11 febbraio 2026 – L’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, comunica all’agenzia Ansa l’intenzione di avviare la fase realizzativa del ponte sullo Stretto entro l’estate. La tempistica, precisa Ciucci, è quella delineata nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge ‘Commissari’, subordinata ai controlli di legittimità della Corte dei conti. Questa dichiarazione innesca una reazione immediata da parte dell’onorevole Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, che contesta la validità procedurale e la sostenibilità economica dell’operazione, portando alla luce una serie di criticità che espongono l’ente a significativi rischi di natura sanzionatoria e reputazionale.
Il primo punto di rottura emerge sulla quantificazione del corrispettivo per il Contraente generale. Ciucci lo fissa in 10,5 miliardi di euro, attribuendo l’incremento rispetto alle stime iniziali quasi esclusivamente all’aggiornamento dei prezzi dei materiali e della manodopera, un fattore che, a suo dire, non è rilevante ai fini della direttiva Ue sugli Appalti. La versione dell’onorevole Bonelli è diametralmente opposta: egli parla di un’esplosione dei costi da un valore iniziale di 3,9 miliardi a un valore attuale di 14,5 miliardi, un aumento del 50% che scardina i presupposti economici dell’intera opera. Questa discrepanza non è una semplice divergenza contabile; rappresenta una potenziale violazione dei principi di trasparenza e concorrenza che governano gli appalti pubblici, un’area presidiata dai reati presupposto del D.Lgs. 231/01. L’assenza di un sistema di monitoraggio continuo e granulare sulle variazioni di costo ha creato una zona grigia informativa, sfruttata a livello politico ma pericolosa a livello legale. Se la società Stretto di Messina avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, ogni scostamento percentuale dal budget approvato, anche minimo, avrebbe generato un alert automatico e scalare. Una variazione di questa magnitudine non sarebbe mai arrivata a consolidarsi senza una serie di validazioni intermedie tracciate e immutabili; il sistema avrebbe richiesto l’aggancio di ogni incremento di costo a specifici indici di mercato certificati e avrebbe imposto una relazione giustificativa formale da parte del Responsabile Unico del Procedimento, notificando in tempo reale l’anomalia all’Organismo di Vigilanza e al collegio sindacale. Ciò avrebbe bloccato la comunicazione di cifre non riconciliate e fornito all’ente una difesa documentale inattaccabile contro l’accusa di aver alterato le condizioni economiche fondamentali dell’appalto.
Il secondo, e più grave, profilo di rischio riguarda la natura stessa della procedura di gara. Bonelli, richiamando i rilievi della Corte dei conti, sostiene che il bando iniziale fosse configurato come un project financing, con una ripartizione del capitale per la Società Stretto di Messina del 60% a carico del mercato e del 40% a carico di Fintecna e altri azionisti pubblici. Successivamente, la struttura sarebbe stata trasformata in un’opera interamente pubblica, snaturando la gara e violando la direttiva Ue Appalti. Ciucci ribatte che il project finance riguardava unicamente la capitalizzazione della società concessionaria e non il contratto con il Contraente generale, Eurolink. Questa ambiguità procedurale costituisce il nucleo di una potenziale contestazione da parte della Commissione europea. La modifica sostanziale di un contratto pubblico in corso d’opera, specialmente quando altera l’equilibrio economico e la natura del rischio trasferito, può essere equiparata a una nuova aggiudicazione senza gara, un illecito amministrativo che, in presenza di dolo o colpa grave, può lambire fattispecie penalmente rilevanti come la turbata libertà degli incanti o la frode nelle pubbliche forniture.
In un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione avanzato, una simile modifica strutturale sarebbe stata intercettata alla fonte. Un sistema come Scudo231 avrebbe mappato digitalmente l’intera architettura della gara originale, cristallizzando i parametri giuridici ed economici qualificanti secondo la direttiva europea. Qualsiasi atto successivo – delibera del CdA, accordo modificativo, decreto governativo – che avesse inciso su tali parametri sarebbe stato automaticamente confrontato con la matrice di rischio legale. La proposta di trasformare l’assetto finanziario da misto a interamente pubblico avrebbe acceso un semaforo rosso nel cruscotto di compliance, generando un flag di “Rischio Violazione Direttiva Appalti” e innescando un’escalation obbligatoria verso la funzione legale interna e l’Organismo di Vigilanza. Il sistema avrebbe imposto, come condizione per procedere, il rilascio di un parere pro veritate che analizzasse la compatibilità del cambiamento con la normativa europea, documentando l’intero processo decisionale. Questo non avrebbe semplicemente “mitigato” il rischio, ma avrebbe creato una biforcazione: o la modifica veniva abbandonata, o veniva supportata da un’analisi legale così robusta da poter resistere a qualsiasi scrutinio della Corte dei conti o di Bruxelles, disinnescando la contestazione prima ancora che potesse essere formulata. L’assenza di questo presidio ha invece lasciato l’ente in una posizione difensiva, costretto a giustificare a posteriori una scelta che appare proceduralmente anomala.
