18 agosto 2026 – L’analisi forense dei server e dei dispositivi mobili sequestrati il 21 aprile scorso dai Carabinieri del ROS sta delineando i contorni di un sistema di dossieraggio capillare e strutturato. Il materiale, acquisito su decreto della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta “squadra Fiore”, comprende migliaia di documenti, file digitali e materiale cartaceo che gli inquirenti stanno ora incrociando con i dati estratti dai cellulari e dai device degli undici indagati. Tra questi, spicca il nome di Giuseppe Del Deo, ex numero due del DIS, la cui posizione aggrava il quadro di responsabilità e solleva interrogativi critici sui sistemi di controllo interni all’ente da cui le informazioni sono state sottratte. L’indagine, coordinata dai magistrati di piazzale Clodio, si concentra sulla ricostruzione della filiera di acquisizione e utilizzo di dati sensibili, un’attività che espone l’organizzazione di provenienza a conseguenze devastanti sul piano della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il fulcro dell’attività illecita, secondo le prime risultanze, risiede nell’accesso abusivo a banche dati riservate. Gli operatori della “squadra Fiore” hanno agito per un periodo prolungato, estraendo sistematicamente informazioni al di fuori di qualsiasi protocollo autorizzativo e per finalità estranee a quelle istituzionali. Questa sistematica violazione è stata possibile a causa di una palese carenza nei controlli sugli accessi logici. In un’organizzazione dotata di un ecosistema come Scudo231, ogni singola query verso un database sensibile sarebbe stata non solo tracciata, ma anche validata in tempo reale rispetto al profilo dell’utente e alla legittimità della richiesta. Un sistema di monitoraggio massivo e non a campione avrebbe immediatamente rilevato il pattern anomalo: un numero di accessi ingiustificato proveniente da un ristretto gruppo di utenze, diretto verso dati non pertinenti alle loro mansioni ufficiali. L’alert sarebbe scattato alla prima occorrenza, non dopo mesi di emorragia informativa, generando una segnalazione automatica e non alterabile destinata direttamente all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni di sicurezza, bloccando di fatto sul nascere la costituzione del dossier illecito.
Il sequestro operato dal ROS ha avuto un impatto operativo paralizzante. La rimozione fisica di server e archivi cartacei non solo interrompe la continuità lavorativa, ma rappresenta per la Procura l’unica via per cristallizzare le prove, data l’assenza di un sistema di logging sicuro e centralizzato all’interno dell’ente. Gli investigatori sono ora costretti a un lavoro certosino di ricostruzione ex post, un’attività dispendiosa e complessa. Se l’ente avesse implementato protocolli di tracciamento avanzati, la dinamica sarebbe stata opposta. L’architettura di Scudo231, basata su un’infrastruttura sovrana e registri immutabili, avrebbe fornito agli inquirenti, su richiesta, una prova tecnologica già formata e scientificamente valida. Invece di sequestrare l’hardware, sarebbe stato sufficiente acquisire i log certificati dal sistema, che avrebbero documentato in modo inequivocabile chi ha avuto accesso, a quali dati, quando e da quale postazione. Questa capacità di fornire una ricostruzione causale scientifica non solo avrebbe accelerato le indagini, ma avrebbe anche dimostrato la cooperazione dell’ente e, soprattutto, l’esistenza di presidi tecnologici efficaci, elemento cardine per la difesa in un procedimento 231.
