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Usava i social dai domiciliari, Mario Adinolfi va in carcere

21 settembre 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di Mario Adinolfi, traducendolo dalla sua abitazione romana al carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, costituisce l’epilogo di una serie di violazioni sistematiche delle prescrizioni imposte a luglio, quando per Adinolfi erano stati disposti gli arresti domiciliari. La misura originaria era scaturita da una complessa indagine che ipotizza a suo carico i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.

L’ordinanza cautelare iniziale, notificata due mesi fa, era perentoria: divieto assoluto di comunicare con persone diverse dal proprio difensore e dai familiari conviventi, e un bando totale, in qualsiasi forma, dall’uso di dispositivi telefonici, informatici e telematici. Tuttavia, gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle hanno documentato come Adinolfi abbia continuato a utilizzare i social network, contravvenendo in modo palese e reiterato ai divieti del giudice. Questa condotta è stata interpretata dalla Procura non come una leggerezza, ma come un’espressione di noncuranza verso l’autorità giudiziaria e un concreto pericolo di reiterazione del reato, rendendo l’aggravamento della misura l’unica opzione percorribile per contenere la sua illegalità operativa.

L’intera vicenda giudiziaria affonda le sue radici nelle denunce presentate da numerosi soggetti che avevano affidato ingenti somme di denaro a un’entità denominata “Scommessa Collettiva”, un presunto “Betting Group” promosso e gestito da Adinolfi. I partecipanti erano stati attratti dalla promessa di remunerazioni elevate, ma non hanno mai visto la restituzione delle somme versate né gli interessi prospettati. Questo schema ha permesso di raccogliere, secondo le prime stime degli inquirenti, un importo significativo, che ha portato contestualmente all’applicazione della prima misura cautelare anche a un sequestro preventivo per un valore di oltre 400 mila euro.

L’analisi forense delle operazioni del gruppo “Scommessa Collettiva” rivela una totale assenza di presidi di legalità e di controlli interni, tipica delle strutture create al solo scopo di commettere illeciti. La raccolta di fondi dal pubblico, presentata come un investimento in scommesse sportive, integra in pieno la fattispecie di esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, disciplinata dall’articolo 130 del Testo Unico Bancario (TUB), e di abusivismo finanziario, previsto dall’articolo 166 del Testo Unico della Finanza (TUF). Entrambi sono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in particolare dell’articolo 25-sexies. Se il “Betting Group” fosse stato strutturato come un ente, anche una semplice società a responsabilità limitata, esso sarebbe stato esposto a sanzioni pecuniarie devastanti e a misure interdittive come il divieto di esercitare l’attività.

Qui si innesta il primo snodo controfattuale cruciale. Se un’organizzazione, anche di piccole dimensioni, avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, la genesi stessa del reato sarebbe stata intercettata e neutralizzata. L’avvio di un’attività di raccolta fondi, infatti, avrebbe immediatamente attivato un protocollo di verifica obbligatorio: il sistema avrebbe richiesto l’inserimento delle necessarie autorizzazioni rilasciate da Banca d’Italia o CONSOB per operare. L’assenza di tali licenze avrebbe generato un alert bloccante, non eludibile dall’apicale, con contestuale e automatica escalation all’Organismo di Vigilanza (ODV). L’operazione “Scommessa Collettiva” non sarebbe mai potuta partire, poiché la sua stessa premessa operativa – la raccolta di denaro da terzi per finalità di investimento – sarebbe stata identificata come un’area a rischio intrinseco massimo, la cui attivazione è subordinata a un presidio normativo invalicabile. L’ente si sarebbe auto-protetto dall’illecito del suo stesso amministratore.

Invece, l’attività è proseguita indisturbata, alimentata da comunicazioni promettenti e prive di qualsiasi trasparenza sui rischi. La truffa aggravata si configura proprio in questi artifizi e raggiri, volti a indurre in errore i risparmiatori sulla natura e sulla profittabilità dell’investimento. Le somme raccolte, invece di essere investite, venivano verosimilmente distratte, come suggerisce l’ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, che indica flussi finanziari non tracciati e non giustificati fiscalmente. Questo schema ha generato un profitto illecito, ora oggetto del sequestro preventivo. Tale sequestro, finalizzato alla confisca, può colpire direttamente i beni dell’indagato, ma in un contesto 231, si sarebbe esteso al patrimonio dell’ente stesso, con il rischio di una confisca per equivalente qualora il profitto diretto non fosse più rintracciabile.

