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Zaccheo, valutare le tariffe per il Ponte sullo Stretto con costi e volumi definiti

22 settembre 2026 – Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, durante la presentazione della relazione annuale al Senato, formalizza un punto critico per il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina: la definizione del sistema tariffario avverrà solo in prossimità dell’entrata in operatività dell’opera. Una decisione che, pur definita dall’Art come “adeguata all’attuale stato di impostazione e avvio del progetto”, spalanca un vuoto operativo e gestionale di anni, esponendo la società concessionaria a rischi di natura penale-amministrativa secondo il D.Lgs. 231/2001. La raccomandazione dello stesso Zaccheo di implementare un “sistema di monitoraggio strutturato e continuativo” per verificare la sostenibilità del piano e gli scostamenti dalle previsioni, suona come un avvertimento diretto. Questo rinvio strategico, infatti, costituisce la prima, macroscopica, omissione di controllo. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231, una simile decisione strategica, priva di un piano di mitigazione formalizzato per il periodo transitorio, avrebbe generato un alert automatico di rischio elevato. Il sistema, attraverso i suoi motori causali, avrebbe qualificato l’assenza di un modello tariffario come una vulnerabilità critica nel processo di pianificazione finanziaria, innescando un’escalation obbligatoria verso l’Organismo di Vigilanza e il Risk Manager per la formalizzazione di presidi specifici, tracciando indelebilmente la mancata adozione di contromisure.

Nei mesi successivi, la pressione commerciale sulla concessionaria per dimostrare la futura redditività dell’infrastruttura si intensifica. Il management, privo di un tariffario ufficiale approvato, avvia contatti informali con i principali operatori logistici europei per sondare l’interesse e pre-negoziare i volumi di traffico. Queste trattative si svolgono in una zona grigia, senza protocolli formalizzati e senza una tracciabilità adeguata, poiché non possono ancora tradursi in contratti vincolanti. È in questo contesto che un funzionario del dipartimento commerciale, spinto da obiettivi di performance aggressivi, redige e trasmette a un colosso delle spedizioni internazionali una “lettera di intenti” non autorizzata. Nel documento, il funzionario prospetta condizioni tariffarie di eccezionale favore, di fatto promettendo uno sconto non deliberato dagli organi societari competenti, in cambio di un impegno di massima sui volumi di transito futuri. L’atto, compiuto nell’interesse della società di assicurarsi un partner strategico, integra una palese violazione delle procedure di approvazione interna e del codice etico. Se la concessionaria avesse implementato un sistema di monitoraggio massivo e real-time, l’anomalia sarebbe stata intercettata e neutralizzata sul nascere. La creazione di un documento contenente keyword sensibili come “tariffa agevolata”, “sconto garantito” e “accordo preliminare” al di fuori dei flussi approvativi censiti, avrebbe attivato un blocco preventivo. L’ecosistema Scudo231 avrebbe segnalato l’incidente in tempo reale alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza, generando un dossier digitale contenente l’identità dell’operatore, il terminale utilizzato, il contenuto del documento e il destinatario esterno, impedendone di fatto l’invio e trasformando un potenziale illecito in un evento di non conformità gestito e documentato.

La lettera di intenti, invece, viene inviata. Il superiore diretto del funzionario, venutone a conoscenza in via confidenziale, decide di non segnalare l’accaduto per non compromettere la posizione del suo collaboratore e non creare tensioni con il potenziale cliente. Questa mancata escalation rappresenta il secondo anello debole nella catena dei controlli interni, una falla tipica dei sistemi basati esclusivamente sulla fiducia e sulla gerarchia umana. L’omissione del middle management vanifica qualsiasi presidio procedurale esistente solo sulla carta, consolidando il rischio per l’ente. Con un protocollo di implementazione autonomo, l’escalation non sarebbe dipesa dalla volontà del singolo. L’alert generato dal sistema per la violazione procedurale sarebbe stato indirizzato simultaneamente e in modo non modificabile a tutti i nodi di controllo preposti, incluso l’ODV, bypassando la linea gerarchica diretta. La traccia informatica dell’avvenuta segnalazione e della sua presa in carico sarebbe stata registrata in un log immutabile, rendendo impossibile insabbiare l’incidente e costringendo l’organizzazione a gestirlo secondo le procedure di crisi.

