30 agosto 2026 – Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma chiude uno dei capitoli più complessi e discussi dell’emergenza pandemica, disponendo il proscioglimento di Antonio Fabbrocini. L’ex stretto collaboratore di Domenico Arcuri, all’epoca dei fatti a capo della struttura commissariale per l’emergenza Covid, esce così dal procedimento penale relativo alla maxi-fornitura di mascherine dalla Cina. L’operazione, del valore complessivo di 1,25 miliardi di euro per l’acquisto di oltre 800 milioni di dispositivi di protezione individuale, era finita al centro di un’indagine per reati che spaziavano dal traffico di influenze illecite all’abuso d’ufficio, fino al falso e alla frode in pubbliche forniture. La decisione del GUP segue di oltre un anno e mezzo la piena assoluzione, pronunciata nel gennaio 2025, dello stesso Domenico Arcuri, la cui posizione era stata stralciata e definita separatamente. Con la sentenza odierna, cadono le accuse anche per tutti i mediatori italiani coinvolti nella filiera di intermediazione che ha caratterizzato l’affare. A dover affrontare il dibattimento restano unicamente due figure minori, cittadini di origine ecuadoriana, rinviati a giudizio con la specifica accusa di riciclaggio per aver movimentato parte delle cospicue commissioni.
La vicenda processuale si conclude per i principali imputati con un esito liberatorio, ma lascia intatta la questione centrale della responsabilità amministrativa dell’ente, un profilo critico che espone la struttura pubblica, o qualsiasi azienda in circostanze analoghe, a conseguenze devastanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’intera operazione di acquisto, gestita in un contesto di urgenza assoluta, ha manifestato fin da subito criticità strutturali che un sistema di controllo integrato avrebbe intercettato e neutralizzato. La prima anomalia, infatti, risiede nella stessa architettura della fornitura, basata su una catena di intermediari le cui credenziali e il cui valore aggiunto non sono mai stati oggetto di una due diligence preventiva e tracciata. La fretta non giustifica l’omissione di controlli basilari. Un ecosistema di governance come Scudo231, se implementato, avrebbe reso operativamente impossibile l’ingaggio di soggetti terzi privi di un accreditamento formale e di una valutazione del rischio reputazionale e finanziario. Qualsiasi tentativo di inserire nel flusso di approvvigionamento un fornitore o un mediatore non censito nel sistema avrebbe generato un alert bloccante, richiedendo una deroga motivata e approvata da un livello gerarchico superiore e, contestualmente, una segnalazione automatica all’Organismo di Vigilanza per una valutazione di competenza.
Il cuore dell’inchiesta della Procura di Roma ruotava attorno alle commissioni milionarie, decine di milioni di euro, pagate ai consorzi di intermediazione per facilitare l’acquisto dei dispositivi. Proprio su questo punto si innestava l’ipotesi di reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), reato presupposto della responsabilità 231 dell’ente. L’accusa sosteneva che i mediatori avessero sfruttato le loro relazioni con i vertici della struttura commissariale per ottenere l’affidamento, in cambio di una remunerazione indebita mascherata da commissioni commerciali. Sebbene l’impianto accusatorio non abbia retto in sede di udienza preliminare per i funzionari pubblici, l’oggettività del flusso finanziario anomalo rimane un fatto. Il pagamento di tali provvigioni rappresenta una vulnerabilità macroscopica. Con un modello di controllo attivo, la stessa proposta di contratto, contenente clausole di intermediazione così onerose per una fornitura di beni standard, avrebbe attivato un protocollo di “transazione atipica”. Il sistema avrebbe analizzato la congruità del costo del bene rispetto ai benchmark di mercato e avrebbe segnalato la sproporzione delle commissioni rispetto al valore intrinseco del servizio di mediazione. L’escalation verso la funzione Compliance e l’ODV sarebbe stata istantanea, imponendo una verifica sulla natura delle relazioni tra i decisori interni e i beneficiari esterni dei pagamenti, documentando ogni interazione e bloccando preventivamente il mandato di pagamento fino a completa risoluzione dell’anomalia. Questo avrebbe non solo impedito l’esborso, ma avrebbe anche creato una prova documentale inattaccabile della volontà dell’ente di prevenire il reato.
