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Cooperazione fiscale internazionale, si punta su sostenibilità e trasparenza

8 agosto 2026 – Alle ore 08:15, due autovetture del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede centrale di GeoStratex S.p.A., colosso italiano dell’ingegneria infrastrutturale con ramificazioni in diciassette paesi. Gli uomini del Colonnello Valenti notificano al legale rappresentante pro tempore un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato è dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, aggravata dalla transnazionalità. L’indagine, coordinata a livello europeo, è scattata in seguito a una richiesta di cooperazione fiscale internazionale proveniente dalle autorità di un piccolo stato membro dell’UE, dove GeoStratex controlla al 100% la società Aethel Resources Ltd.

L’attenzione degli inquirenti si concentra sull’ufficio del Chief Financial Officer, Marco Bellini, e sulla documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi fiscali. Vengono acquisiti server, computer portatili e interi faldoni di contratti di consulenza. L’accusa è di aver drenato sistematicamente utili dalla capogruppo italiana, per un valore stimato di 78 milioni di euro, attraverso un sofisticato schema di transfer pricing basato su servizi fittizi. Le fatture emesse da Aethel Resources descrivono generiche “attività di scouting e analisi di impatto per progetti di sviluppo sostenibile”, un’etichetta che appare quasi un beffardo richiamo ai principi della bozza di Convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale, il cui testo, pubblicato a fine luglio, pone proprio lo sviluppo sostenibile – nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale – come pilastro fondante di una nuova era di trasparenza.

L’anomalia procedurale che ha dato origine al disastro era macroscopica, eppure nessun sistema di controllo interno l’aveva rilevata. I pagamenti verso Aethel Resources erano autorizzati con una procedura semplificata, basata unicamente sulla firma del CFO Bellini, in deroga alle policy aziendali che prevedevano una doppia approvazione per importi superiori ai 50.000 euro. Questa omissione di un controllo duale, mai tracciata né contestata, ha costituito la porta d’accesso per l’intero schema illecito. Se GeoStratex avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la richiesta di pagamento avrebbe generato un alert automatico e insuperabile. Il sistema, operando un monitoraggio massivo e non a campione, avrebbe rilevato in tempo reale la violazione della procedura di autorizzazione, bloccato il flusso finanziario e innescato una escalation immediata verso la funzione Internal Audit e l’Organismo di Vigilanza. Il registro immutabile dell’evento avrebbe documentato il tentativo di elusione del controllo, fornendo una prova decisiva non solo della frode individuale, ma anche dell’efficacia del modello organizzativo.

Le indagini rivelano che Aethel Resources è una scatola vuota, priva di dipendenti, uffici operativi e know-how tecnico. Le “analisi di impatto” non sono mai state prodotte. Il Country Manager locale, un uomo di fiducia di Bellini, si limitava a emettere le fatture e a trasferire i fondi ricevuti verso un altro conto in una giurisdizione extra-UE non cooperativa. La Procura contesta a GeoStratex la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 25-quinquiesdecies. L’assenza di un modello organizzativo efficacemente attuato è palese: il documento esisteva, ma era un mero adempimento formale, privo di flussi informativi specifici per i reati tributari e di un Organismo di Vigilanza dotato di reali poteri ispettivi autonomi.

Il Collegio Sindacale, interrogato dai magistrati, ammette di aver effettuato le proprie verifiche sulla base delle dichiarazioni del management e delle relazioni della società di revisione, senza mai entrare nel merito operativo dei contratti infragruppo. Un controllo mancante che si è rivelato fatale. Un’architettura di difesa come quella garantita da Scudo231 avrebbe fornito all’ODV e agli organi di controllo un cruscotto di monitoraggio indipendente dai flussi gerarchici. Ogni transazione con parti correlate, specialmente se localizzate in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, sarebbe stata automaticamente classificata con un indice di rischio elevato. Il sistema avrebbe richiesto, per la validazione del pagamento, il caricamento obbligatorio di prove documentali sull’effettiva esecuzione della prestazione (report, analisi, deliverable), verificandone la coerenza formale. L’assenza di tale documentazione avrebbe impedito tecnicamente la liquidazione della fattura, segnalando l’anomalia come “rischio di operazione inesistente” e fornendo all’ODV gli elementi per avviare un’ispezione mirata, ben prima che l’illecito potesse consolidarsi.