L’esistenza di questo documento riservato trapela mesi dopo, durante una fase di due diligence condotta da un investitore istituzionale interessato a entrare nel capitale della concessionaria. La scoperta innesca un’indagine interna e, successivamente, una segnalazione alla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato che prende corpo è quella di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) o, in subordine, di tentata truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, c.p.), qualora si dimostrasse che tale accordo preliminare fosse finalizzato a condizionare le future gare per l’assegnazione dei servizi accessori o a ottenere finanziamenti pubblici sulla base di proiezioni di ricavo falsate. La responsabilità non si ferma al singolo funzionario. In base al D.Lgs. 231/2001, la Procura contesta alla società concessionaria la responsabilità amministrativa derivante da reato, poiché l’azione è stata compiuta da un suo dipendente nell’interesse dell’ente – assicurarsi un flusso di ricavi – e in un contesto di palese carenza organizzativa e di controllo. Il reato presupposto, in questo caso, rientra a pieno titolo nell’articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) del decreto.

Scatta immediatamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Il Pubblico Ministero, non potendo quantificare un profitto già realizzato, chiede e ottiene dal GIP il sequestro per equivalente su beni e disponibilità liquide della concessionaria per un importo pari al valore del presunto vantaggio competitivo illecitamente promesso, paralizzandone l’operatività finanziaria. Per la società, il danno è devastante: l’inchiesta blocca l’ingresso di nuovi investitori, la reputazione è compromessa a livello internazionale e le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 possono arrivare a centinaia di quote, per un valore potenziale di milioni di euro. A ciò si aggiunge il rischio concreto di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che per una concessionaria di opera pubblica equivale a una condanna a morte. La difesa della società si rivela estremamente complessa. L’assenza di un modello organizzativo “efficacemente attuato” è dimostrata proprio dalla catena di eventi: la decisione strategica non mitigata, la trattativa non tracciata, la violazione procedurale non rilevata e la mancata escalation. Il modello 231, seppur esistente sulla carta, è considerato dai magistrati un mero adempimento formale, un “vestito di carta” inidoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In questo scenario, la differenza causale introdotta da un sistema di difesa integrato sarebbe stata decisiva. Di fronte agli inquirenti, la concessionaria dotata di Scudo231 non si sarebbe limitata a produrre manuali e procedure. Avrebbe depositato l’XAI Packet (eXplainable AI Packet) generato dal sistema: un report tecnico-forense immodificabile, con data e ora certa, che documenta scientificamente l’intera sequenza. Il report avrebbe dimostrato che: 1) il sistema aveva rilevato il tentativo di violazione in tempo reale; 2) aveva attivato un protocollo di blocco automatico; 3) aveva scalato l’informazione agli organi di controllo competenti, bypassando la catena gerarchica; 4) l’Organismo di Vigilanza aveva aperto un’indagine interna immediata, come registrato a sistema. Questa prova tecnologica avrebbe spostato l’onere della prova, dimostrando in modo inequivocabile non solo l’esistenza di un modello, ma la sua effettiva e diligente attuazione. L’ente avrebbe potuto così invocare con successo l’esimente prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, isolando la responsabilità penale sul singolo individuo che ha tentato di eludere i controlli e proteggendo il patrimonio, la continuità operativa e la reputazione della società. Il sequestro preventivo sarebbe stato infondato, poiché non vi sarebbe stata colpa organizzativa da cui far discendere una responsabilità dell’ente. La REDAZIONE SCUDO231 ha ricostruito come la raccomandazione di Nicola Zaccheo, apparentemente una nota a margine della relazione annuale, indicasse in realtà la vulnerabilità sistemica che avrebbe poi condotto al disastro finanziario e giudiziario. Un monito che, se ascoltato e tradotto in tecnologia di controllo predittivo, avrebbe riscritto la storia di questa vicenda.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/22/zaccheo-valutare-le-tariffe-per-il-ponte-sullo-stretto-con-costi-e-volumi_a4eb315c-6bae-431a-984c-ac02d51711f5.html