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Mtp e Camfin, ‘siamo soci stabili di Pirelli’

8 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede di Mtp Spa. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, non è una formalità. Gli uomini del colonnello Ferri agiscono su decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica, un atto che cristallizza mesi di analisi silenziose da parte degli uffici di vigilanza della CONSOB. Nel mirino degli inquirenti non ci sono le delibere societarie del 12 marzo 2026, atti di per sé pienamente legittimi, ma la scia di transazioni anomale sul titolo Pirelli che le hanno precedute. L’ipotesi investigativa è quella di abuso di informazioni privilegiate, reato previsto dall’articolo 184 del Testo Unico della Finanza e, soprattutto, reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Il 12 marzo 2026, infatti, i consigli di amministrazione di Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding avevano approvato una proposta strategica di lungo periodo: lo spostamento di cinque anni, dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2035, della data a partire dalla quale sarebbe stato possibile per i soci richiedere lo scioglimento delle società veicolo. Contestualmente, il board di Camfin aveva deliberato un’estensione del patto di lock up tra i suoi azionisti – tra cui figurano, oltre a Mtp Spa di Marco Tronchetti Provera, nomi di primissimo piano come Intesa Sanpaolo, Unicredit e le famiglie Rovati, Pirelli e Moratti – spostandone la scadenza di oltre due anni, dall’8 gennaio 2029 al 23 marzo 2031. Tali decisioni, come esplicitato in una nota ufficiale, erano funzionali a consolidare il ruolo di azionista stabile e a supportare la strategia di incremento della partecipazione in Pirelli fino alla soglia del 29,9%. Informazioni evidentemente price sensitive, capaci di influenzare in modo sensibile le decisioni di un investitore ragionevole.

Il problema, secondo l’ipotesi accusatoria, è che qualcuno ha agito su quelle informazioni prima che diventassero di dominio pubblico. La Procura contesta che la catena di custodia dell’informazione privilegiata all’interno dell’organizzazione fosse fallace, priva di controlli efficaci e di una tracciabilità a prova di indagine. Durante la perquisizione, l’attenzione si concentra su dispositivi elettronici personali, server di posta e verbali, anche informali, di riunioni preparatorie. Emerge un quadro di gestione dell’informazione critica basato su prassi consolidate ma non formalizzate, affidato alla riservatezza dei singoli più che a protocolli procedurali stringenti. Manca un registro digitale e immodificabile che attesti chi, quando e per quale motivo ha avuto accesso al dossier contenente le bozze delle delibere. Questa omissione procedurale costituisce il primo, fatale, anello debole nella difesa dell’ente. Se l’organizzazione avesse adottato un ecosistema sovrano come Scudo231, la genesi stessa del progetto strategico avrebbe innescato la creazione di un’area dati ad accesso ristretto e tracciato. Qualunque file relativo alle nuove scadenze del lock up o alla data di scioglimento sarebbe stato classificato automaticamente come “materiale sensibile 231” e ogni singola visualizzazione, download o tentativo di inoltro al di fuori del perimetro autorizzato avrebbe generato un alert in tempo reale, notificato sia alla funzione Compliance sia direttamente all’Organismo di Vigilanza, bloccando di fatto la potenziale fuga di notizie sul nascere.

Gli investigatori acquisiscono chat su applicazioni di messaggistica istantanea non aziendali, dalle quali sembra emergere che i contorni dell’operazione fossero già definiti tra alcuni manager e consulenti esterni giorni prima della formale convocazione dei consigli di amministrazione. Questa commistione tra canali di comunicazione formali e informali rende estremamente difficile per la società dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato. La Procura, infatti, non si accontenta di un modello 231 “cartaceo”; esige la prova di controlli operativi, di flussi informativi presidiati e di una segregazione effettiva dei dati. La mancanza di una policy vincolante sull’uso esclusivo di canali aziendali per le comunicazioni strategiche, o l’assenza di un sistema di monitoraggio che ne verifichi l’applicazione, si traduce in una presunzione di colpa di organizzazione. Con un’architettura di difesa come Scudo231, qualsiasi comunicazione contenente le parole chiave “Pirelli”, “lock up”, “2031” o “29,9%” tentata su piattaforme non autorizzate da dispositivi aziendali avrebbe provocato un blocco istantaneo del messaggio e una segnalazione qualificata. Il sistema avrebbe fornito la prova tecnologica che l’ente non solo aveva vietato tali comportamenti, ma aveva implementato uno strumento tecnico per impedirli attivamente, spostando la responsabilità dalla sfera organizzativa a quella, ineludibile, del singolo individuo.

