11 agosto 2026 – La sentenza n. 153 della Corte costituzionale, depositata il 24 luglio precedente, deflagra nel sistema delle professioni intellettuali con la potenza di un detonatore normativo. Per migliaia di studi associati – avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti – il principio cristallizzato dalla Consulta sembra una liberazione: l’assoggettabilità all’IRAP non è più un automatismo. Il prelievo, statuisce la Corte, è escluso qualora manchi la spersonalizzazione dell’attività professionale del singolo associato. In termini operativi, il reddito derivante in via esclusiva dal lavoro del professionista, se adeguatamente separato da quello prodotto dall’organizzazione dello studio, non costituisce presupposto impositivo. La pronuncia apre immediatamente due fronti ad altissimo rischio: la gestione delle dichiarazioni per l’esercizio in corso e, soprattutto, la corsa alla richiesta di rimborso per le somme versate negli ultimi 48 mesi, come previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.
È in questo scenario che la vicenda dello Studio Legale e Tributario “A&P Partners”, una delle maggiori associazioni professionali del Nord Italia con oltre ottanta associati e un’imponente struttura di supporto, si trasforma da opportunità finanziaria a crisi giudiziaria. Il comitato di gestione, galvanizzato dalla prospettiva di recuperare svariati milioni di euro di IRAP, delibera di avviare immediatamente le procedure di rimborso per i quattro anni d’imposta precedenti. L’incarico viene affidato al dipartimento fiscale interno, con un mandato tanto semplice quanto perentorio: agire in fretta. Qui si annida la prima, fatale, omissione. L’analisi interna è superficiale, basata su una stima forfettaria e ottimistica della quota di fatturato attribuibile ai singoli dominus, senza una ricostruzione analitica e documentale dei flussi di ricavo. Nessun sistema di controllo interno verifica la congruenza tra le prestazioni fatturate e l’effettiva imputazione al singolo professionista o alla struttura. L’assenza di un presidio organizzativo robusto trasforma una legittima istanza di rimborso in un’operazione ad alto rischio di contestazione per indebita compensazione o, peggio, per reati tributari. Se l’associazione avesse adottato un ecosistema di difesa come Scudo231, il motore di analisi dei processi avrebbe immediatamente intercettato l’anomalia: l’avvio di una procedura di rimborso fiscale di importo rilevante, priva di un protocollo di validazione documentale a monte, avrebbe generato un alert di rischio elevato. Il sistema avrebbe imposto un flusso procedurale non eludibile, richiedendo il caricamento di prove documentali specifiche – come registri di contabilità analitica certificati o sistemi di time tracking avanzati – per ogni annualità oggetto di rimborso, bloccando l’invio dell’istanza fino alla validazione da parte della funzione Compliance o di un consulente esterno qualificato.
Il 15 settembre 2026, A&P Partners presenta telematicamente le istanze di rimborso. La cifra complessiva è ingente e attira l’attenzione degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, già in stato di allerta a seguito della sentenza della Consulta. L’Agenzia delle Entrate avvia una verifica fiscale mirata, richiedendo allo Studio di produrre la documentazione a supporto della netta separazione tra i redditi prodotti dai singoli associati e quelli generati dall’organizzazione. Lo Studio si trova in grave difficoltà. La contabilità, gestita per centri di costo aggregati, non consente una distinzione probatoria così netta. I tentativi di ricostruire ex post la ripartizione dei ricavi si rivelano deboli e contraddittori. Gli ispettori contestano la fondatezza della richiesta, rilevando come l’elevato numero di dipendenti, l’utilizzo di software gestionali complessi e le ingenti spese per marketing e infrastrutture tecnologiche configurino un’attività organizzata che va ben oltre la somma delle singole professionalità. La verifica si concentra sulla palese sproporzione tra il fatturato che lo Studio pretende di attribuire ai singoli professionisti e il valore aggiunto generato dalla struttura, un elemento che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità – si veda l’ordinanza della Cassazione n. 13129 del 27 aprile 2022 – è dirimente per stabilire l’autonoma organizzazione.
