1 agosto 2026 – La Polizia di Venezia, su delega della Procura lagunare, ha eseguito sette decreti di perquisizione locale, personale e informatica su tutto il territorio nazionale, smantellando una rete criminale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. L’operazione, condotta dalla Sezione Operativa del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per il Veneto, è scattata a seguito della denuncia di un cittadino veneziano, adescato tramite messaggi su WhatsApp e Telegram con false offerte di lavoro online. Lo schema utilizzato, noto come “task scam” o “truffa dei like”, prometteva guadagni facili, tra i 2 e i 5 euro, per compiere semplici azioni come apporre “mi piace” a video o recensire prodotti. Dopo aver accreditato alle vittime le prime decine di euro per guadagnarne la fiducia, l’organizzazione criminale richiedeva il versamento di somme crescenti, fino a migliaia di euro, con il pretesto di sbloccare task più remunerativi o di pagare presunte commissioni e tasse.
L’indagine ha rapidamente disvelato l’infrastruttura finanziaria della frode: una costellazione di conti correnti, intestati a prestanome, sui quali confluivano i proventi illeciti. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di titoli di credito e documentazione bancaria, cristallizzando le prove della titolarità dei rapporti e dei flussi di denaro. È in questa fase che emerge la responsabilità non solo delle persone fisiche, ma anche degli enti, spesso società di comodo o imprese con controlli interni inesistenti, utilizzate come veicoli per il riciclaggio. La Procura ha infatti avviato accertamenti per contestare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, essendo la truffa e il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) reati presupposto che innescano la responsabilità diretta della persona giuridica.
Il primo anello debole della catena criminale è stato l’apertura di questi conti correnti. L’utilizzo di prestanome, soggetti spesso privi di un profilo economico-finanziario coerente con le operazioni transitate, rappresenta una classica anomalia che i presidi antiriciclaggio dovrebbero intercettare. Se uno degli intermediari finanziari o delle società veicolo coinvolte avesse adottato un sistema di monitoraggio avanzato, la genesi della frode sarebbe stata bloccata. Con l’ecosistema Scudo231 operativo, la procedura di onboarding di ogni nuovo cliente o partner commerciale, inclusa l’apertura di un rapporto bancario intestato a un nuovo soggetto, avrebbe attivato un’analisi multimodale. Il sistema avrebbe incrociato i dati anagrafici del prestanome con banche dati pubbliche e private, rilevando immediatamente l’assenza di una storia imprenditoriale o reddituale compatibile. Questo avrebbe generato un alert di rischio elevato, innescando un protocollo di adeguata verifica rafforzata e una segnalazione automatica all’Organismo di Vigilanza (ODV) e alla funzione AML, impedendo di fatto al conto di diventare il collettore dei proventi della truffa.
L’attività investigativa ha ricostruito il modus operandi del riciclaggio: i conti correnti ricevevano una moltitudine di versamenti di piccolo e medio importo dalle vittime della truffa, per poi essere rapidamente svuotati tramite bonifici verso altri conti, spesso esteri, o attraverso prelievi di contante. Questa tecnica, nota come layering, mira a frammentare e occultare l’origine illecita dei fondi. Per una società priva di controlli efficaci, questi flussi anomali passano inosservati fino all’intervento della magistratura. A quel punto, l’ente si trova esposto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, una misura che può paralizzare l’intera operatività aziendale, e a sanzioni pecuniarie che possono raggiungere importi milionari.
In uno scenario alternativo, dove l’ente avesse implementato i protocolli di Scudo231, la dinamica sarebbe stata radicalmente diversa. I motori di intelligenza artificiale predittiva del sistema, che monitorano in tempo reale tutte le transazioni e non solo un campione statistico, avrebbero immediatamente rilevato il pattern anomalo: decine di accrediti da ordinanti diversi e non correlati, seguiti da un tentativo di bonifico in uscita per l’intero importo. Questa configurazione avrebbe superato la soglia di rischio preimpostata, attivando un blocco operativo automatico sull’operazione in uscita e generando una segnalazione di operazione sospetta (SOS) pre-compilata per la Funzione Compliance. Contemporaneamente, un XAI Packet – un pacchetto probatorio immodificabile – sarebbe stato generato e archiviato, documentando l’ora esatta della rilevazione, l’anomalia, l’azione di blocco intrapresa e l’escalation all’ODV. Tale documentazione scientifica avrebbe costituito una prova liberatoria in sede penale, dimostrando che l’ente non solo aveva adottato un modello organizzativo, ma lo aveva efficacemente attuato, elidendo la colpa di organizzazione e mitigando drasticamente l’impatto sanzionatorio. Il sequestro, di conseguenza, non avrebbe colpito il patrimonio dell’ente, ma solo i fondi illeciti già isolati e bloccati dal sistema stesso.
