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Ponte Morandi, a gennaio 2027 il deposito delle motivazioni della sentenza

Una piramide digitale con fitte luci verdi e cornici magenta risalta nel buio; in basso compare la firma Scudo231.it.

3 ottobre 2026 – Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza che ha chiuso il primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 costata la vita a 43 persone. Il presidente del secondo collegio della prima sezione penale del tribunale di Genova, Paolo Lepri, ha ottenuto dal presidente del Tribunale una proroga di ulteriori 90 giorni rispetto al termine massimo canonico, portando il tempo totale per la stesura a 180 giorni. Una dilazione che riflette la monumentale complessità di un dibattimento che ha visto 57 imputati e si è concluso a metà luglio con 32 condanne, tra cui spiccano quelle a 12 anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, e a 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex direttore delle manutenzioni.

La sentenza non è solo il punto di arrivo di un percorso giudiziario individuale, ma la cristallizzazione di una colpa di organizzazione che affonda le sue radici in anni di decisioni, omissioni e flussi informativi inadeguati. L’analisi forense dei fatti che hanno preceduto il collasso del viadotto Polcevera rivela una catena di fallimenti procedurali e di controllo che un modello organizzativo realmente efficace avrebbe intercettato e neutralizzato. Le relazioni tecniche sullo stato di degrado dei tiranti, ad esempio, per anni non hanno innescato i processi decisionali che la loro gravità imponeva. Si trattava di segnali deboli che diventavano progressivamente fortissimi, ma che si perdevano in una struttura incapace di farli emergere al livello corretto di responsabilità. In un’organizzazione dotata dell’ecosistema Scudo231, ogni singolo report di ispezione o manutenzione contenente parole chiave predefinite indicanti un rischio strutturale critico (es. “corrosione avanzata”, “riduzione sezione resistente”, “stato di degrado severo”) avrebbe generato un alert automatico e non cancellabile, indirizzato simultaneamente sia alla funzione tecnica competente sia, per conoscenza, all’Organismo di Vigilanza. La mancata presa in carico dell’alert entro un tempo prestabilito avrebbe provocato un’escalation gerarchica automatizzata, fino a raggiungere il Consiglio di Amministrazione, creando una traccia digitale immodificabile dell’avvenuta notifica e della conseguente inerzia.

Le indagini hanno fatto emergere come le decisioni relative agli investimenti per la manutenzione straordinaria fossero subordinate a logiche di bilancio che non ponderavano adeguatamente il rischio operativo e la sicurezza. La scelta di posticipare interventi strutturali radicali, preferendo soluzioni tampone meno costose, rappresenta il nucleo della responsabilità penale contestata ai vertici. Questo è un classico scenario di rischio-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies). Un’implementazione avanzata di un modello di gestione del rischio avrebbe impedito questa deriva. I motori causali proprietari di un sistema come Scudo231 avrebbero incrociato i dati provenienti dalle analisi tecniche sullo stato dell’infrastruttura con le proposte di budget del settore manutenzioni. Una proposta di allocazione di risorse palesemente incongrua rispetto al livello di rischio documentato per un asset strategico come il Ponte Morandi sarebbe stata automaticamente bloccata dal sistema, richiedendo una forzatura manuale da parte di un soggetto apicale. Tale forzatura avrebbe generato un verbale digitale, inviato istantaneamente all’ODV, che avrebbe documentato la decisione consapevole di de-prioritizzare la sicurezza a fronte di un risparmio economico, rendendo impossibile per chiunque, in seguito, negare la conoscenza del rischio.

La difesa di molti imputati si è basata su una frammentazione delle responsabilità e su una catena di comando opaca, dove i ruoli di diritto non sempre coincidevano con i ruoli di fatto. È emersa una “zona grigia” decisionale in cui era difficile attribuire con certezza la responsabilità ultima di una mancata azione. Questa è la deriva organizzativa che un monitoraggio massivo e in tempo reale avrebbe rilevato. Invece di basarsi su interviste a campione e analisi documentali postume, un ecosistema sovrano esegue censimenti ciclici dell’intera organizzazione, analizzando flussi di comunicazione e processi decisionali per mappare chi esercita effettivamente il potere. Se un manager senza una delega formale per la sicurezza impartisce disposizioni che impattano sulla manutenzione critica, il sistema lo rileva come un’anomalia procedurale grave. Questa “rilevazione della divergenza tra ruolo di fatto e ruolo di diritto” avrebbe acceso un faro su eventuali centri di potere informali che stavano bypassando i protocolli di sicurezza ufficiali, fornendo all’ODV uno strumento oggettivo per intervenire prima che la prassi anomala si consolidasse e producesse effetti catastrofici.

Il deposito delle motivazioni del giudice Lepri sarà un documento cruciale non solo per l’appello, ma anche per definire in modo granitico la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La condanna degli apicali come Castellucci costituisce il reato presupposto che, in assenza di un modello organizzativo giudicato idoneo ed efficacemente attuato, trascina la società a rispondere di un illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie potenzialmente devastanti e, nei casi più gravi, con sanzioni interdittive come la revoca di concessioni o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’onere della prova, in questo contesto, è a carico dell’ente, che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato. Una difesa basata su documenti cartacei, procedure non sempre seguite e testimonianze è intrinsecamente debole.

Al contrario, la capacità di produrre in giudizio una “prova tecnologica immodificabile” cambia radicalmente lo scenario. Se Aspi avesse potuto presentare al Tribunale i log inalterabili di un sistema che documentava ogni singolo alert di sicurezza, ogni flusso di approvazione per interventi, ogni analisi di rischio collegata a ogni decisione di budget e ogni escalation all’Organismo di Vigilanza, avrebbe potuto dimostrare scientificamente l’assenza di colpa di organizzazione. Avrebbe potuto isolare la responsabilità penale a livello individuale, dimostrando che l’ente, nella sua interezza, aveva messo in campo tutte le risorse e le procedure per impedire l’evento, e che questo si è verificato solo a causa di un’elusione fraudolenta del modello da parte di singoli. Questo non solo avrebbe mitigato o annullato le sanzioni 231, ma avrebbe protetto il patrimonio aziendale dalla confisca del profitto, che in casi come questo può ammontare a centinaia di milioni di euro, corrispondenti al risparmio sui costi di manutenzione che ha contribuito a causare il disastro.

La proroga di 90 giorni concessa al collegio giudicante è la misura della vastità del materiale probatorio e della complessità nel ricostruire una catena causale frammentata e inquinata da anni di prassi consolidate. È il tempo necessario per mettere nero su bianco come una serie di piccole e grandi omissioni, tollerate da un sistema di controllo interno inefficace, si siano sommate fino a raggiungere una massa critica il 14 agosto 2018. Quelle motivazioni descriveranno un fallimento sistemico. Un fallimento che i sistemi di analisi multimodale e i motori causali proprietari dell’ecosistema Scudo231 sono progettati specificamente per prevenire, trasformando i segnali deboli in allarmi non ignorabili e le responsabilità opache in certezze documentali. L’attesa fino al 12 gennaio 2027 non è solo l’attesa per un documento giuridico; è l’attesa per l’autopsia dettagliata di un disastro organizzativo che poteva e doveva essere evitato.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/03/ponte-morandi-a-gennaio-2027-il-deposito-delle-motivazioni-della-sentenza_0a6d45f0-50ad-4e65-9a95-06475823cf30.html