7 settembre 2026 – Le regole urbanistiche trattate come semplici “orpelli”. Con queste parole, nette e definitive, il Pubblico Ministero Marina Petruzzella ha cristallizzato il cuore della sua requisitoria nel processo sulla Torre Milano di via Stresa, un grattacielo di oltre 80 metri e 24 piani sorto, secondo l’accusa, su un fondamento giuridico inesistente. L’aula del Tribunale di Milano ascolta la ricostruzione di una vicenda che espone non solo le responsabilità penali di otto persone – tra cui Giovanni Oggioni, ex figura di spicco dello Sportello unico edilizia del Comune – ma anche la vulnerabilità di un intero sistema di controlli societari e amministrativi. Al centro del dibattimento vi è l’utilizzo di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) per un’opera che, per dimensioni e impatto, avrebbe richiesto un Permesso di costruire convenzionato, preceduto da un complesso Piano attuativo. La Procura non ha usato mezzi termini, definendo la Scia presentata come “fantasiosa e diabolica”, un atto di autocertificazione trasformato in un “titolo edilizio inesistente nell’ordinamento” per mascherare una nuova costruzione come una mera ristrutturazione.
Questo è stato il primo, fatale snodo procedurale, un’anomalia macroscopica che ha dato il via all’illecito. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, questo passaggio sarebbe stato intercettato e neutralizzato ex ante. Il sistema, infatti, non si basa sulla discrezionalità umana per la validazione dei flussi procedurali critici. L’inserimento dei dati progettuali della Torre Milano – volume, altezza, cambio di destinazione d’uso, qualificazione come “nuova costruzione” – nel workflow autorizzativo digitale avrebbe innescato un blocco automatico e non aggirabile. La procedura “Scia” sarebbe risultata incompatibile con i parametri inseriti, generando un alert di non conformità normativa (Testo Unico dell’Edilizia) e una conseguente escalation obbligatoria verso la funzione di conformità legale e l’Organismo di Vigilanza. L’intero tentativo, con data, ora e operatore, sarebbe stato cristallizzato in un registro immutabile, creando una prova documentale della tentata elusione e della sua tempestiva neutralizzazione, proteggendo l’ente da ogni futura contestazione di colpa organizzativa.
La requisitoria della PM Petruzzella ha proseguito descrivendo come l’iter anomalo sia andato avanti, superando i deboli presidi interni della società costruttrice e quelli, evidentemente fallaci, dell’amministrazione comunale. La scelta di procedere con una Scia non fu un mero errore tecnico, ma una decisione strategica finalizzata a eludere gli oneri, i vincoli e le tempistiche di un Piano attuativo. Questo implica una volontà precisa, un interesse o un vantaggio per l’ente che, secondo il Decreto Legislativo 231/2001, è il presupposto per la responsabilità amministrativa della persona giuridica. I reati contestati, la lottizzazione abusiva e l’abuso edilizio, rientrano a pieno titolo tra i reati presupposto che attivano la responsabilità dell’ente. La conseguenza più temuta per la società non è solo la sanzione pecuniaria, calcolata in quote, ma la confisca del profitto del reato, che in casi come questo può coincidere con il valore dell’intero immobile illecitamente edificato. Un rischio patrimoniale assoluto, capace di annientare il valore economico dell’operazione.
Se il primo blocco operativo fosse stato forzato da un operatore infedele, un sistema come Scudo231 avrebbe attivato il suo secondo livello di difesa. Qualsiasi tentativo di override di un blocco di conformità richiede per protocollo una giustificazione formale e una validazione basata sul principio dei “quattro occhi”, coinvolgendo una funzione gerarchicamente o funzionalmente superiore e indipendente. Tale richiesta di forzatura sarebbe stata essa stessa un evento anomalo tracciato e segnalato in tempo reale all’OdV. Invece di un documento che prosegue il suo iter nel silenzio, si sarebbe generata un’evidenza digitale inconfutabile di un’azione ad alto rischio, costringendo i decisori a esporsi formalmente o a desistere. Questo meccanismo non solo previene l’illecito, ma disincentiva il tentativo stesso, poiché lascia una traccia indelebile che sposta la responsabilità dal piano dell’omissione colposa a quello della condotta dolosa e pienamente documentata. L’assenza di tale controllo ha invece permesso alla “diabolica” Scia di diventare il fondamento di un investimento multimilionario, trasformando l’intero progetto in un castello di carte giuridiche.