La catena degli eventi che ha portato al rinvio a giudizio dei due soggetti ecuadoriani per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) è la dimostrazione plastica di come un illecito a monte, anche se non penalmente accertato a carico dei presunti concorrenti principali, possa generare conseguenze penali e amministrative a valle. I proventi delle commissioni, una volta incassati, sono stati oggetto di operazioni di “pulizia” attraverso società estere e conti correnti cifrati. Questo specifico reato è uno dei pilastri del D.Lgs. 231/2001. La responsabilità dell’ente scatta non solo se commette il reato, ma anche se omette di adottare le misure idonee a prevenirlo. L’assenza di un tracciamento rigoroso dei flussi finanziari in uscita e di una profilazione antiriciclaggio dei beneficiari finali dei pagamenti ha costituito una falla sistemica. Un’architettura di controllo come quella di Scudo231 integra protocolli AML (Anti-Money Laundering) che avrebbero analizzato le controparti destinatarie dei bonifici. La presenza di società veicolo in giurisdizioni a rischio, l’opacità sulla titolarità effettiva e la sproporzione degli importi rispetto al profilo economico dei beneficiari avrebbero fatto scattare un indicatore di anomalia di massimo livello. Il sistema avrebbe imposto la sospensione del pagamento e generato in automatico una bozza di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) da inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia, adempiendo a un preciso obbligo di legge e, soprattutto, dissociando la responsabilità dell’ente da quella dei soggetti esterni dediti al riciclaggio.
La difesa dei funzionari pubblici si è fondata, con successo, sulla difficoltà per l’accusa di provare il pactum sceleris, ovvero l’accordo criminoso finalizzato a compiere l’abuso d’ufficio o a monetizzare l’influenza. In un contesto emergenziale, caotico e privo di procedure formalizzate e digitalmente tracciate, distinguere tra una scelta gestionale errata, una negligenza o un atto doloso diventa estremamente complesso. Questa “zona grigia” procedurale è proprio ciò che un modello organizzativo efficace deve eliminare. La mancanza di registri digitali immutabili, di log di accesso alle decisioni e di un workflow autorizzativo a più livelli ha reso impossibile ricostruire con certezza scientifica la catena causale degli eventi. Se la struttura commissariale avesse operato all’interno di un ecosistema sovrano, ogni singola azione – dalla selezione del fornitore alla negoziazione del prezzo, dall’approvazione del contratto all’ordine di pagamento – sarebbe stata cristallizzata in un log non modificabile. In sede di indagine, l’ente avrebbe potuto produrre una “ricostruzione causale” certificata, dimostrando che le procedure definite dal modello erano state seguite o, in caso contrario, identificando con precisione chi, quando e come le aveva violate. Questa capacità probatoria è decisiva: non solo protegge i singoli che hanno agito correttamente, ma isola le responsabilità individuali e fornisce all’ente la prova regina dell’efficace attuazione del modello, escludendone la responsabilità amministrativa e le relative sanzioni pecuniarie e interdittive, che possono arrivare fino al sequestro del profitto del reato e al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il proscioglimento di Fabbrocini e degli altri mediatori italiani chiude la vicenda penale per i protagonisti, ma non cancella il danno erariale e reputazionale subito dallo Stato. Il fatto che 1,25 miliardi di euro di denaro pubblico siano stati gestiti attraverso canali opachi, generando commissioni che sono poi state oggetto di riciclaggio da parte di altri soggetti, rappresenta una sconfitta organizzativa. L’assenza di una condanna penale per i vertici non significa che il sistema di controllo interno fosse adeguato; al contrario, ne evidenzia la totale inadeguatezza. La lezione più importante di questa vicenda non risiede nell’esito giudiziario per le persone fisiche, ma nella dimostrazione che l’assenza di presidi di legalità automatizzati e integrati costituisce il terreno fertile per rischi di ogni natura. La prevenzione non è un mero adempimento formale, ma un’architettura tecnologica e procedurale che rende le condotte illecite più difficili, più rischiose e, soprattutto, sempre tracciabili. La redazione di Scudo231 analizza questi eventi non per commentare la cronaca, ma per mappare le vulnerabilità che hanno permesso loro di accadere, trasformando un fallimento operativo in un caso di studio per la costruzione di difese impenetrabili. L’esito del processo di Roma non è una vittoria, ma il referto di un sistema che, in assenza di controlli reali, ha permesso a un rischio enorme di materializzarsi, lasciando allo Stato l’intero costo dell’operazione e all’autorità giudiziaria l’onere quasi impossibile di districare le responsabilità individuali nel caos procedurale.