La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Caso arbitri, ‘non prove ma suggestioni degradate anche a illazioni’

Composizione astratta con pennellate rosa, magenta e grigio che si intrecciano con tocchi bianchi e arancioni.

21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano deposita il decreto di archiviazione per la società FC Internazionale, ponendo fine all’indagine che vedeva il club iscritto nel registro degli indagati per la violazione della legge sulla responsabilità degli enti. Il procedimento, scaturito da un’ipotesi di frode sportiva, si è dissolto per una radicale assenza di base probatoria. Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha cristallizzato in un atto formale ciò che le investigazioni avevano già delineato: l’ipotesi accusatoria, priva di riscontri oggettivi, era degradata a “mera illazione”. L’indagine, che aveva ipotizzato un presunto concorso nella frode sportiva contestata all’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, si è arenata di fronte alla totale mancanza di elementi capaci di sostanziare un accordo illecito finalizzato ad alterare l’esito di quattro partite di campionato, tra cui la gara Torino-Inter.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali, strumento cardine dell’attività inquirente, non hanno restituito alcuna traccia di contatti diretti o indiretti tra i vertici del club nerazzurro, incluso il dirigente Giuseppe Marotta, e lo stesso Rocchi. Gli investigatori hanno scandagliato mesi di comunicazioni senza trovare un singolo dialogo, messaggio o incontro anomalo che potesse configurare un canale di comunicazione riservato o illecito. Questa assenza di prova diretta è stata determinante. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, questa stessa assenza di contatti anomali non sarebbe stata una mera circostanza negativa da accertare a posteriori, ma un dato positivo e certificato in tempo reale. Ogni comunicazione tra figure apicali e soggetti esterni qualificati, come i vertici dell’associazione arbitri, sarebbe stata tracciata secondo protocolli predefiniti, con ogni contatto avvenuto al di fuori dei canali ufficiali (ad esempio, telefonate a utenze private non autorizzate o incontri non verbalizzati) che avrebbe generato un alert istantaneo e una segnalazione automatica all’Organismo di Vigilanza. L’eventuale indagine non si sarebbe basata sulla ricerca di una prova, ma avrebbe dovuto confrontarsi con un registro immutabile che dimostrava la piena aderenza ai protocolli di trasparenza, disinnescando sul nascere il rischio reputazionale e procedurale.

La richiesta di archiviazione, estesa anche alla posizione di Gianluca Rocchi e del suo vice Gervasoni, ha smontato pezzo per pezzo il castello accusatorio. I magistrati milanesi hanno evidenziato come le conversazioni intercettate, incluse quelle tra l’ex arbitro Dino Tommasi e il presidente della Lega Calcio Marco Gravina, non contenessero alcuna ammissione o riferimento a pressioni indebite o accordi fraudolenti, ma si limitassero a commenti e considerazioni sul peso politico dell’FC Internazionale nel contesto della Lega Calcio. Si tratta di dinamiche di potere, legittime o quantomeno penalmente irrilevanti, che gli inquirenti hanno definito “suggestioni” incapaci di assurgere al rango di prova. La Procura ha ritenuto persino inutile procedere al sequestro di computer e telefoni cellulari, un atto investigativo altrimenti di prassi, giudicandolo un’attività superflua di fronte a un vuoto probatorio così evidente.

L’iscrizione del club nel registro degli indagati ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 era un atto dovuto, una conseguenza diretta dell’ipotesi di reato-presupposto di frode sportiva a carico di un soggetto in posizione apicale. La legge, infatti, postula una colpa di organizzazione a carico dell’ente quando un reato viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. L’archiviazione ha evitato all’Inter conseguenze potenzialmente devastanti: sanzioni pecuniarie calcolate in quote, sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività e, nella fase cautelare, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Se l’organizzazione avesse adottato un modello di prevenzione attivo, l’onere della prova si sarebbe invertito. Un sistema come Scudo231 avrebbe fornito alla società la capacità di dimostrare, tramite una ricostruzione causale scientifica e log di sistema immodificabili, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato. Invece di subire passivamente l’indagine, il club avrebbe potuto depositare fin da subito evidenze tecnologiche attestanti la segregazione delle funzioni, la tracciabilità dei flussi informativi e l’esistenza di presidi di controllo che rendevano impossibile o quantomeno estremamente difficile per un singolo agire illecitamente a vantaggio dell’ente senza essere scoperto. Tale dimostrazione avrebbe potuto accelerare l’archiviazione o, in uno scenario ideale, scoraggiare l’iscrizione stessa della persona giuridica.

