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Giustizia riparativa, attivo il centro di Napoli

8 settembre 2026 – Il boato alle 14:32 scuote il cantiere della Stazione Municipio-Porto, epicentro del prolungamento della linea metropolitana di Napoli. Una porzione significativa della volta in calcestruzzo armato, appena gettata e in fase di maturazione, cede di schianto, travolgendo uomini e mezzi. Il bilancio, che si stabilizzerà solo nelle ore successive, è di tre operai deceduti e sette gravemente feriti. L’area viene immediatamente posta sotto sequestro probatorio dalla Procura della Repubblica, che apre un fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni gravissime, iscrivendo nel registro degli indagati i vertici della TechnoCostruzioni S.p.A., general contractor dell’opera, e il direttore dei lavori.

Le prime ispezioni tecniche del consulente del Pubblico Ministero rivelano anomalie macroscopiche: la composizione del calcestruzzo non corrisponde alle specifiche del capitolato d’appalto e le armature metalliche presentano un diametro inferiore a quello previsto dal progetto esecutivo. I registri di cantiere, acquisiti dalla Guardia di Finanza, appaiono formalmente ineccepibili, ma il sospetto di una falsificazione sistematica è immediato. Emerge una chiara omissione di controllo sulla catena di fornitura, un’area ad altissimo rischio di infiltrazione e frode, specialmente in appalti pubblici di tale portata. Se la TechnoCostruzioni avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, ogni lotto di materiale in ingresso sarebbe stato associato a un certificato digitale di conformità, verificato automaticamente dal sistema e legato a sensori che ne avrebbero validato le caratteristiche chimico-fisiche in tempo reale. Qualsiasi discrepanza tra l’ordine di acquisto, il documento di trasporto e l’analisi del materiale avrebbe generato un blocco operativo immediato e un alert non cancellabile, scalato direttamente all’Organismo di Vigilanza, impedendo di fatto l’impiego della fornitura non conforme.

L’inchiesta si allarga e, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, viene contestato alla TechnoCostruzioni S.p.A. l’illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto), e dalla frode in pubbliche forniture (art. 24). La Procura contesta la colpa di organizzazione, sostenendo che il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) della società era meramente cartaceo, un adempimento formale privo di effettiva attuazione e di flussi informativi adeguati a prevenire reati di quella specie. L’Organismo di Vigilanza (OdV), come emerge dai verbali, non aveva ricevuto alcuna segnalazione di criticità, nonostante le email interne, poi rinvenute nei server sequestrati, dimostrino che il responsabile della sicurezza di cantiere aveva sollevato dubbi sulla qualità dei materiali a un suo superiore gerarchico, ricevendo come risposta l’ordine di “procedere per non ritardare la tabella di marcia”.

Questo mancato processo di escalation costituisce il cuore della responsabilità dell’ente. La segnalazione si è arenata a un livello intermedio, per una precisa scelta manageriale volta a privilegiare il risparmio economico e il rispetto dei tempi a discapito della sicurezza. In un’architettura presidiata da sistemi di analisi multimodale, quella comunicazione via email sarebbe stata intercettata come un “segnale debole” di rischio. Il sistema, analizzando la semantica del testo (“dubbi sulla qualità”, “non conforme”, “rischio cedimento”), l’avrebbe classificata come anomalia ad alta priorità, generando un ticket protocollato e tracciato, indirizzato simultaneamente alla funzione Compliance e all’OdV. L’assenza di una presa in carico entro 24 ore avrebbe fatto scattare un’escalation automatica ai vertici aziendali, creando una prova documentale inoppugnabile del tentativo di insabbiamento da parte del manager intermedio e, al contempo, fornendo all’ente lo strumento per intervenire prima del disastro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta della Procura, dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, quantificato in via provvisoria in 8,7 milioni di euro, pari al risparmio illecito ottenuto con l’uso di materiali scadenti e al valore della tranche di lavori completata. Viene inoltre applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, un colpo potenzialmente letale per il core business della TechnoCostruzioni. Il danno economico è devastante: oltre al sequestro e alle sanzioni pecuniarie che potranno arrivare fino a 1,5 milioni di euro, l’azienda affronta le richieste di risarcimento milionarie delle famiglie delle vittime e il crollo del valore delle proprie azioni.