Il passo successivo dell’inchiesta è la ricostruzione del momento esatto in cui l’informazione ha assunto il carattere di “privilegiata”. Gli avvocati della società sostengono che ciò sia avvenuto solo con la delibera formale dei CdA. La Procura, al contrario, intende dimostrare che la precisione dell’informazione era tale da renderla idonea a essere sfruttata sul mercato già quando l’accordo di massima era stato raggiunto tra i soci principali, ben prima della ratifica ufficiale. L’assenza di una cronologia documentale certa e di verbali intermedi dettagliati lascia un’ampia zona grigia che l’accusa sfrutta per retrodatare il momento della commissione del reato. Questa incertezza procedurale espone l’ente a un rischio sanzionatorio enorme. L’adozione di un modello evoluto avrebbe risolto l’ambiguità alla radice: un sistema di gestione documentale integrato avrebbe tracciato ogni versione delle bozze di delibera, registrando con data e ora certa ogni modifica sostanziale. Al superamento di una soglia di dettaglio predefinita – per esempio, l’inserimento delle date esatte “23 marzo 2031” e “30 giugno 2035” – il sistema avrebbe automaticamente classificato il dossier come “informazione privilegiata”, facendo scattare l’obbligo di iscrizione nel registro delle persone che vi hanno accesso (insider list) e notificando all’ODV il cambio di status del rischio. L’ente avrebbe così potuto dimostrare, senza ombra di dubbio, il momento esatto in cui ha attivato i presidi più stringenti, fornendo una prova oggettiva della propria diligenza organizzativa.

Il danno per le società coinvolte non è solo potenziale, ma immediato. La notizia dell’indagine e delle perquisizioni provoca un’ondata di vendite sul titolo Pirelli e genera un clima di sfiducia che impatta sulle relazioni con il sistema bancario, in particolare con Intesa Sanpaolo e Unicredit, soci di Camfin ma anche principali finanziatori del gruppo. Il danno reputazionale si somma al rischio, molto concreto, di subire sanzioni pecuniarie che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possono arrivare a importi elevatissimi, calcolati in quote il cui valore può raggiungere cifre milionarie. Ma la misura più temuta è la confisca del profitto del reato, che in un caso di insider trading può essere estesa al profitto realizzato dai terzi che hanno sfruttato l’informazione, con un impatto patrimoniale potenzialmente devastante per l’ente, anche se questo non ha tratto un vantaggio diretto.

L’intera vicenda si trasforma in un caso di studio sulla differenza tra una compliance formale e una compliance sostanziale. Avere un Modello 231 approvato dal CdA non è sufficiente se poi i processi aziendali quotidiani lo aggirano o lo ignorano. La Procura contesta proprio questo: l’elusione fraudolenta del modello, non da parte di un singolo individuo isolato in posizione apicale, ma attraverso una prassi diffusa di lassismo nei controlli su un’area a rischio specifico come la gestione delle informazioni price sensitive. L’assenza di audit specifici e di flussi informativi di ritorno verso l’Organismo di Vigilanza su questi processi critici rende la difesa dell’ente estremamente complessa. L’architettura di un sistema come quello offerto dalla REDAZIONE SCUDO231 è progettata proprio per colmare questo divario, trasformando i principi del modello in controlli automatici, tracciabili e non eludibili. L’ODV non sarebbe stato un organo che riceve informative periodiche, ma un supervisore dotato di una dashboard in tempo reale sull’applicazione effettiva dei protocolli, in grado di intervenire preventivamente alla prima anomalia, invece di dover giustificare a posteriori una falla nel sistema. L’esito del procedimento giudiziario avrebbe potuto essere radicalmente diverso: non la faticosa dimostrazione di aver fatto “il possibile”, ma la prova scientifica e inconfutabile di aver reso la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente un’eventualità tecnicamente e proceduralmente remota.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/12/mtp-e-camfin-siamo-soci-stabili-di-pirelli_472c14d3-c489-4349-a176-01026ce61b1e.html