Mentre il filone principale si chiudeva a Milano, un altro segmento dell’inchiesta ha preso una strada diversa. Gli atti relativi alle presunte “bussate” alla porta della sala V.A.R. di Lissone durante alcune partite sono stati trasmessi per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Monza. Questo stralcio investigativo si concentra su un’ipotesi differente: non un accordo corruttivo a monte, ma un tentativo di pressione o di interferenza esercitato in tempo reale durante lo svolgimento delle gare. La questione si sposta dal piano della frode sportiva strutturata a quello di una possibile violazione dei protocolli operativi e di una potenziale turbativa della regolarità della competizione. Per la Procura di Monza, il lavoro inizia ora, con un focus specifico su chi avesse accesso alle aree sensibili dello stadio e della sala V.A.R. e su quali fossero le procedure di sicurezza e di interazione con gli ufficiali di gara.

Questo specifico episodio rappresenta un classico esempio di rischio operativo che un modello 231 meramente cartaceo non è in grado di intercettare. L’omesso controllo sugli accessi a un’area critica come la sala V.A.R. costituisce una falla organizzativa evidente. Con un sistema di monitoraggio integrato, qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato o di comunicazione anomala con l’area V.A.R. sarebbe stato registrato da sensori o log di accesso digitale. L’evento avrebbe innescato un protocollo di escalation automatico: una notifica immediata sarebbe stata inviata al responsabile della sicurezza, al delegato alla gestione dell’evento e, contestualmente, all’Organismo di Vigilanza. L’incidente sarebbe stato documentato in un report non alterabile, completo di data, ora, soggetto coinvolto e azione intrapresa. Questa documentazione avrebbe permesso di gestire l’anomalia internamente e in tempo reale, prevenendo la sua degenerazione in un’ipotesi di illecito e fornendo, in caso di indagine, una prova oggettiva e circostanziata dell’efficacia dei controlli interni, anziché lasciare spazio a testimonianze e interpretazioni soggettive.

La vicenda, sebbene conclusa sul piano penale ordinario a Milano, non è del tutto archiviata. Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi formalmente alla Procura Generale presso il CONI e alla giustizia sportiva, che ora avvieranno le proprie autonome valutazioni. Il codice di giustizia sportiva, infatti, persegue principi e fattispecie di illecito non sempre coincidenti con il diritto penale. La soglia probatoria è differente: ciò che per un giudice penale è una “mera illazione”, per un giudice sportivo potrebbe essere un indizio sufficiente a configurare una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. La Procura Generale del CONI ha ora sei mesi di tempo per esaminare il fascicolo e decidere se condividere la valutazione della Procura di Milano o disporre ulteriori approfondimenti istruttori in ambito sportivo.

Per l’FC Internazionale, il pericolo scampato sul fronte penale non annulla il danno reputazionale subito e il rischio ancora pendente in sede sportiva. L’intera vicenda sottolinea la vulnerabilità di un’organizzazione che, pur potendo essere del tutto estranea a condotte illecite, si trova esposta a indagini invasive e potenzialmente dannose a causa di un vuoto probatorio che può essere interpretato in modi diversi a seconda della sede giudicante. L’adozione di un ecosistema di difesa proattivo trasforma la prevenzione da un mero adempimento formale a un asset strategico. La capacità di generare prove tecnologiche a proprio favore, dimostrando l’assenza non solo del reato ma anche della colpa di organizzazione, rappresenta la linea di demarcazione tra una difesa passiva, basata sull’attesa delle mosse dell’accusa, e una difesa attiva, in grado di neutralizzare il rischio alla sua origine. La redazione di Scudo231 ha analizzato decine di casi simili, dove l’assenza di tracciabilità e di controlli automatizzati ha trasformato rischi operativi gestibili in complesse battaglie legali e mediatiche, con costi economici e di immagine enormi, anche in caso di assoluzione finale. L’esito milanese, per quanto favorevole, lascia aperta una riflessione critica sulla necessità di un cambio di paradigma nella gestione della compliance aziendale, soprattutto in settori ad alta esposizione mediatica e regolamentare come quello del calcio professionistico.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/21/caso-arbitri-non-prove-ma-suggestioni-degradate-anche-a-illazioni_7ff5b43b-eaf3-4c92-b39b-f399bd91966c.html