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Appalti, criteri ambientali da applicare anche ai contratti sottosoglia

3 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della MultiServizi NordEst S.p.A., la partecipata pubblica che gestisce i servizi ambientali per una decina di comuni della provincia. Non cercano fatture false o fondi neri. In mano hanno un decreto di acquisizione documenti emesso dalla Procura della Repubblica e l’oggetto del contendere è un bando di gara da 135.000 euro per il rinnovo di una piccola parte della flotta di veicoli per l’igiene urbana. Un appalto sottosoglia, uno di quelli che spesso sfuggono ai controlli più stringenti, affidato con procedura negoziata. L’ipotesi investigativa, ancora in fase embrionale, è che l’omissione di un requisito di legge non sia stata una svista, ma una prassi consolidata per accelerare le procedure e, forse, favorire fornitori non qualificati.

Il fascicolo nasce dall’impugnazione del bando al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di un’azienda concorrente, la EcoTech Solutions, esclusa di fatto dalla competizione. Il motivo del ricorso è tanto semplice quanto dirompente: la lex specialis di gara non menziona, né tantomeno richiede, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), resi obbligatori per tutte le stazioni appaltanti dall’articolo 57, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici. Un obbligo che, come ribadito da giurisprudenza costante, si applica a tutti i contratti pubblici, di qualunque importo, inclusi gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sottosoglia come quella in esame. La violazione rende il bando illegittimo e insanabile.

La ricostruzione interna, avviata in fretta e furia dal management di MultiServizi NordEst, rivela una catena di omissioni procedurali. L’ufficio tecnico, pressato dalla necessità di sostituire tre veicoli ormai obsoleti entro la fine dell’anno fiscale, aveva recuperato un modello di bando da un archivio non aggiornato. Il Responsabile Unico del Procedimento, un ingegnere con vent’anni di esperienza, aveva firmato gli atti senza un’adeguata verifica di compliance normativa, concentrandosi solo sugli aspetti tecnici e sulla congruità economica. Se l’ente avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, questo primo anello debole si sarebbe spezzato all’origine. La piattaforma non avrebbe consentito l’utilizzo di un template obsoleto, segnalandolo come “non conforme” e bloccando il workflow. La creazione del documento di gara avrebbe richiesto la compilazione di campi obbligatori mappati direttamente sulle prescrizioni del Codice dei Contratti, tra cui un flag specifico per l’inserimento dei CAM, con l’obbligo di allegare la documentazione pertinente. L’atto non sarebbe mai potuto procedere alla fase successiva senza quel passaggio, generando un alert automatico indirizzato non solo al RUP, ma anche alla funzione Compliance interna.

Il secondo livello di controllo, quello dell’ufficio legale, si è dimostrato altrettanto inefficace. I legali interni hanno esaminato le clausole contrattuali, le penali e le garanzie, ma non sono entrati nel merito delle specifiche tecniche, considerandole di competenza esclusiva dell’area proponente. Questa separazione a compartimenti stagni tra controllo legale e controllo tecnico-operativo è una vulnerabilità tipica delle organizzazioni non dotate di processi integrati. In un’architettura di rischio presidiata da un sistema di controllo avanzato, il flusso di approvazione sarebbe stato interdipendente. Il modulo legale di Scudo231 avrebbe visualizzato una dashboard riepilogativa dello stato di conformità di tutte le sezioni del bando, inclusa quella tecnica. Un semaforo rosso sul requisito “Conformità CAM ex art. 57” avrebbe impedito al legale di apporre la propria firma digitale, costringendolo a respingere l’atto al mittente con una motivazione tracciata e non modificabile. Qualsiasi tentativo di forzare il sistema avrebbe generato un’escalation diretta all’Organismo di Vigilanza 231, segnalando un potenziale tentativo di elusione dei presidi aziendali.

L’illegittimità del bando, una volta pubblicata, ha innescato una serie di conseguenze economiche e legali immediate. Il TAR ha concesso la sospensiva, bloccando la procedura e costringendo la MultiServizi NordEst a ritirare l’atto in autotutela. I costi diretti sono già quantificabili: le spese legali per resistere al ricorso, le ore di lavoro del personale interno andate sprecate e i costi futuri per la riedizione dell’intera procedura di gara. Il danno indiretto è ancora più grave. La notizia dell’indagine della Procura ha intaccato la reputazione dell’ente, mettendo in discussione la sua capacità di operare nel rispetto della legalità e della trasparenza.

