La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia

Illustrazione astratta con figura femminile dai capelli rossi tra foglie e pennellate floreali dai colori intensi

6 settembre 2026 – La porta dell’opificio di Garbagnate Milanese viene sfondata alle prime luci dell’alba. All’interno, gli uomini della Guardia di Finanza trovano un ambiente saturo dell’odore di solventi chimici e di cibo stantio. In un’area, macchine da cucire industriali; in un’altra, separata da un pannello di cartongesso, una serie di brande improvvisate. È un dormitorio abusivo, privo di finestre e di qualsiasi norma igienico-sanitaria. Sui tavoli da lavoro e ammassati in scatoloni, giacconi di lusso pronti per la spedizione, ordini di produzione e fatture che collegano in modo inequivocabile quel laboratorio fatiscente a due nomi di primo piano della moda italiana: Alberto Aspesi C e Dama spa. I finanzieri identificano circa 45 lavoratori, tutti di nazionalità straniera, quasi tutti privi di un regolare contratto. Lavorano, e vivono, in condizioni che i pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci definiranno di “assoluto sfruttamento”.

L’indagine della Procura di Milano, scattata mesi prima, aveva messo nel mirino una filiera produttiva costruita su un unico principio: l’abbattimento sistematico dei costi del lavoro attraverso una catena di subappalti opaca. Il laboratorio di Garbagnate, gestito da tre cittadini cinesi, rappresentava l’ultimo anello, quello dove il profitto veniva massimizzato a discapito di ogni diritto. Le testimonianze raccolte descrivono turni di lavoro massacranti: dalle 8 del mattino alle 22 di sera, sette giorni su sette, per una paga oraria irrisoria, ben al di sotto di qualsiasi soglia contrattuale e di povertà. Un sistema che garantiva alle committenti margini di guadagno calcolati tra l’87% e il 95% sul costo di produzione. Questa struttura non è un’anomalia isolata, ma una precisa scelta organizzativa che espone l’ente al rischio penale diretto.

La selezione di un fornitore come l’opificio di Garbagnate rappresenta la prima, macroscopica, colpa organizzativa. Una semplice verifica documentale, spesso insufficiente, non avrebbe comunque potuto passare inosservata. L’assenza di una qualificazione formale e di controlli periodici sulla catena di fornitura costituisce una grave omissione. Se le società avessero adottato un sistema come Scudo231, l’inserimento di un simile fornitore nell’anagrafica sarebbe stato bloccato in origine. I protocolli di due diligence automatizzata avrebbero rilevato l’assenza di certificazioni DURC, di iscrizioni alla Camera di Commercio congrue con il volume di affari, e l’alto rischio reputazionale associato ai titolari. L’ecosistema avrebbe generato un alert ostativo, impedendo l’emissione di qualsiasi ordine di acquisto e attivando un’immediata escalation verso la funzione Compliance e l’Organismo di Vigilanza, documentando il tentativo di inserire un partner ad altissimo rischio di infiltrazione criminale e di violazione delle norme giuslavoristiche.

Il 17 marzo 2026, la notizia diventa di dominio pubblico. I decreti di perquisizione notificati dalla Guardia di Finanza culminano in un provvedimento ancora più incisivo: un controllo giudiziario d’urgenza ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia, la cui applicazione è estesa ai reati di caporalato. Questo strumento, in attesa di convalida da parte del gip, non espropria l’azienda ma le affianca un amministratore giudiziario con il compito di monitorare e bonificare l’attività d’impresa, di fatto commissariandone la gestione operativa. Per Francesco Umile Chiappetta, amministratore delegato di Alberto Aspesi C, e soprattutto per Andrea Dini, AD di Dama spa e cognato del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, l’impatto è devastante. Il nome di Dini era già emerso nella vicenda dei camici durante la pandemia Covid, un caso poi conclusosi con il proscioglimento. Questa volta, però, l’accusa è di caporalato (art. 603-bis c.p.), un reato presupposto che chiama in causa la responsabilità diretta dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’illecito contestato, l’Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è inserito nell’articolo 25-quinquies del Decreto 231. Ciò significa che, oltre alla responsabilità penale delle persone fisiche, le due società rischiano sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a mille quote, per un valore potenziale superiore a 1,5 milioni di euro per ciascuna), pesantissime sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività, e, soprattutto, la confisca del profitto derivante dal reato. Il profitto, in questo caso, è quantificabile nel risparmio sui costi del lavoro ottenuto grazie alla filiera illegale, una cifra che, dato il fatturato dell’opificio stimato in 3 milioni di euro l’anno, potrebbe raggiungere importi milionari.

