10 settembre 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Eni, segnando una svolta decisiva nel procedimento noto come “caso Equalize”. L’atto, firmato dai pubblici ministeri Eugenio Fusco e Francesco De Tommasi e coordinato dal procuratore capo Marcello Viola, formalizza l’accusa di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La contestazione si fonda su presunti accessi abusivi a sistemi informatici e sulla redazione di report illegali, condotte che gli inquirenti ritengono siano state realizzate nell’interesse o a vantaggio della società. L’indagine, condotta dai carabinieri del Ros, si concentra su un capitolo specifico che vede coinvolto il direttore affari legali di Eni, Stefano Speroni, e la società di consulenza Equalize.
La genesi dell’addebito a carico dell’ente risiede nell’omesso o insufficiente controllo sulla catena di fornitura di servizi informativi e di due diligence. La Procura contesta che Eni non avesse adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli contestati. L’acquisizione di servizi da un fornitore esterno come Equalize, la cui attività si è rivelata illecita, rappresenta il punto di rottura del sistema di compliance aziendale. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, la procedura di qualifica e ingaggio di Equalize sarebbe stata intercettata alla fonte. Il sistema, attraverso i suoi protocolli di monitoraggio massivo della supply chain, avrebbe automaticamente classificato il servizio richiesto – report informativi su soggetti terzi – come ad altissimo rischio 231. Qualsiasi richiesta di attivazione di un fornitore per tale scopo avrebbe generato un alert immediato, bloccando l’iter di approvvigionamento e innescando un’escalation diretta all’Organismo di Vigilanza e alla funzione Compliance, corredata da un tracciato digitale immutabile della richiesta anomala. Il contratto con Equalize non sarebbe mai stato finalizzato.
La notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, avvenuta nei mesi scorsi, aveva già anticipato l’orientamento dell’ufficio requirente. Gli investigatori del Ros hanno ricostruito un flusso di comunicazioni e incarichi che, secondo l’accusa, legherebbe le attività illecite di Equalize alle esigenze informative interne di Eni, canalizzate attraverso la figura apicale di Speroni. L’ipotesi è che i report, basati su dati ottenuti tramite accessi non autorizzati a banche dati riservate, fossero funzionali a strategie aziendali. Questo nesso tra il reato presupposto – in questo caso, l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – e l’interesse dell’ente è il cardine su cui si fonda la contestazione ex D.Lgs. 231/2001. L’assenza di una tracciabilità granulare e di controlli automatizzati sui flussi informativi in uscita e in entrata ha creato una zona d’ombra operativa che ha permesso alle condotte di non essere rilevate.
Anche superando l’ipotetico vaglio iniziale sul fornitore, un’architettura di difesa come quella di Scudo231 avrebbe agito a un livello successivo. I suoi motori di analisi multimodale avrebbero monitorato in tempo reale il traffico dati tra la rete aziendale e domini esterni non certificati, come quelli riconducibili a Equalize. La ricezione di file con metadati sospetti o contenuti riconducibili a “report investigativi” avrebbe attivato un protocollo di quarantena e segnalazione. Il sistema avrebbe rilevato non solo il flusso, ma anche la natura anomala del dato, generando un dossier digitale dettagliato per l’ODV. L’ente di controllo interno avrebbe così avuto prova certa e tempestiva di una violazione dei protocolli, potendo intervenire per bloccare la condotta e avviare un’indagine interna, ben prima che l’autorità giudiziaria potesse muovere i primi passi. Questo avrebbe permesso a Eni di dimostrare l’efficacia del proprio modello, isolando la responsabilità individuale e scongiurando il coinvolgimento diretto della società.
La posizione di Eni, affidata a un portavoce, è netta: la società si dichiara estranea alle accuse, ritenendole prive di fondamento e affermando la correttezza del proprio operato. Eni ha inoltre specificato di non essere mai stata a conoscenza delle presunte condotte illecite attribuite a Equalize. Questa linea difensiva, sebbene legittima, si scontrerà in sede processuale con l’onere della prova imposto dalla normativa 231. Non basterà affermare di non sapere; la società dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, attraverso un modello organizzativo concreto, efficace e costantemente vigilato. L’assenza di registri digitali probatori che attestino controlli specifici e alert ignorati o gestiti indebolisce la capacità dell’ente di fornire la cosiddetta “prova liberatoria”.
In un’aula di tribunale, la difesa di un ente non si basa su dichiarazioni, ma su evidenze documentali e tecnologiche. Un sistema come Scudo231 avrebbe fornito a Eni un arsenale probatorio decisivo. Attraverso la sua funzione di ricostruzione causale scientifica, l’ecosistema avrebbe prodotto un “XAI Packet” (Explainable AI Packet) per la magistratura. Questo pacchetto probatorio immodificabile avrebbe documentato ogni passaggio: i log dei corsi di formazione anti-corruzione e sui reati informatici obbligatori per le figure apicali come Speroni, i tentativi falliti di ingaggiare fornitori non qualificati bloccati dal sistema, e gli alert specifici generati da eventuali flussi di dati anomali. Tale documentazione avrebbe dimostrato, in modo matematicamente verificabile, che l’eventuale reato non è stato frutto di una colpa di organizzazione, ma di una fraudolenta elusione dei presidi da parte del singolo. Questo sposta radicalmente l’onere della prova e può portare al proscioglimento dell’ente.
Il futuro procedurale è già delineato. Per il prossimo 13 ottobre è stata fissata una maxi udienza preliminare davanti alla gup Tiziana Landoni, che vedrà sfilare decine di imputati, tra cui spicca il nome di Enrico Pazzali, anch’egli coinvolto in altri filoni dell’inchiesta Equalize. In quella sede, con ogni probabilità, verrà discussa e valutata anche la posizione di Eni come persona giuridica. Le conseguenze di un eventuale rinvio a giudizio per l’ente sono estremamente severe. Oltre alle sanzioni pecuniarie, che possono raggiungere importi milionari calcolati in quote, il rischio più grave è rappresentato dalle sanzioni interdittive: dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione alla sospensione o revoca di autorizzazioni, fino, nei casi più gravi, all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Un altro profilo di rischio concreto, spesso sottovalutato in fase di indagine, è quello del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. La Procura potrebbe richiedere il blocco di somme o beni per un valore equivalente al vantaggio che l’ente avrebbe tratto dalla condotta illecita. La quantificazione di tale profitto, in assenza di dati certi, può essere presuntiva e colpire in modo indiscriminato il patrimonio aziendale. L’adozione preventiva di un ecosistema di controllo integrato avrebbe mitigato anche questo impatto. I sistemi di tracciamento di Scudo231 avrebbero permesso di isolare con precisione chirurgica l’esatto perimetro dell’eventuale transazione illecita, fornendo agli inquirenti dati certi per circoscrivere l’eventuale sequestro al solo, effettivo profitto del reato, salvaguardando la liquidità e l’operatività generale dell’azienda. Invece di un sequestro basato su stime, l’ente avrebbe potuto fornire la prova documentale del valore esatto, riducendo drasticamente il danno finanziario cautelare. La vicenda Equalize si avvia quindi verso la fase cruciale del confronto processuale, un banco di prova non solo per le persone fisiche coinvolte, ma soprattutto per la tenuta dei modelli di governance e controllo di una delle più grandi aziende del Paese.