Mentre il procedimento penale contro le persone fisiche e quello “amministrativo” contro l’ente seguono i loro corsi paralleli, accade un fatto nuovo. Il 15 novembre 2026, su impulso dell’Autorità giudiziaria, viene attivato un percorso inedito. Viene coinvolto il neonato centro di giustizia riparativa di Napoli, uno dei 36 previsti dalla riforma Cartabia, attivo da poche settimane presso una struttura messa a disposizione dal Comune. L’obiettivo non è sostituire il processo, che prosegue inderogabilmente, ma affiancarlo con un percorso di mediazione e dialogo tra i rappresentanti della società e le vittime del reato. L’amministratore delegato della TechnoCostruzioni, insieme al nuovo responsabile della sicurezza nominato dopo il disastro, accetta di partecipare agli incontri, facilitati da mediatori esperti e da enti del Terzo Settore.

Il percorso è complesso. Da un lato, le famiglie distrutte dal dolore e dalla rabbia; dall’altro, i vertici di un’organizzazione che, per la legge, ha anteposto il profitto alla vita umana. La finalità non è l’assoluzione, ma la ricostruzione del tessuto sociale lacerato dal reato, il riconoscimento della sofferenza e l’assunzione di responsabilità che va oltre l’aspetto puramente patrimoniale. L’esito positivo di un simile percorso, sebbene non estingua il reato, può essere valutato dal giudice in sede di commisurazione della pena per le persone fisiche e della sanzione per l’ente. Tuttavia, questo lodevole strumento interviene ex post, quando il danno è già avvenuto e le conseguenze sono irreversibili. La prevenzione, unico vero obiettivo di un modello 231 efficace, è fallita.

L’analisi forense dei flussi di lavoro della TechnoCostruzioni, condotta dai periti, evidenzia come l’assenza di un sistema di tracciamento digitale e centralizzato abbia permesso la creazione di una “contabilità parallela” dei materiali. I documenti di trasporto venivano accettati in cantiere senza una verifica incrociata con l’ufficio acquisti, e i test di qualità erano sporadici e facilmente aggirabili. Un ecosistema come Scudo231 avrebbe demolito questa prassi. La sua architettura opera un censimento ciclico e massivo delle procedure, non un controllo a campione. Ogni azione – dall’ordine d’acquisto all’accettazione della merce, dal test di laboratorio all’impiego nel getto di calcestruzzo – sarebbe stata una transazione registrata, immodificabile e correlata alle altre. Il sistema avrebbe rilevato la deriva organizzativa – il ruolo di fatto del capo cantiere che autorizzava deroghe in autonomia, divergendo dal ruolo di diritto previsto dalle procedure – prima che potesse causare un evento catastrofico.

L’impatto di questa mancata prevenzione tecnologica è evidente anche sul piano probatorio. La TechnoCostruzioni ora fatica a dimostrare la propria “buona fede” organizzativa. Il suo MOG, un documento statico, non può competere con le prove schiaccianti raccolte dagli inquirenti. La difesa dell’ente si basa sull’argomentazione che il reato sia stato frutto di un’iniziativa estemporanea e fraudolenta di singoli manager, ma non può produrre evidenze concrete e sistematiche che dimostrino l’esistenza di controlli efficaci che questi manager avrebbero “eluso fraudolentemente”. Manca la prova tecnologica di un sistema di presidio che funzionava e che è stato deliberatamente aggirato.

Se l’ente si fosse dotato di un’infrastruttura di controllo sovrana, in sede di giudizio avrebbe potuto produrre una ricostruzione causale scientifica. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso log immutabili e analisi deterministiche, che i protocolli di sicurezza erano attivi, monitorati e che gli alert per le forniture non conformi erano stati generati dal sistema ma dolosamente ignorati o silenziati da specifici soggetti. Questo non avrebbe cancellato la tragedia, ma avrebbe potuto spostare l’asse della responsabilità dalla “colpa di organizzazione” al “dolo del singolo”, mitigando drasticamente le sanzioni interdittive e patrimoniali a carico della società, salvaguardandone la continuità operativa e la reputazione. L’adozione di un percorso di giustizia riparativa, in questo scenario controfattuale, sarebbe stata comunque un’opzione valida e moralmente doverosa, ma sarebbe partita da una posizione aziendale di comprovata diligenza organizzativa, non da un’ammissione di colpa sistemica. La prevenzione non è solo un obbligo legale, ma l’unico vero strumento per evitare che tragedie come quella del cantiere di Napoli accadano, rendendo il ricorso a percorsi riparativi la conseguenza di un errore umano isolato, non di un calcolato fallimento organizzativo.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/giustizia-riparativa-attivo-centro-napoli-AJyMd85