistenza di presunti accordi volti a pilotare l’esito della competizione a favore del raggruppamento guidato da Onsitestudio. Le indagini della Gdf si sono avvalse di analisi documentali e dell’esame di comunicazioni che avrebbero rivelato una regia occulta. La mancata astensione dei commissari non sarebbe stata una semplice negligenza, ma un atto deliberato e funzionale a un disegno criminoso, integrando così la fattispecie di turbativa d’asta. Questo reato, previsto dall’art. 353 del codice penale, rientra nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, esponendo l’ente – in questo caso il Comune di Milano – a un rischio sanzionatorio diretto qualora venisse provata una sua colpa organizzativa. La mancata costituzione di parte civile da parte del Comune e della Fondazione Beic è un dato processuale rilevante, le cui motivazioni strategiche saranno più chiare nel corso del dibattimento.
La prevenzione di simili accordi collusivi non può affidarsi esclusivamente all’etica individuale dei commissari. Un modello organizzativo evoluto, come quello implementato da Scudo231, opera attraverso un monitoraggio continuo e non invasivo dei processi sensibili. Sebbene non possa intercettare conversazioni private, il sistema avrebbe analizzato i metadati e i pattern del processo di valutazione. Ad esempio, avrebbe potuto rilevare in tempo reale anomalie statistiche nei punteggi assegnati dai singoli commissari. Una correlazione sistematica tra punteggi massimi assegnati da Boeri e Zucchi ai progetti dei loro associati e punteggi inspiegabilmente bassi ad altri concorrenti di alto profilo avrebbe acceso un indicatore di rischio predittivo. Questo “segnale debole”, pur non costituendo prova di reato, avrebbe attivato un’ispezione interna da parte delle funzioni di compliance o dell’OdV durante lo svolgimento della gara, consentendo di intervenire per richiedere chiarimenti o, nei casi più gravi, per sospendere e riverificare la procedura, anziché scoprirne la contaminazione a posteriori tramite un’indagine penale.
Il danno per l’ente pubblico e per l’intera opera è già tangibile, a prescindere dall’esito del processo. Il rinvio a giudizio getta un’ombra pesante su un progetto di rilevanza culturale internazionale, rischiando di rallentarne l’iter e di minare la fiducia dei cittadini e dei finanziatori. La misura cautelare interdittiva, sebbene temporanea, ha già inferto un colpo significativo alla reputazione dei professionisti coinvolti, impedendo loro di partecipare a commissioni pubbliche e creando un precedente di forte impatto nel settore dell’architettura e degli appalti pubblici. L’eventuale condanna per turbativa d’asta comporterebbe per gli imputati non solo pene detentive, ma anche sanzioni accessorie come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per l’ente, il rischio si sposta sul piano della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Se il processo dovesse accertare che il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio del Comune – ad esempio, per accelerare i tempi o per favorire un progetto ritenuto “amico” – e che i controlli interni erano inesistenti o inadeguati, le conseguenze sarebbero devastanti. Si andrebbe da pesanti sanzioni pecuniarie, calcolate in quote sul valore dell’appalto, fino a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la revoca di finanziamenti, con il rischio concreto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. È in questo scenario che si manifesta il valore ultimo di un’architettura di difesa come quella offerta da Scudo231. Anche nell’ipotesi peggiore in cui il reato venisse commesso eludendo fraudolentemente i controlli, l’ente sarebbe in grado di presentare in giudizio una prova tecnologica immodificabile della propria diligenza. L’ecosistema, infatti, non si limita a prevenire, ma genera una “ricostruzione causale scientifica” di ogni processo. Il Comune di Milano avrebbe potuto depositare agli atti i log inalterabili del sistema che dimostravano: 1) l’avvenuta identificazione e segnalazione del rischio di conflitto di interessi; 2) la tracciatura della falsa dichiarazione resa dai commissari contro le evidenze del sistema; 3) gli alert generati da pattern di valutazione anomali. Questa documentazione avrebbe spostato l’onere probatorio, dimostrando matematicamente che l’ente non solo aveva adottato un modello idoneo, ma lo aveva efficacemente attuato, e che il reato era il prodotto di un’elusione fraudolenta da parte degli individui. Tale difesa avrebbe quasi certamente portato a un proscioglimento dell’ente, isolando la responsabilità penale sui singoli e salvaguardando l’integrità, il patrimonio e la continuità operativa del Comune.