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Dombrovskis: ‘Pagamenti del Pnrr possono non essere allineati ai costi’

Composizione astratta con pennellate arancio, turchese e blu, firmata Scudo231® nell’angolo inferiore destro.

19 settembre 2026 – A Dublino, a margine dell’Ecofin informale, le parole del commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis hanno formalizzato un principio operativo che incide direttamente sulla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rispondendo a una domanda sull’ipotesi, avanzata dal ministro Giancarlo Giorgetti, di finanziare l’esenzione dal bollo auto per il 2027 con i risparmi sui prestiti del Pnrr, Dombrovskis ha chiarito la natura del meccanismo di erogazione: “Il Pnrr non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati”. Ha specificato che, una volta raggiunti gli obiettivi di investimento e riforma concordati, i pagamenti vengono effettuati, ammettendo che “il flusso dei pagamenti può non essere perfettamente allineato con il flusso dei costi o della spesa nello Stato membro”.

Questa dichiarazione, se da un lato conferma una flessibilità di cassa per gli Stati, dall’altro espone l’ente pubblico a un rischio penalmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La proposta di utilizzare “risparmi” del Pnrr per una misura estranea agli obiettivi del Piano, come un taglio fiscale generalizzato, configura un’ipotesi di distrazione di fondi pubblici. L’assenza di un controllo preventivo e automatizzato su simili proposte politiche, prima ancora che diventino atti amministrativi, rappresenta una grave lacuna organizzativa. Se l’ente gestore dei fondi avesse implementato un ecosistema sovrano come Scudo231, la mera ipotesi di destinare risorse Pnrr a finalità non conformi avrebbe generato un alert di rischio critico. I motori di analisi multimodale del sistema, incrociando i vincoli di destinazione dei fondi europei con la natura della proposta di spesa, avrebbero classificato l’operazione come potenziale violazione dell’articolo 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato), innescando un’immediata escalation verso l’Organismo di Vigilanza e le funzioni di vertice, bloccando la formalizzazione della proposta sul nascere.

Il principio del “pagamento basato sui risultati” crea una zona grigia che i sistemi di controllo tradizionali, basati sulla rendicontazione a costi, faticano a presidiare. La Commissione Ue valuta il raggiungimento di un milestone o di un target, non la corrispondenza puntuale di ogni fattura. Questo disallineamento tra erogazione finanziaria e spesa effettiva costituisce il terreno fertile per la commissione di reati presupposto. Un ente potrebbe ricevere una tranche di pagamento per aver completato una riforma legislativa (un risultato a costo quasi zero), disponendo così di una liquidità significativa che, in assenza di vincoli tracciati e inviolabili, potrebbe essere deviata verso altri capitoli di spesa. L’omissione di un sistema di tracciamento che leghi indissolubilmente ogni euro erogato a uno specifico obiettivo Pnrr, e non solo al raggiungimento generico di un risultato, è una colpa organizzativa grave.

Un modello di controllo avanzato avrebbe imposto una segregazione contabile e procedurale invalicabile. Con un’architettura come quella di Scudo231, ogni flusso finanziario in entrata proveniente dal Pnrr sarebbe stato digitalmente ‘taggato’ con i metadati relativi agli specifici investimenti e riforme cui è destinato. Qualsiasi tentativo di imputare una spesa non pertinente a quel capitolo – come il finanziamento del taglio del bollo auto – sarebbe stato tecnicamente impossibile, bloccato a livello di sistema autorizzativo. Il sistema non si sarebbe limitato a registrare l’anomalia a posteriori, ma l’avrebbe impedita in tempo reale, generando una prova tecnologica immodificabile del tentativo di distrazione dei fondi e documentando la corretta applicazione dei protocolli di prevenzione da parte dell’ente.