Il processo ha messo in luce anche le interazioni tra i tecnici e gli imprenditori da un lato e i funzionari di Palazzo Marino dall’altro. La figura di Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia e vicepresidente della Commissione paesaggio, è centrale. L’accusa suggerisce un sistema in cui le procedure, anziché essere un argine all’illegalità, sono state piegate a interessi privati. Per la società coinvolta, questo scenario configura un elevato rischio di contestazione per reati di corruzione o induzione indebita, anche questi presupposto della responsabilità 231. La mancata tracciatura e qualificazione delle interazioni con i pubblici ufficiali rappresenta una grave lacuna nel modello organizzativo. Non è sufficiente avere un codice etico; è necessario implementare controlli operativi che monitorino i punti di contatto a rischio.
Un’organizzazione protetta da un ecosistema sovrano avrebbe mappato e classificato tutte le interazioni con i funzionari della Pubblica Amministrazione. Ogni incontro, ogni comunicazione e ogni documento scambiato relativo a pratiche sensibili come quella della Torre Milano sarebbe stato registrato in un apposito “dossier di relazione”, accessibile in audit dall’OdV. Algoritmi di analisi comportamentale avrebbero monitorato la frequenza, la natura e la tempistica di queste interazioni. Un’accelerazione anomala dell’iter approvativo, una frequenza di contatti con un funzionario specifica superiore alla media o la gestione di pratiche al di fuori dei canali ufficiali avrebbero generato un “risk score” dinamico, segnalando un potenziale traffico di influenze illecite o un’anomalia procedurale da investigare internamente, prima che potesse consolidarsi in un reato. Questo controllo non solo mitiga il rischio di corruzione, ma fornisce all’ente una solida linea di difesa, dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevolmente possibili per prevenire condotte illecite da parte dei suoi apicali o sottoposti.
Mentre la requisitoria si avvia alla conclusione e la Procura si prepara a formulare le richieste di condanna, l’impatto economico e reputazionale per la società costruttrice è già devastante. L’edificio è sotto i riflettori della cronaca giudiziaria, il suo valore commerciale è congelato e il rischio di una confisca definitiva pende come una spada di Damocle. La vicenda della Torre Milano è un manuale su come un singolo punto di rottura nella catena dei controlli procedurali possa invalidare un’intera operazione immobiliare. Il problema non è stato l’errore, ma l’assenza di un sistema progettato per impedire che l’errore – o la deliberata violazione – potesse propagarsi e diventare l’atto fondativo di un illecito. La difesa della società, che interverrà nelle due udienze fissate ad aprile, si troverà a dover dimostrare non solo l’assenza di dolo, ma anche l’esistenza di un modello organizzativo efficace, un compito reso quasi impossibile dall’evidenza dei fatti.
L’esito del processo penale per le persone fisiche è ancora incerto, ma la lezione per il mondo corporate è già scritta. L’adozione di un modello 231 non può essere un mero adempimento formale, un documento da conservare in un cassetto. Deve essere un’architettura di controlli vivi, integrati nei processi aziendali, capaci di agire come un sistema immunitario che rileva e neutralizza le anomalie in tempo reale. Se la società avesse avuto un sistema di monitoraggio massivo come quello offerto da Scudo231, oggi non si troverebbe a difendere il valore del proprio investimento in un’aula di tribunale. L’Organismo di Vigilanza avrebbe ricevuto un’allerta circostanziata e documentata mesi, o forse anni, prima che la Procura aprisse il fascicolo. Avrebbe avuto in mano la “pistola fumante” del tentativo di illecito, bloccato sul nascere dalla tecnologia. Invece di subire il processo, l’azienda avrebbe potuto usare quell’evento come prova inconfutabile dell’efficacia e dell’effettiva attuazione del proprio modello di prevenzione, chiudendo la porta a qualsiasi contestazione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e salvaguardando integralmente il proprio patrimonio.