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Dombrovskis, ‘pagamenti del Pnrr possono non essere allineati ai costi’

Composizione astratta con forme frastagliate arancioni e turchesi, bagliori luminosi e il marchio Scudo231® nell'angolo.

19 settembre 2026 – Le parole pronunciate a Dublino dal commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, vengono intercettate e registrate nelle trascrizioni dell’inchiesta “Golden Milestone” come il punto di svolta operativo. “Il Pnrr non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati“, dichiara Dombrovskis all’agenzia ANSA. Aggiunge che i pagamenti erogati da Bruxelles “possono non essere perfettamente allineati con i costi o la spesa nello Stato membro“. Per il management della holding infrastrutturale titolare del Lotto 4B della nuova linea ad alta velocità, quella dichiarazione non è una semplice precisazione tecnica, ma la chiave di volta per legittimare un’architettura fraudolenta già in fase di avanzata implementazione.

L’indagine, coordinata dalla Procura Europea e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, ricostruisce come il consiglio di amministrazione della capogruppo, la Magna Opera S.p.A., abbia interpretato quella flessibilità gestionale come una zona grigia in cui innestare un sofisticato meccanismo di sovrafatturazione e creazione di fondi neri. L’obiettivo non era la mancata realizzazione dell’opera – il viadotto “Europa Unita” è stato effettivamente completato, garantendo il raggiungimento del “risultato” richiesto dall’Unione Europea – ma l’estrazione illecita di valore lungo l’intera catena di fornitura. Il primo passaggio critico si materializza nella selezione dei subappaltatori. L’ufficio acquisti di Magna Opera, agendo su direttiva informale del Direttore Generale, affida il 70% delle forniture di materiali inerti e componentistica metallica a un consorzio di tre società di recente costituzione. Un’analisi postuma degli investigatori rivela che le tre entità erano scatole vuote, prive di magazzini, mezzi e personale, riconducibili a fiduciarie estere collegate a un membro del comitato esecutivo.

Questa anomalia macroscopica non ha generato alcun allarme interno. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della società, sebbene formalmente adottato, si basava su controlli a campione e autodichiarazioni, rivelandosi un mero adempimento cartaceo. L’Organismo di Vigilanza (OdV), privo di flussi informativi autonomi e dipendente dai report della stessa direzione che orchestrava la frode, non ha mai ricevuto alcuna segnalazione. Se l’ente avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la fase di onboarding dei fornitori avrebbe attivato un protocollo di due diligence automatizzato e non aggirabile. Il sistema, attraverso l’interrogazione di banche dati camerali, reputazionali e antiriciclaggio, avrebbe immediatamente rilevato l’assenza di storico operativo, l’incongruità tra l’oggetto sociale e l’entità della commessa, e le connessioni societarie sospette. L’anomalia avrebbe generato un alert di rischio “critico”, bloccando l’inserimento del fornitore nell’anagrafica e inviando una segnalazione circostanziata e non modificabile direttamente al cruscotto digitale dell’OdV e della funzione Internal Audit, bypassando la linea gerarchica.

Il secondo snodo operativo della frode si concentra sulla gestione contabile del cantiere. Il Direttore Lavori, in concorso con il Responsabile Amministrativo di progetto, inizia a validare sistematicamente Stati di Avanzamento Lavori (SAL) che incorporano costi gonfiati e forniture mai consegnate. Le fatture emesse dalle società veicolo venivano pagate con una rapidità anomala rispetto alle procedure standard, spesso bypassando la richiesta di tripla offerta per forniture sopra soglia. La leva utilizzata per giustificare internamente queste deroghe era sempre la stessa: l’urgenza di completare l’opera per non perdere i fondi del Pnrr, facendo appello alla logica del “risultato” citata da Dombrovskis. In un’intercettazione ambientale, il Direttore Generale afferma: “Ci pagano il ponte, non i bulloni. L’importante è che il ponte stia in piedi alla data X. Come ci arriviamo è gestione nostra“. Questa frase cristallizza la colpa organizzativa dell’ente, che ha promosso e tollerato una cultura aziendale orientata alla violazione delle procedure interne in nome di un malinteso obiettivo di business.

