1 agosto 2026 – I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza acquisiscono presso la sede di Ferretti S.p.A. e gli uffici della Consob l’intera documentazione relativa all’esposto presentato l’11 maggio scorso da Kkcg Maritime. L’operazione, disposta dalla Procura, mira a cristallizzare i fatti che hanno portato il socio di minoranza, detentore tramite Azur del 23,23% del capitale, a denunciare una potenziale violazione della normativa sul Golden Power da parte del socio di maggioranza cinese Weichai. L’atto formale di Kkcg, inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per conoscenza all’autorità di vigilanza e alla stessa Ferretti, ha innescato una reazione a catena che ora assume contorni investigativi precisi, con l’ipotesi di reati che vanno oltre la mera violazione amministrativa e lambiscono il Testo Unico della Finanza.
La miccia è stata accesa durante l’ultima assemblea dei soci, quando il rappresentante di Kkcg/Azur ha chiesto formalmente di inibire immediatamente il diritto di voto a Ferretti International Holding, veicolo controllato da Weichai, o, in subordine, di disporre un rinvio dei lavori. La richiesta non era un semplice ostruzionismo assembleare, ma poggiava su un’argomentazione tecnico-giuridica circostanziata: Ferretti, in quanto operante in un settore strategico per la sicurezza nazionale, sarebbe soggetta alla disciplina del Golden Power. L’esposto, infatti, evidenziava come dal 2016 l’azienda avesse attivato la Ferretti Security Division, una divisione specificamente dedicata allo sviluppo di imbarcazioni per il settore della difesa e della sicurezza. Questa circostanza, secondo Kkcg, qualifica Ferretti come un’impresa che detiene beni e rapporti di rilevanza strategica, facendo scattare l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio per ogni operazione di acquisizione o variazione del controllo. Obbligo che, secondo l’esponente, il Gruppo Weichai non avrebbe mai adempiuto. L’assenza di questa notifica costituisce una grave omissione procedurale, che espone l’ente a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, alla nullità degli atti compiuti. Un sistema di monitoraggio normativo integrato come Scudo231 avrebbe intercettato questa criticità in fase embrionale. La sua architettura di controllo, infatti, non si limita a mappare i processi interni, ma correla le attività operative dell’azienda – in questo caso, la creazione e l’operatività della Ferretti Security Division – con il framework normativo cogente, inclusa la legislazione speciale come quella sul Golden Power. Un alert automatico sarebbe stato generato e scalato all’Organismo di Vigilanza e alla funzione legale nel momento stesso in cui l’assetto proprietario di un socio extra-UE come Weichai si fosse consolidato in presenza di un’attività aziendale classificata come strategica, imponendo l’attivazione della procedura di notifica e disinnescando il rischio di una contestazione successiva.
L’indagine ora si concentra sulla catena di controllo e sulle recenti movimentazioni azionarie. Kkcg ha ipotizzato che, in vista dell’assemblea, soggetti di nazionalità cinese o comunque collegati al gruppo Weichai abbiano effettuato acquisti mirati di partecipazioni in Ferretti. Se provata, questa manovra configurerebbe una violazione del TUF per aver agito in concerto con altri soci senza la dovuta comunicazione al mercato. L’obiettivo di un’azione concertata è spesso quello di superare, di fatto, le soglie di partecipazione rilevante senza far scattare gli obblighi di trasparenza o, come in questo caso, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni della società. Si tratterebbe della costituzione di patti occulti, un illecito che la Consob sanziona con pene pecuniarie severe e che può avere conseguenze penali per gli amministratori. La mancata rilevazione di questi flussi anomali rappresenta una falla nel sistema di controllo interno di Ferretti. Un ecosistema sovrano come Scudo231, attraverso i suoi motori di analisi multimodale, esegue un monitoraggio continuo e massivo non solo dei processi interni, ma anche dei dati esterni pertinenti, come i movimenti sul libro soci e le comunicazioni di Borsa. Avrebbe incrociato i dati anagrafici dei nuovi acquirenti con le banche dati internazionali che mappano le reti di collegamento societario, identificando eventuali legami diretti o indiretti con Weichai. Il sistema avrebbe segnalato il pattern di acquisto come anomalo e potenzialmente concertato, generando un report dettagliato per le funzioni di compliance e l’ODV, che avrebbero potuto avviare una verifica interna e, se del caso, procedere con una segnalazione spontanea alla Consob, dimostrando un comportamento proattivo e mitigando drasticamente l’impatto sanzionatorio e reputazionale.