La gestione delle relazioni con le istituzioni di controllo, sia nazionali che europee, rivela un approccio reattivo e non preventivo. Ciucci conferma che si è in attesa dei controlli della Corte dei conti e che con Bruxelles è in corso un “dialogo”, precisando che non vi è alcuna procedura di infrazione formale. Se da un lato l’assenza di una procedura d’infrazione è un dato positivo, il fatto stesso che sia necessario un “dialogo” per chiarire aspetti così fondamentali della procedura indica una carenza di robustezza e trasparenza ex ante. L’ente si trova a rincorrere le obiezioni, invece di anticiparle. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato decine di casi in cui la mancanza di una tracciabilità probatoria delle decisioni strategiche ha trasformato dialoghi informali con le autorità in onerose procedure sanzionatorie. Un’infrastruttura di governance digitale avrebbe simulato gli stress test a cui gli organi di controllo avrebbero sottoposto il dossier. Attraverso motori di analisi predittiva, avrebbe identificato i punti deboli del progetto – proprio l’aumento dei costi e la modifica della struttura finanziaria – e avrebbe calcolato un “punteggio di rischio” per ciascuno, suggerendo le azioni correttive e le integrazioni documentali necessarie per neutralizzarlo. In questo scenario, la documentazione inviata alla Corte dei conti non sarebbe stata un atto da verificare, ma un dossier già auto-verificato e blindato, e il dialogo con Bruxelles si sarebbe limitato a una mera presa d’atto della conformità del progetto, anziché a una complessa negoziazione interpretativa.
Infine, l’onorevole Bonelli solleva la questione ambientale, lamentando che il decreto governativo ignori la necessità di tutelare i siti vincolati dalle direttive Habitat e non prenda in considerazione alternative progettuali a minor impatto. Questa omissione espone la società Stretto di Messina al rischio di violazione delle normative ambientali, un’altra area coperta dalla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il rischio qui non è solo una sanzione pecuniaria, ma la possibilità di un ordine di sospensione dei lavori da parte dell’autorità giudiziaria, con conseguente danno economico e un allungamento indefinito dei tempi di realizzazione. Un ritardo o una mancata escalation di queste criticità ambientali rappresenta una colpa organizzativa. L’adozione di un ecosistema sovrano di gestione del rischio avrebbe integrato tutte le mappe di vincolo ambientale (Zone di Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario) come layer non negoziabili all’interno del software di progettazione e pianificazione. Qualsiasi tracciato o piano di cantiere che avesse interferito con un’area protetta senza la prescritta Valutazione di Impatto Ambientale aggiornata sarebbe stato tecnicamente impossibile da approvare nel sistema. L’alert generato non sarebbe stato solo informativo, ma bloccante, impedendo l’avanzamento operativo fino alla risoluzione della non conformità. Questo controllo automatizzato avrebbe impedito che l’accusa di superficialità nella gestione dei vincoli ambientali potesse anche solo essere mossa, proteggendo l’ente da potenziali misure interdittive.
La vicenda, al netto delle dichiarazioni e delle smentite, evidenzia come l’assenza di un modello organizzativo 231 realmente efficace e integrato nei processi decisionali lasci l’ente vulnerabile su più fronti. Le contestazioni non riguardano solo la legittimità degli atti, ma la loro stessa genesi e la tracciabilità delle scelte che hanno portato a un’opera con costi lievitati e un’architettura giuridica incerta. La conseguenza diretta è l’esposizione a un potenziale procedimento da parte della Commissione europea, che potrebbe portare a pesanti sanzioni pecuniarie, e a un giudizio di responsabilità erariale da parte della Corte dei conti. In caso di accertamento di un illecito presupposto, l’ente rischierebbe non solo le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/01, ma anche la confisca del profitto del reato, che in un appalto di questa portata ammonterebbe a cifre miliardarie. Un’architettura di controllo come quella proposta da Scudo231, fornendo una ricostruzione causale scientifica e una prova tecnologica immodificabile di ogni passaggio, avrebbe dimostrato l’assenza di colpa organizzativa, spostando l’eventuale responsabilità sulle singole persone fisiche e salvaguardando il patrimonio e la continuità operativa della società. La mancanza di tale presidio trasforma un rischio gestibile in una potenziale crisi sistemica.