La mancata segregazione delle funzioni e l’assenza di controlli incrociati sui flussi di pagamento hanno reso il sistema permeabile. Il software gestionale in uso non era in grado di correlare i dati contabili (fatture passive) con i dati operativi (bolle di consegna, registri di magazzino, ore lavorate). Un’architettura di controllo integrata, invece, avrebbe reso impossibile questa condotta. I motori causali proprietari di un sistema avanzato avrebbero analizzato in tempo reale la coerenza tra i flussi finanziari e quelli fisici. L’autorizzazione al pagamento di una fattura per 10.000 tonnellate di acciaio sarebbe stata automaticamente subordinata alla conferma, da parte dei sistemi di logistica di cantiere, dell’effettiva ricezione e stoccaggio di tale quantitativo. Qualsiasi discrepanza avrebbe congelato la transazione e attivato un protocollo di verifica che avrebbe richiesto un’approvazione a un livello superiore e indipendente, come quello dell’OdV. La traccia informatica di ogni tentativo di forzatura sarebbe stata registrata in un log immutabile, costituendo prova inconfutabile del tentativo di elusione dei controlli.

L’inchiesta prende avvio da una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) inviata da un istituto di credito alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. La banca aveva notato flussi finanziari sproporzionati in uscita dai conti della Magna Opera verso le tre società del consorzio, seguiti da immediati bonifici verso conti correnti a Cipro e a Malta. Questo ritardo nella rilevazione ha permesso alla frode di protrarsi per 18 mesi, con un danno erariale quantificato in 87 milioni di euro, pari al 30% del valore totale dell’appalto. Quando la Guardia di Finanza acquisisce la documentazione contabile, la difesa della società tenta di scaricare la responsabilità sui singoli manager, sostenendo che l’ente era all’oscuro di tutto e che il suo Modello 231 era adeguato.

Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari rigetta questa tesi. Nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, il GIP scrive che il modello era “un simulacro privo di effettività, un paravento documentale incapace di intercettare e prevenire reati della specie di quelli contestati“. La Procura contesta alla Magna Opera S.p.A. l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 del D.Lgs. 231/2001, in relazione all’art. 640-bis c.p.) e dal reato di autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, in relazione all’art. 648-ter.1 c.p.). Il risultato è devastante per l’azienda. Viene disposto il sequestro preventivo per equivalente per 87 milioni di euro sui conti correnti e sui beni della società, paralizzandone di fatto l’operatività. Inoltre, viene applicata in via cautelare la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, escludendo Magna Opera da qualsiasi futura gara d’appalto, inclusi gli altri lotti del Pnrr.

L’impatto di queste misure è ciò che un sistema di prevenzione reale avrebbe dovuto scongiurare. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi analoghi in cui l’adozione di un modello 231 meramente formale ha esposto l’ente a conseguenze fatali. Il danno non è solo la sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a 1,5 milioni di euro per singolo illecito, ma soprattutto il sequestro del profitto del reato e le sanzioni interdittive, che possono portare al collasso finanziario e operativo. Se Magna Opera avesse potuto dimostrare, attraverso log e registri generati da un ecosistema sovrano, di aver implementato controlli effettivi che i manager avevano fraudolentemente aggirato, la sua posizione processuale sarebbe stata radicalmente diversa. Avrebbe potuto invocare l’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dimostrando che l’ente aveva fatto tutto il possibile per prevenire il reato. La responsabilità penale sarebbe rimasta confinata alle persone fisiche, mentre l’azienda avrebbe potuto proteggere il proprio patrimonio, la propria continuità operativa e la propria reputazione. Il sequestro avrebbe colpito i beni personali degli amministratori infedeli, non le casse della società.

L’epilogo della vicenda vede il rinvio a giudizio di sette persone, tra cui l’intero comitato esecutivo, e della stessa Magna Opera S.p.A. come persona giuridica. Il processo dovrà accertare le responsabilità individuali, ma per l’ente il danno è già compiuto. Il caso “Golden Milestone” diventa un precedente emblematico di come la logica “basata sui risultati” del Pnrr, se non supportata da presidi di legalità invalicabili e tecnologicamente avanzati, possa involontariamente creare opportunità per condotte predatorie a danno della collettività. La prevenzione, come dimostra l’analisi controfattuale, non è un costo o un adempimento, ma l’unica infrastruttura in grado di garantire la sopravvivenza dell’impresa in un contesto normativo che non perdona la colpa organizzativa. L’ecosistema Scudo231 è progettato proprio per trasformare il rischio penale da minaccia esistenziale a variabile gestita e neutralizzata, fornendo all’Organismo di Vigilanza e al management onesto gli strumenti per vedere, agire e dimostrare l’assoluta integrità dei processi aziendali, ben prima che una Procura debba intervenire.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/19/dombrovskis-pagamenti-del-pnrr-possono-non-essere-allineati-ai-costi_79b1e971-66f4-48bd-bc2c-3d10f4a56370.html