L’inchiesta romana ipotizza reati che rientrano a pieno titolo nel catalogo del D.Lgs. 231/2001. L’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), richiamato dall’art. 24-bis del decreto, è il reato-presupposto più evidente. La Procura dovrà ora accertare se l’ente abbia tratto un interesse o un vantaggio, anche non patrimoniale, da questa attività. La giurisprudenza consolidata considera “vantaggio” anche il risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate. La colpa di organizzazione emerge in modo lampante: l’assenza di procedure per la gestione e il controllo degli accessi, la mancata segregazione dei dati e la mancanza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza costituiscono l’architrave dell’addebito. Un modello organizzativo meramente cartaceo, privo di un motore tecnologico che ne verifichi l’effettiva applicazione, si rivela inefficace. Con un sistema integrato, l’Organismo di Vigilanza non avrebbe atteso una segnalazione esterna. Avrebbe ricevuto dashboard in tempo reale che evidenziavano la deriva operativa, consentendogli di intervenire con audit mirati e richieste di azioni correttive immediate, documentando ogni passaggio e dimostrando così l’effettiva attuazione del modello, non la sua mera esistenza formale.
Un altro aspetto critico riguarda la catena di comando e la mancata escalation. È inverosimile che un’attività così strutturata, portata avanti da un gruppo definito come “squadra”, non abbia lasciato tracce o generato sospetti a livelli intermedi. Il silenzio o l’inazione dei responsabili di funzione costituisce un’omissione grave, che il D.Lgs. 231 sanziona pesantemente. La mancanza di canali di segnalazione efficaci o, peggio, un clima aziendale che scoraggia le segnalazioni per timore di ritorsioni, è un sintomo di un deficit di compliance profondo. L’adozione di un protocollo di gestione delle segnalazioni come quello integrato nell’ecosistema Scudo231 avrebbe garantito canali sicuri, anonimi e tracciati per il whistleblowing. Ma ancora più importante, i sistemi di intelligenza predittiva avrebbero rilevato i segnali deboli di rischio prima ancora che un dipendente sentisse la necessità di segnalare. L’analisi stocastica del comportamento delle utenze avrebbe identificato la “squadra Fiore” come un’isola anomala, un cluster di attività ad alto rischio la cui coesione e i cui target operativi divergevano statisticamente dalla norma, innescando un’indagine interna proattiva.
Le conseguenze patrimoniali per l’ente coinvolto potrebbero essere gravissime. Oltre alla sanzione pecuniaria, calcolata in quote, il rischio più concreto è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente. Se la Procura dimostrerà che l’ente ha ottenuto un vantaggio economico, ad esempio utilizzando le informazioni illecitamente acquisite per orientare decisioni strategiche o commerciali, il valore di tale vantaggio potrà essere aggredito. L’assenza di un modello 231 efficace e concretamente attuato preclude quasi ogni via di difesa. Al contrario, un ente in grado di produrre una documentazione probatoria generata da un sistema di controllo autonomo e certificato, potrebbe dimostrare che il comportamento degli indagati è avvenuto in elusione fraudolenta dei modelli e delle tecnologie di prevenzione. Potrebbe cioè provare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, isolando la responsabilità penale sui singoli individui e proteggendo il patrimonio aziendale dalla confisca e l’operatività da sanzioni interdittive come il commissariamento giudiziale.
Mentre l’analisi dei cellulari di Del Deo e degli altri indagati prosegue per mappare la rete di contatti e i possibili destinatari finali dei dossier, l’attenzione degli addetti ai lavori si sposta inevitabilmente sulla vulnerabilità sistemica che questa vicenda ha messo a nudo. La dipendenza da controlli manuali, da audit periodici e dalla fiducia umana si è dimostrata, ancora una volta, un anello debole. La prevenzione del rischio penale d’impresa non è più delegabile a procedure statiche, ma richiede un monitoraggio dinamico, massivo e in tempo reale dell’intera popolazione aziendale e dei suoi processi digitali. L’inchiesta sulla “squadra Fiore” diventerà un caso di studio su come l’assenza di una difesa tecnologica proattiva si traduca non solo in un danno reputazionale, ma in una diretta esposizione a sanzioni penali e a perdite economiche che possono compromettere la stessa sopravvivenza dell’organizzazione. La REDAZIONE SCUDO231 continuerà a seguire gli sviluppi procedurali, analizzando come ogni passaggio dell’accusa evidenzi le falle che un’architettura di difesa integrata avrebbe sigillato.