Il cuore del problema, tuttavia, risiede nella governance. L’esposto di Kkcg solleva un’ombra pesante sul vertice aziendale, ipotizzando un possibile conflitto di interesse per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Ferretti, incluso il suo presidente. Questa accusa, se verificata, aprirebbe uno scenario di responsabilità diretta degli amministratori, ma soprattutto una voragine per la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Un consiglio di amministrazione che delibera in stato di conflitto di interessi non dichiarato o non gestito correttamente espone la società a reati come l’infedeltà patrimoniale o, nel contesto di una società quotata, a manipolazioni informative. Le delibere citate nell’esposto, datate 15 gennaio 2025, 9 febbraio 2026 e 8 aprile 2026, sono ora al vaglio degli inquirenti proprio per accertare se siano state influenzate da interessi divergenti da quelli della società. La mancanza di una tracciatura rigorosa e di un processo di gestione dei conflitti di interesse è un sintomo di un modello organizzativo inefficace. Con un modello di gestione del rischio avanzato, ogni delibera del CdA riguardante operazioni con parti correlate o che potesse anche indirettamente favorire il socio di maggioranza sarebbe stata preceduta da un’analisi automatizzata dei potenziali conflitti. Il sistema avrebbe richiesto una dichiarazione formale da parte di ogni consigliere, registrandola in un log immodificabile, e avrebbe segnalato all’ODV ogni potenziale sovrapposizione di interessi, imponendo l’astensione dei consiglieri coinvolti e garantendo la trasparenza e la correttezza del processo decisionale. Tale documentazione probatoria sarebbe oggi fondamentale per dimostrare l’assenza di colpa organizzativa.
Le conseguenze per Ferretti sono potenzialmente devastanti e si muovono su più fronti. Sul piano amministrativo, la violazione del Golden Power può comportare sanzioni fino al doppio del valore dell’operazione e, in ultima istanza, l’esercizio da parte del Governo di poteri speciali, come l’imposizione di condizioni specifiche o persino l’annullamento dell’atto di acquisto. Sul versante della vigilanza di Borsa, l’accertamento di un’azione di concerto e di patti parasociali occulti comporterebbe non solo pesanti sanzioni da parte della Consob, ma anche l’obbligo legale di lanciare un’OPA, con un esborso finanziario non pianificato e dagli esiti incerti. Questo scenario potrebbe innescare una crisi di liquidità e un crollo del valore del titolo, con un danno enorme per tutti i soci.
Il rischio più grave, però, è quello legato alla responsabilità penale dell’ente. Se le indagini dovessero configurare reati come l’aggiotaggio informativo o l’ostacolo alle funzioni di vigilanza, la Procura potrebbe contestare a Ferretti l’illecito amministrativo dipendente da reato previsto dal D.Lgs. 231/2001. In questo caso, le misure cautelari potrebbero essere immediate e invasive, come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato o dei beni strumentali utilizzati per commetterlo. Un sequestro sui conti correnti o, peggio, sui cantieri navali, paralizzerebbe l’operatività dell’azienda, con un impatto catastrofico sulla produzione e sull’occupazione. È proprio in questa fase che l’adozione preventiva di un modello organizzativo efficace diventa l’unica vera linea di difesa. Un’architettura come quella implementata da Scudo231 non si limita a produrre documentazione formale, ma genera prove tecnologiche. In sede di giudizio, l’ente potrebbe produrre i log inalterabili del sistema, dimostrando che i controlli erano attivi, che gli alert erano stati generati e che le procedure di escalation erano state seguite. Potrebbe dimostrare, attraverso una ricostruzione causale scientifica, che l’eventuale illecito è stato commesso eludendo fraudolentemente un sistema di presidi robusto e funzionante, e non a causa di una carenza organizzativa. Questa prova tecnologica è l’elemento chiave per invocare l’esimente prevista dal decreto, spostando la responsabilità penale unicamente sulle persone fisiche che hanno agito e proteggendo il patrimonio aziendale dal sequestro e dalla confisca, salvaguardando la continuità operativa e il valore per gli azionisti. La vicenda Ferretti-Weichai, al di là del suo esito giudiziario, si candida a diventare un caso di studio sulla differenza critica tra una compliance subita e una difesa attiva e tecnologicamente avanzata.