Ma è sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.Lgs. 231/2001, che si apre lo scenario più preoccupante. Sebbene la semplice violazione di una norma sugli appalti non costituisca di per sé un reato presupposto, gli inquirenti stanno verificando se tale omissione sistematica possa essere il sintomo di condotte penalmente rilevanti. L’ipotesi è che la mancata inclusione dei CAM non fosse una mera negligenza, ma una strategia per restringere surrettiziamente la platea dei concorrenti a favore di operatori locali privi delle certificazioni e delle capacità tecniche per fornire veicoli a basso impatto ambientale, configurando potenzialmente il reato di turbata libertà degli incanti. Se questa ipotesi trovasse riscontro, per la MultiServizi NordEst si aprirebbe la strada a sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può arrivare a centinaia di migliaia di euro, e a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In questo contesto, la difesa dell’ente appare complessa. Dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire reati di questo tipo è l’unica via per ottenere l’esenzione dalla responsabilità. Tuttavia, un modello basato su procedure cartacee e controlli a campione mostra tutta la sua fragilità. L’assenza di registri digitali e immutabili che traccino ogni singola fase del processo decisionale rende difficile, se non impossibile, provare che l’ente ha fatto tutto il possibile per prevenire l’illecito. Qui emerge il valore probatorio di un sistema integrato. Se la Procura avesse richiesto i log di un sistema come Scudo231, l’ente avrebbe potuto fornire un “XAI Packet” (Explainable AI Packet): una ricostruzione causale scientifica, crittografata e non ripudiabile, di tutto il flusso procedurale. Avrebbe dimostrato che i presidi di controllo erano attivi e che, per pubblicare quel bando, il RUP e l’ufficio legale avrebbero dovuto deliberatamente e consapevolmente forzare molteplici blocchi di sistema, lasciando una traccia indelebile della loro condotta fraudolenta. Questo avrebbe permesso di isolare la responsabilità penale sulle persone fisiche, scagionando l’ente dalla colpa di organizzazione e mitigando drasticamente il rischio di sanzioni.

L’inchiesta, nel frattempo, si allarga. Gli investigatori hanno richiesto l’elenco di tutti gli affidamenti sottosoglia degli ultimi tre anni, sospettando che la “svista” sui CAM possa essere la punta di un iceberg. L’analisi a campione sui vecchi contratti sta facendo emergere altre anomalie, altre procedure semplificate al limite della legittimità. Il rischio per la MultiServizi NordEst diventa sistemico. La Procura potrebbe chiedere al GIP il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante da tutti i contratti ritenuti irregolari, paralizzando la liquidità dell’azienda e la sua capacità operativa. Un danno patrimoniale che potrebbe mettere a repentaglio la continuità aziendale stessa.

Questa escalation sarebbe stata intercettata sul nascere da un monitoraggio proattivo. I motori di analisi stocastica di un ecosistema come Scudo231 non si limitano a controllare la singola transazione, ma eseguono un’analisi massiva e in tempo reale di tutti i flussi operativi. Il sistema avrebbe rilevato una correlazione anomala: il 100% degli appalti soprasoglia risultava conforme ai CAM, mentre il 75% dei contratti sottosoglia presentava la medesima lacuna. Questa “deriva organizzativa” sarebbe emersa come un segnale debole mesi, se non anni, prima dell’indagine esterna. Avrebbe attivato un protocollo di revisione interna, portando alla luce la prassi elusiva e consentendo all’ODV e al management di implementare azioni correttive mirate, come la formazione obbligatoria e l’aggiornamento forzato dei workflow procedurali. La prevenzione, in questo caso, non sarebbe stata un mero adempimento formale, ma un’azione concreta e misurabile che avrebbe disinnescato il rischio prima della sua manifestazione, proteggendo l’ente dal danno economico, reputazionale e sanzionatorio che oggi si trova ad affrontare. L’assenza di tale presidio tecnologico ha trasformato una vulnerabilità procedurale in una crisi aziendale con implicazioni penali.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/appalti-criteri-ambientali-applicare-anche-contratti-sottosoglia-AJPVAa1