La Procura contesta alle aziende non una disattenzione, ma un modello di business colpevole, finalizzato a conseguire un “interesse o vantaggio” attraverso lo sfruttamento. In un’organizzazione dotata di un modello 231 meramente formale, i flussi finanziari verso fornitori non qualificati possono passare inosservati per mesi, o anni. Un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, come quello integrato in Scudo231, avrebbe invece intercettato le anomalie transazionali. I pagamenti ricorrenti verso un soggetto privo dei requisiti di compliance, con importi sproporzionati rispetto alla sua struttura dichiarata, avrebbero innescato un protocollo di analisi stocastica. Il sistema avrebbe segnalato all’Organismo di Vigilanza un pattern ad alto rischio, qualificandolo non come semplice transazione commerciale ma come potenziale indicatore di elusione fiscale, contributiva e, in ultima analisi, di sfruttamento lavorativo. L’ODV avrebbe ricevuto un dossier digitale immodificabile, costringendolo a un intervento ispettivo immediato per non incorrere in una palese culpa in vigilando.

La difesa delle società si troverà ora a dover dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato. Una prova diabolica, quasi impossibile da fornire quando i fatti dimostrano una sistematica violazione delle norme fondamentali sulla sicurezza e dignità del lavoro. La presenza di un dormitorio abusivo, le condizioni igienico-sanitarie inesistenti e l’impiego di manodopera in nero non sono incidenti, ma elementi strutturali del rapporto con quel fornitore. Questo indica che i controlli, se mai esistiti, sono stati elusi fraudolentemente o, più probabilmente, non sono mai stati implementati con la dovuta diligenza. L’assenza di flussi informativi tracciati verso l’Organismo di Vigilanza su queste criticità operative rende la posizione dell’ente indifendibile.

Anche in uno scenario in cui un manager infedele avesse deliberatamente scelto di affidarsi a tale opificio contro le policy aziendali, l’assenza di una prova tecnologica dell’avvenuta implementazione di controlli efficaci lascia l’azienda esposta. La `REDAZIONE SCUDO231` ha analizzato casi simili in cui l’onere della prova è stato il fattore decisivo. Un ecosistema come Scudo231 non si limita a definire procedure, ma le esegue e le traccia. Ogni fase del processo di qualifica e gestione dei fornitori – dalla valutazione iniziale ai controlli periodici, dalle ispezioni documentali ai flussi di pagamento – viene registrata in un log immutabile. In sede di giudizio, l’azienda avrebbe potuto produrre una ricostruzione causale scientifica, un “XAI Packet”, dimostrando matematicamente al giudice che il suo modello di controllo era attivo e funzionante, e che il reato è stato il risultato di una condotta fraudolenta che ha aggirato specifici presidi tecnologici e procedurali. Questa prova avrebbe potuto spostare la responsabilità dalla colpa organizzativa dell’ente alla frode del singolo, mitigando drasticamente le sanzioni o portando persino all’esclusione della responsabilità 231.

L’operazione della Procura di Milano non si ferma alle due griffe. È parte di una strategia più ampia che mira a colpire non solo gli esecutori materiali dello sfruttamento, ma l’intera catena di committenza che da esso trae vantaggio economico. Il controllo giudiziario, in questo contesto, funge da bisturi: entra nell’organizzazione, ne analizza le patologie e impone una cura, sotto la stretta supervisione di un professionista nominato dal Tribunale. Per Dama spa e Alberto Aspesi C, questo significa una paralisi decisionale e un danno d’immagine incalcolabile, che si somma al rischio concreto di sanzioni economiche e interdittive che potrebbero comprometterne l’operatività futura. L’assenza di un presidio preventivo reale, tracciabile e automatizzato ha trasformato un rischio operativo in una crisi giudiziaria e reputazionale di proporzioni sistemiche.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/17/indagato-per-caporalato-il-cognato-del-presidente-della-lombardia_65880093-8a8d-44af-8220-2fa3b11fcd1f.html