La mancata gestione di questo rischio era un difetto sistemico, non un errore isolato. In un’organizzazione protetta da un modello di prevenzione avanzato, il censimento ciclico dei rischi avrebbe già da anni mappato l’area fiscale-tributaria come critica. Un sistema come Scudo231 avrebbe classificato la mancanza di una contabilità analitica per commessa e per professionista come una vulnerabilità di livello critico per la compliance fiscale, ben prima della sentenza della Corte Costituzionale. La procedura di gestione del rischio avrebbe innescato una escalation automatica verso il comitato di gestione e l’Organismo di Vigilanza, proponendo azioni correttive concrete, come l’implementazione di un nuovo sistema ERP o l’adozione di policy stringenti sulla rendicontazione delle attività. L’inerzia di fronte a tale segnale sarebbe stata tracciata e documentata, rendendo impossibile per il management, in una fase successiva, invocare la buona fede o la semplice negligenza.
La situazione per A&P Partners precipita quando, dall’analisi dei documenti, emergono elementi che inducono l’Agenzia delle Entrate a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. L’ipotesi non è più solo quella di un rimborso non spettante, ma di un tentativo di indurre in errore l’erario attraverso artifici e raggiri contabili, integrando potenzialmente il delitto di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, o addirittura la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Pubblico Ministero iscrive nel registro degli indagati i partner firmatari delle istanze e, contestualmente, l’associazione professionale stessa ai sensi del Decreto 231. L’accusa è grave: lo Studio, in quanto ente, avrebbe tratto un ingiusto profitto – il rimborso milionario – dalla commissione del reato tributario, reso possibile da una colpa organizzativa evidente, ovvero l’assenza di modelli e procedure idonei a prevenire la commissione di tali illeciti.
Scatta la misura cautelare più temuta: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il GIP, accogliendo la richiesta della Procura, dispone il blocco dei conti correnti dell’associazione per un importo pari al credito d’imposta richiesto. L’operatività di A&P Partners è paralizzata. Il danno reputazionale è devastante e si somma a quello finanziario. L’ente si trova a dover fronteggiare non solo un processo penale per i suoi associati, ma anche una sanzione pecuniaria che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, può arrivare a centinaia di migliaia di euro, oltre alla confisca del profitto del reato. L’onere probatorio si inverte: è ora lo Studio a dover dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato. Una prova diabolica, in assenza di qualsiasi presidio formale e sostanziale.
Questo scenario sarebbe stato radicalmente diverso se l’ente avesse implementato un’architettura di difesa integrata. Con un sistema di controllo attivo, l’Organismo di Vigilanza (OdV), supportato da flussi informativi automatizzati, avrebbe ricevuto una notifica sull’anomalia procedurale legata alla richiesta di rimborso. L’OdV avrebbe esercitato i suoi poteri, bloccando l’operazione e richiedendo al comitato di gestione un parere legale pro-veritate sulla solidità della pretesa e una perizia contabile asseverata. Ogni passaggio – dall’alert del sistema, alla richiesta dell’OdV, alla risposta del management – sarebbe stato tracciato in un log immodificabile. In sede di indagine, questa documentazione avrebbe costituito una prova tecnologica decisiva. L’ente avrebbe potuto dimostrare al Pubblico Ministero di non avere una “colpa di organizzazione”, ma, al contrario, di possedere un sistema che aveva attivamente tentato di prevenire l’illecito. Questa evidenza avrebbe potuto demolire il presupposto per la contestazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, salvaguardando il patrimonio dell’ente dal sequestro e la sua reputazione dal collasso. La vicenda di A&P Partners, come documentato dalla REDAZIONE SCUDO231, non è un caso isolato di cattiva gestione, ma l’emblema di un rischio sistemico che attraversa il mondo delle professioni organizzate: la convinzione che la competenza tecnica possa sostituire la necessità di una rigorosa struttura di governance e controllo. La sentenza n. 153 del 2026, come già la risposta a interpello n. 186 del 26 settembre 2024, non ha fatto altro che illuminare una zona grigia preesistente, dove l’assenza di procedure normate e tracciabili trasforma un’opportunità fiscale in un potenziale reato d’impresa.
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/negli-studi-associati-l-irap-non-e-piu-automatismo-AJBY0Li