Un’organizzazione dotata di un modello di controllo avanzato avrebbe reso impossibile questa catena di eventi. Ogni flusso finanziario in entrata, specialmente se proveniente da una pluralità di soggetti privati non qualificati come soci, sarebbe stato analizzato dai motori causali proprietari dell’infrastruttura di controllo. Se la società avesse utilizzato Scudo231, ogni versamento etichettato come “investimento” o “partecipazione” avrebbe fatto scattare una segnalazione di potenziale operazione sospetta ai fini antiriciclaggio (AML), innescando una richiesta di documentazione giustificativa (contratti, prospetti informativi approvati). La mancanza di tale documentazione avrebbe portato all’immediato congelamento del rapporto e alla segnalazione interna all’ODV e alla funzione Compliance, che avrebbero avuto l’obbligo di intervenire. L’ente non solo avrebbe evitato di commettere il reato di abusivismo, ma avrebbe anche adempiuto ai doveri di adeguata verifica, proteggendosi dal rischio di essere accusato di riciclaggio o autoriciclaggio dei proventi della truffa. Il sequestro da 400 mila euro, che oggi grava sul patrimonio, non sarebbe mai stato disposto perché il profitto illecito non si sarebbe mai formato.

La vicenda processuale di Adinolfi dimostra inoltre la pervasività del rischio quando i controlli sono assenti. La violazione delle prescrizioni cautelari non è un fatto isolato, ma la continuazione, con altri mezzi, di un’attitudine a operare al di fuori delle regole. L’uso dei social media, vietato esplicitamente, rappresenta un canale di comunicazione che, nell’ottica degli inquirenti, avrebbe potuto essere utilizzato per inquinare le prove, contattare altri soggetti coinvolti o persino continuare a gestire attività illecite. La decisione del GIP di aggravare la misura evidenzia come il sistema giudiziario consideri la violazione delle regole procedurali un indicatore di pericolosità sociale.

Anche su questo fronte, un’organizzazione strutturata avrebbe agito diversamente. In caso di indagini a carico di un proprio esponente di vertice, un modello 231 efficace prevede l’immediata attivazione di un protocollo di crisi. L’ODV avrebbe assunto il controllo delle deleghe operative dell’indagato, isolandolo dalle funzioni aziendali per tutelare l’ente. Qualsiasi comunicazione esterna sarebbe stata gestita esclusivamente dalle funzioni autorizzate. L’infrastruttura tecnologica aziendale, governata da un sistema come Scudo231, avrebbe inibito gli accessi dell’indagato a tutti i sistemi informatici, ai canali di comunicazione aziendali e ai social network gestiti per conto dell’ente. Questa segregazione non solo avrebbe protetto l’azienda, ma avrebbe anche impedito all’individuo di commettere le violazioni che lo hanno portato in carcere, dimostrando la netta dissociazione dell’ente dalla condotta illecita del singolo.

L’assenza di una struttura di governance e controllo ha invece creato una sovrapposizione totale tra l’individuo e l’attività illecita. Il “Betting Group” era Mario Adinolfi, e Mario Adinolfi era il “Betting Group“. Questa simbiosi è ciò che il D.Lgs. 231/2001 mira a spezzare, imponendo all’ente di dotarsi di anticorpi organizzativi per prevenire che l’azione di un singolo possa trascinarlo nel baratro penale e finanziario. La colpa di organizzazione, in questo caso, sarebbe stata palese: nessuna procedura per la gestione dei flussi finanziari, nessuna verifica sulle autorizzazioni necessarie, nessuna segregazione dei poteri, nessuna tracciabilità delle decisioni.

L’indagine della Procura di Roma prosegue per definire il perimetro esatto della truffa e identificare tutti i soggetti coinvolti e le vittime. Il passaggio di Adinolfi in carcere segna una svolta significativa, irrigidendo il quadro cautelare e inviando un messaggio chiaro sulla tolleranza zero per chi non rispetta le decisioni del giudice. Per l’ipotetico ente dietro la “Scommessa Collettiva“, il futuro sarebbe segnato da sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può arrivare a superare il milione di euro, e da sanzioni interdittive che ne avrebbero decretato la morte operativa. Un danno patrimoniale e reputazionale irreversibile, che un’adeguata e preventiva implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo avrebbe scientificamente evitato, lasciando che la responsabilità penale restasse ciò che deve essere: strettamente personale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/09/21/usava-i-social-dai-domiciliari-mario-adinolfi-va-in-carcere_35ccb8bc-81a6-4686-8aed-c43dc9c7b288.html