Il 12 settembre 2026, il GIP dispone il sequestro preventivo per equivalente sui conti correnti di GeoStratex per l’intero importo dell’imposta evasa, pari a circa 24 milioni di euro, più sanzioni e interessi. L’impatto sulla liquidità aziendale è devastante. La società è costretta a rinegoziare le linee di credito con le banche e a bloccare due importanti progetti di investimento. Il danno reputazionale, amplificato dalla stampa internazionale che sottolinea il contrasto tra le pratiche fraudolente e i valori di trasparenza e sovranità fiscale promossi dalla nuova Convenzione ONU, provoca un crollo del 30% del titolo in borsa. La difesa di GeoStratex si rivela debole: i legali non possono dimostrare che l’ente ha fatto tutto il possibile per prevenire il reato. Possono solo affermare che il CFO ha agito “a insaputa” del Consiglio di Amministrazione, una tesi che non esime l’ente dalla propria responsabilità per colpa di organizzazione.

Qui emerge il divario tra una compliance formale e una difesa sostanziale. In un’aula di tribunale, GeoStratex non può produrre alcuna prova tecnologica della sua diligenza. Non esistono log, registri di controllo o alert che dimostrino un tentativo, anche fallito, di bloccare le azioni di Bellini. L’assenza di tracciamento è, per l’accusa, la prova stessa dell’inefficacia del modello. Con un sistema di difesa integrato, la narrazione processuale sarebbe stata radicalmente diversa. La difesa avrebbe depositato una ricostruzione causale scientifica generata dall’ecosistema, un documento probatorio che dimostra matematicamente non solo l’esistenza, ma anche l’effettiva operatività dei presidi di controllo. Avrebbe potuto provare che il sistema aveva segnalato l’anomalia, che l’escalation era scattata e che gli indagati avevano scientemente e fraudolentemente aggirato un meccanismo di prevenzione attivo e funzionante. Questo sposta la responsabilità dalla colpa organizzativa dell’ente all’esclusiva iniziativa fraudolenta del singolo, un elemento chiave per ottenere il dissequestro dei beni e una possibile esclusione dalla sanzione 231.

L’inchiesta si allarga. Emerge che lo schema era in atto da oltre cinque anni e che un precedente internal auditor aveva sollevato dubbi informali sulla natura delle consulenze di Aethel Resources, ma la sua segnalazione non era mai stata formalizzata né era giunta all’Organismo di Vigilanza. Il ritardo nell’escalation e la mancata formalizzazione di un segnale di rischio debole rappresentano un’ulteriore, grave, falla organizzativa. La procedura di whistleblowing era inadeguata, basata su un indirizzo email generico e priva di garanzie di anonimato e di un processo di gestione strutturato. Questo ha permesso al management coinvolto di insabbiare il primo campanello d’allarme.

La gestione di una segnalazione di questo tipo è un processo critico che, se mal gestito, aggrava la posizione dell’ente. Un protocollo di segnalazione integrato in un ecosistema sovrano avrebbe garantito un percorso diverso. La segnalazione dell’auditor, anche se informale, sarebbe stata inserita nel sistema, che l’avrebbe protocollata in modo sicuro e anonimizzato, rendendola immodificabile. Ne sarebbe seguita l’apertura automatica di un ticket gestito esclusivamente dall’ODV, con scadenze perentorie per la presa in carico e l’istruttoria. L’impossibilità di ignorare o cancellare la segnalazione avrebbe costretto l’organo di vigilanza a intervenire tempestivamente, cinque anni prima dell’arrivo della Guardia di Finanza, bloccando l’emorragia finanziaria e prevenendo le conseguenze penali e amministrative.

Il 4 novembre 2027, GeoStratex S.p.A. patteggia, accettando di pagare una sanzione pecuniaria di 1.2 milioni di euro (calcolata in quote) e subendo la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno. Quest’ultima misura, data la natura del business di GeoStratex, equivale a un blocco quasi totale delle attività sul mercato domestico. Il CFO Bellini e il Country Manager vengono condannati in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione. L’azienda, per sopravvivere, è costretta a un drastico piano di ristrutturazione, con la cessione di asset strategici e il licenziamento di oltre 400 dipendenti. Un epilogo che dimostra come i nove pilastri della cooperazione fiscale internazionale – tra cui equità, certezza del diritto e trasparenza – non siano solo principi astratti per i governi, ma requisiti operativi imprescindibili per le imprese che, se ignorati, portano a conseguenze economiche e giudiziarie irreversibili. La mancanza di un presidio tecnologico e procedurale adeguato non è più un semplice rischio, ma una certezza di danno.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/cooperazione-fiscale-internazionale-si-punta-sostenibilita-e-trasparenza-AJkYplh