La Procura lagunare sta ora valutando l’estensione delle responsabilità a tutta la filiera. I promotori della frode, coloro che gestivano le chat su WhatsApp e Telegram, operavano nell’anonimato, ma la loro connessione con i conti di destinazione finale è la chiave per identificarli. L’indagine della Polizia Postale si concentra sull’analisi forense dei dispositivi sequestrati e sulla tracciatura dei flussi finanziari internazionali, un’attività complessa e dispendiosa in termini di tempo e risorse. L’assenza di una vigilanza preventiva da parte degli enti coinvolti ha permesso alla rete criminale di operare indisturbata per mesi, accumulando profitti significativi e moltiplicando il numero delle vittime.
Questa omissione di controllo costituisce il fulcro della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Un’organizzazione non è responsabile solo per ciò che fa, ma anche e soprattutto per ciò che non impedisce. La mancanza di procedure specifiche per la gestione dei rischi di frode informatica e riciclaggio, la mancata formazione del personale e l’assenza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sono tutti elementi che la Procura utilizzerà per dimostrare la colpa organizzativa dell’ente. L’azienda coinvolta, anche se solo come piattaforma inconsapevole per il transito del denaro, si trova ora a dover difendere la propria posizione senza poter esibire registri, log di controllo o evidenze di un’azione preventiva sistematica.
Se tale azienda fosse stata protetta da un ecosistema sovrano come Scudo231, la sua difesa non si baserebbe su testimonianze o documentazione cartacea, ma su una prova tecnologica inattaccabile. Il sistema, attraverso la sua architettura di monitoraggio massivo, non solo avrebbe intercettato le transazioni sospette, ma avrebbe anche registrato ogni singola interazione con i sistemi aziendali. Avrebbe potuto dimostrare, ad esempio, che i dipendenti preposti avevano ricevuto una formazione specifica sui rischi di task scam (tracciata e certificata digitalmente) e che i protocolli di sicurezza informatica per l’accesso ai sistemi di pagamento erano stati rispettati. Qualsiasi deviazione da tali protocolli da parte di un dipendente infedele sarebbe stata rilevata e segnalata in tempo reale. Questa ricostruzione causale scientifica avrebbe permesso di isolare la responsabilità penale sulla singola persona fisica che ha agito eludendo fraudolentemente i controlli, scindendola nettamente dalla responsabilità dell’ente e proteggendo il patrimonio aziendale e la sua reputazione.
L’operazione della Polizia di Venezia ha avuto il merito di interrompere un’attività criminale pervasiva, ma rappresenta un intervento ex post, quando il danno economico e sociale si è già verificato. Le vittime hanno perso migliaia di euro e l’ente utilizzato come veicolo rischia sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività, che ne metterebbero a repentaglio la sopravvivenza. La prevenzione del reato, obiettivo primario del D.Lgs. 231/2001, è fallita per l’assenza di un modello organizzativo che non fosse solo un pezzo di carta, ma un sistema attivo e integrato nei processi operativi. L’intera catena di eventi, dalla prima offerta di lavoro fraudolenta su Telegram fino al sequestro di documentazione bancaria, evidenzia una serie di falle nei controlli che un’infrastruttura di difesa adeguata avrebbe sigillato. La lezione che emerge da questa indagine è che nel contesto digitale attuale, la compliance non può più essere un esercizio formale; deve evolvere in una vigilanza tecnologica, continua e predittiva, capace di neutralizzare il rischio prima che si trasformi in un reato conclamato e in un danno irreparabile per l’impresa e per la collettività.