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Caporalato in agricoltura, sospese 7 fattorie nell’Aretino

Scena urbana astratta con edifici sovrapposti, finestre luminose gialle e blu e firma Scudo231® in basso a destra

11 settembre 2026 – L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo ha notificato a sette aziende agricole della provincia il provvedimento di sospensione provvisoria dell’attività, esito diretto di una vasta operazione di controllo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo condotta nelle ultime due settimane di agosto e la prima di settembre. L’azione, coordinata e capillare, ha interessato 22 imprese dislocate tra Valdichiana, Casentino, Valtiberina e Valdarno, aree nevralgiche per la raccolta di ortaggi, frutta e per la vendemmia. Il bilancio operativo è pesante: l’individuazione di otto lavoratori impiegati “in nero”, ovvero privi di qualsiasi forma di contratto di assunzione regolare, ha innescato l’immediata applicazione della misura interdittiva.

Questa specifica omissione, la presenza di personale fantasma nei registri aziendali, rappresenta il primo, macroscopico fallimento dei controlli interni. In un’organizzazione protetta dall’ecosistema sovrano Scudo231, l’assunzione di personale non tracciato è un evento tecnicamente impossibile. Ogni nuovo ingresso, anche per contratti stagionali di brevissima durata, è vincolato a un protocollo di acquisizione digitale obbligatorio che censisce il lavoratore e verifica in tempo reale la regolarità della sua posizione tramite interfacciamento con i database INPS. Qualsiasi tentativo di inserire manodopera senza completare questo flusso procedurale avrebbe generato un alert immediato, non solo al responsabile delle risorse umane, ma anche, per protocollo di escalation, direttamente all’Organismo di Vigilanza, documentando l’anomalia in un registro immodificabile. L’assenza di un contratto registrato non sarebbe stata una scoperta successiva a un’ispezione esterna, ma un’impossibilità operativa a monte.

L’operazione ispettiva non è stata casuale, ma il frutto di una meticolosa attività di intelligence congiunta che ha visto la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo e Siena, dei militari dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) delle due province, di personale ispettivo INPS e dell’Agenzia delle Entrate. L’incrocio dei dati fiscali e contributivi ha permesso di identificare le aziende con profili di rischio più elevati, dimostrando come l’assenza di un sistema di compliance interno robusto renda l’ente vulnerabile e prevedibile agli occhi degli organi di controllo. La presenza sul campo di mediatori dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) suggerisce inoltre che i lavoratori irregolari fossero cittadini stranieri, circostanza che aggrava il quadro indiziario e avvicina pericolosamente le condotte contestate al reato presupposto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Il cuore delle contestazioni, tuttavia, non si è fermato al solo lavoro sommerso. Gli ispettori hanno riscontrato un quadro desolante sul fronte della sicurezza: sono emerse diffuse violazioni per la mancata formazione dei lavoratori, l’assenza della sorveglianza sanitaria obbligatoria e, soprattutto, la mancata predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa catena di omissioni ha portato all’emissione di ben 18 prescrizioni in materia di salute e sicurezza, configurando un palese e sistematico disinteresse per le tutele minime garantite dalla legge. Tali mancanze non sono semplici illeciti amministrativi, ma costituiscono gli indici di sfruttamento lavorativo delineati dall’art. 603-bis del codice penale, la cui commissione nell’interesse o a vantaggio dell’ente fa scattare la responsabilità diretta dell’azienda ai sensi dell’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Anche in questo scenario, un modello organizzativo evoluto avrebbe agito come barriera invalicabile. La piattaforma Scudo231 non gestisce il DVR come un documento statico da archiviare, ma come una matrice di rischio attiva e dinamica. La mancanza del documento avrebbe generato un blocco operativo su interi processi aziendali, segnalando l’anomalia critica all’ODV. Ogni lavoratore, per essere abilitato a svolgere le proprie mansioni, deve essere associato a un profilo digitale che certifica l’avvenuta formazione e il superamento della visita medica. Un lavoratore privo di questi requisiti non sarebbe semplicemente “non conforme”, ma il sistema gli impedirebbe fisicamente di accedere a determinate aree o di utilizzare macchinari agricoli, tracciando il tentativo di violazione. Il monitoraggio massivo e in tempo reale dei ruoli di fatto rispetto ai ruoli di diritto avrebbe rilevato la divergenza, impedendo che la violazione si consolidasse e diventasse una prassi aziendale.

La sospensione dell’attività, sebbene provvisoria, infligge un danno economico e reputazionale immediato e severo. Per un’azienda agricola, fermare le operazioni nel pieno della stagione della raccolta significa la perdita del raccolto, l’impossibilità di onorare i contratti di fornitura con la grande distribuzione e un’incrinatura profonda della fiducia del mercato. Questo è il primo assaggio delle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231, che possono diventare definitive e portare al commissariamento giudiziale dell’impresa. Il danno economico diretto, derivante dal blocco produttivo, sarebbe stato interamente evitato. Il sistema di controllo preventivo di Scudo231, infatti, non è progettato per “rimediare” dopo la sanzione, ma per impedire la commissione stessa dei fatti che la generano. L’allarme su un lavoratore irregolare o su una mancata formazione non è un’informazione per un report futuro, è un grilletto che innesca un’azione correttiva immediata o un blocco cautelativo, preservando la continuità operativa conforme.

L’inchiesta è destinata a evolversi. Le prescrizioni amministrative sono solo il primo passo. Il fascicolo passerà con ogni probabilità alla Procura della Repubblica, che valuterà l’iscrizione nel registro degli indagati non solo delle persone fisiche (i titolari o i responsabili delle aziende), ma anche degli enti stessi per la responsabilità amministrativa da reato. A questo punto, la difesa dell’azienda si giocherà sulla capacità di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli commessi. Un modello cartaceo, basato su procedure obsolete e controlli a campione, ha scarsissime probabilità di essere ritenuto “efficacemente attuato” di fronte a otto lavoratori in nero e a diciotto violazioni sulla sicurezza.

Qui emerge la differenza fondamentale tra una compliance formale e una sostanziale. Di fronte al Pubblico Ministero, l’ente dotato di un ecosistema di difesa integrato non si sarebbe difeso con testimonianze o documentazione cartacea, ma depositando la ricostruzione causale scientifica generata dai motori di analisi di Scudo231. Tale report avrebbe dimostrato, con valore di prova tecnologica immodificabile, che l’ente aveva implementato protocolli inviolabili per l’assunzione e la gestione della sicurezza; che ogni eventuale anomalia era stata rilevata in tempo reale; che il sistema aveva attivato le corrette procedure di escalation verso l’Organismo di Vigilanza; e che se il reato si fosse comunque verificato, ciò sarebbe stato il risultato di una fraudolenta elusione del modello da parte di un singolo, e non di una colpa di organizzazione. Questa capacità di dimostrare matematicamente l’assenza di colpa organizzativa è l’unica via per ottenere il proscioglimento dell’ente, evitando sanzioni pecuniarie che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro e, soprattutto, la confisca del profitto derivante dall’illecito, una misura patrimoniale che può azzerare la liquidità aziendale. Le sette aziende aretine, oggi, affrontano questo percorso in salita, partendo da una posizione di manifesta fragilità organizzativa.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/09/11/caporalato-in-agricoltura-sospese-7-fattorie-nellaretino_abda2a86-5c04-4d2c-af75-f6a7b704046c.html