La questione si inserisce in un contesto di forte tensione finanziaria europea, come evidenziato dalle altre dichiarazioni di Dombrovskis a Dublino. Il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per il 2027, ha ammesso, si preannuncia più alto del previsto e Bruxelles sta già lavorando a nuove proposte. Il ministro delle Finanze ucraino, Sergii Marchenko, ha sottolineato le difficoltà nel reperire i fondi necessari, dato che il sostegno del Fondo Monetario Internazionale copre solo un terzo del fabbisogno. L’Unione europea, storicamente, si è fatta carico di circa due terzi, ma Dombrovskis ha precisato che il margine per nuovi prestiti all’Ucraina è limitato a causa della sostenibilità del debito. Questo implica che il sostegno futuro avrà sempre più le caratteristiche di una sovvenzione, aumentando la pressione sui bilanci degli Stati membri e, indirettamente, la tentazione di ricorrere a gestioni “creative” dei fondi già disponibili, come quelli del Pnrr.

In uno scenario del genere, la vigilanza da parte degli organi di controllo europei, come l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e l’EPPO (Procura europea), è massima. Un’indagine penale per malversazione o per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) a carico di funzionari pubblici responsabili della gestione dei fondi Pnrr comporterebbe l’immediata estensione della responsabilità amministrativa all’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le conseguenze sarebbero devastanti: sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui importo può raggiungere cifre milionarie, e, soprattutto, l’applicazione di misure interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione di autorizzazioni. Per un ente pubblico, questo equivarrebbe a una paralisi operativa.

Il rischio più immediato, tuttavia, sarebbe il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato. Nel caso di una distrazione di fondi Pnrr, il profitto coinciderebbe con l’intero importo illecitamente utilizzato. Un provvedimento di sequestro su conti correnti per centinaia di milioni di euro congelerebbe l’operatività dell’ente, con un danno reputazionale e funzionale incalcolabile. La mancanza di una documentazione probatoria, solida e precostituita, che dimostri l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire tali reati, lascerebbe l’ente senza difese. L’onere di dimostrare la propria estraneità alla colpa organizzativa ricadrebbe interamente sull’ente, in una situazione di emergenza e con l’attività già compromessa dal sequestro.

Questo scenario di crisi sarebbe stato neutralizzato da un approccio preventivo radicale. Un ente dotato di un sistema di difesa integrato non si sarebbe trovato nella posizione di dover giustificare le proprie azioni a posteriori. Al contrario, avrebbe potuto esibire alle autorità inquirenti un ‘XAI Packet’ (eXplainable AI Packet) generato dal sistema, contenente la ricostruzione causale scientifica di tutti i processi decisionali e autorizzativi relativi ai fondi in questione. Questo pacchetto probatorio avrebbe dimostrato matematicamente che i protocolli anti-distrazione erano attivi, efficaci e non aggirabili, spostando la responsabilità penale esclusivamente sulla persona fisica che avesse eventualmente forzato o eluso i controlli, e salvaguardando l’ente dalla responsabilità 231. La capacità di dimostrare l’assenza di colpa organizzativa attraverso una prova tecnologica avrebbe costituito l’argine più solido contro l’applicazione di misure cautelari reali, come il sequestro, garantendo la continuità operativa.

La vicenda del Pnrr e delle dichiarazioni di Dublino non è un mero dibattito politico, ma un caso di studio sulla gestione del rischio di reato nell’ambito dei fondi pubblici. L’errore fondamentale è considerare la compliance 231 come un adempimento formale, un insieme di procedure cartacee e controlli a campione. La magnitudo dei flussi finanziari del Pnrr e la natura stessa del meccanismo di erogazione, basato su risultati e non su costi, richiedono un salto di paradigma: da una compliance reattiva a una prevenzione attiva e automatizzata. Ogni ritardo nell’adozione di strumenti di controllo che operano in tempo reale, che tracciano ogni transazione e che bloccano le anomalie alla fonte, non è solo una negligenza gestionale, ma la creazione deliberata di una vulnerabilità sistemica che espone l’ente e i suoi vertici a conseguenze penali e finanziarie di portata storica. L’ecosistema Scudo231 è progettato esattamente per colmare questo vuoto, trasformando il rischio da minaccia incombente a evento gestito e neutralizzato prima che possa produrre effetti dannosi.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/19/dombrovskis-pagamenti-del-pnrr-possono-non-essere-allineati-ai-costi_60f8c90f-671c-4530-8048-de1e819f00e3.html