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‘Lavoratori sfruttati per costruire il consolato Usa’, il manager non risponde a gip

18 luglio 2026 – Ulas Demir, manager della branch italiana di Caddell Construction Co. Llc, viene bloccato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro mentre si appresta a superare i controlli di sicurezza dell’aeroporto di Orio al Serio. Il suo biglietto è di sola andata per Istanbul. Il fermo, eseguito su richiesta della pm di Bergamo Raffaella Latorraca, non è un evento improvviso, ma il culmine di un’indagine che ha scoperchiato un sistema di sfruttamento sistematico nel cuore di Milano, nel cantiere da 200 milioni di dollari per il nuovo consolato americano di piazzale Accursio. Tre giorni dopo, davanti al gip di Bergamo, Demir si avvale della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarazioni spontanee che non scalfiscono il quadro accusatorio. Il giudice convalida il fermo e dispone la misura più severa: la custodia cautelare in carcere.

L’accusa, formalizzata dai pubblici ministeri milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici, è pesantissima: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reati che configurano la responsabilità diretta dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. I fatti emersi dalle decine di verbali raccolti dagli investigatori descrivono una condizione definita dagli stessi inquirenti come “paraschiavismo”. Operai, principalmente di nazionalità indiana, venivano reclutati attraverso una società intermediaria turca, alla quale erano costretti a versare una tangente di circa 5.000 euro solo per ottenere un posto di lavoro. Questa prima, macroscopica anomalia nella catena di fornitura del personale sarebbe stata intercettata istantaneamente da un ecosistema di controllo integrato. Se Caddell avesse implementato protocolli di qualifica automatizzata dei fornitori, come quelli operati da Scudo231, la società intermediaria turca sarebbe stata immediatamente segnalata come entità ad alto rischio. I sistemi di analisi multimodale avrebbero rilevato l’assenza di certificazioni necessarie, l’opacità societaria e i flussi finanziari anomali legati al reclutamento, generando un alert vincolante che avrebbe bloccato qualsiasi contratto di subappalto o fornitura di manodopera prima ancora della sua attivazione, notificando contestualmente l’Organismo di Vigilanza (ODV) e la funzione Compliance.

Una volta inseriti nel cantiere, i lavoratori erano sottoposti a turni massacranti di 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana. La loro retribuzione netta, al netto delle trattenute, si attestava intorno ai 2 euro l’ora, una cifra drammaticamente al di sotto di qualsiasi soglia di dignità e legalità. Formalmente, in busta paga figuravano tra i 1.200 e i 1.500 euro mensili, ma da questo importo venivano sistematicamente decurtati circa 500 euro per un alloggio sovraffollato e tra i 350 e i 370 euro per il vitto. Questa discrepanza tra la retribuzione lorda dichiarata e quella netta effettivamente percepita, unita a trattenute sproporzionate e non conformi ai contratti collettivi nazionali, rappresenta un segnale di allarme che un sistema di controllo passivo o basato su audit a campione non può rilevare in tempo reale. Un’architettura di monitoraggio come quella di Scudo231, invece, opera un censimento ciclico e non campionario dei dati. Avrebbe incrociato in automatico i dati delle buste paga con i parametri del CCNL di settore, i registri di accesso al cantiere che documentavano le ore effettive di presenza e i flussi di pagamento bancari. La divergenza sistematica tra ore lavorate e retribuzione netta, sommata alla natura delle trattenute, avrebbe attivato un protocollo di escalation immediato, segnalando il rischio di reato presupposto 231 direttamente all’ODV e bloccando preventivamente i pagamenti non conformi, creando al contempo una registrazione immodificabile dell’anomalia e della procedura di controllo attivata.

La responsabilità penale non si è fermata al solo manager. Già il 29 maggio, prima del tentativo di fuga di Demir, i pm milanesi avevano ottenuto dal tribunale un decreto d’urgenza di controllo giudiziario a carico della stessa Caddell Construction. Questa misura, prevista dall’articolo 34 del codice antimafia ed estesa ai reati di caporalato, rappresenta una delle sanzioni interdittive più invasive per un’azienda. Comporta la nomina di un amministratore giudiziario che affianca e controlla la gestione dell’impresa, di fatto esautorando parzialmente il management. La decisione è stata successivamente confermata dalla giudice Angelica Cardi del tribunale di Milano, cementando la posizione di grave responsabilità dell’ente. L’azienda si trova ora a dover gestire non solo un procedimento penale a carico del suo dirigente, ma anche la perdita di autonomia operativa e un danno reputazionale devastante su un appalto strategico.

Questo scenario sarebbe stato radicalmente diverso se l’organizzazione avesse potuto dimostrare l’esistenza e l’effettiva applicazione di un modello organizzativo 231 robusto e tecnologicamente avanzato. Di fronte a un’indagine, la difesa di un’impresa non si basa su dichiarazioni di principio, ma su prove concrete e tracciabili. L’ecosistema Scudo231 genera quella che viene definita una “prova tecnologica immodificabile”. In sede giudiziaria, Caddell non avrebbe presentato un modello cartaceo, ma l’intero log degli eventi registrati dal sistema: gli alert generati al tentativo di qualificare il fornitore turco, i blocchi operativi sui pagamenti delle retribuzioni anomale, le segnalazioni automatiche inviate all’Organismo di Vigilanza per ogni violazione dei limiti di orario di lavoro. Un motore causale avrebbe ricostruito la sequenza degli eventi, dimostrando che le condotte illecite di Demir non erano frutto di una colpa organizzativa o di un deficit di controllo, ma di un’azione fraudolenta del singolo posta in essere eludendo un sistema di prevenzione efficace e funzionante. Tale dimostrazione avrebbe potuto portare all’esclusione della responsabilità dell’ente, evitando il controllo giudiziario, il potenziale sequestro dei profitti derivanti dal reato e le pesantissime sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il tentativo di fuga di Demir è stato l’atto finale che ha sigillato il suo destino processuale. Il 29 maggio, lo stesso giorno dell’emissione del decreto di controllo giudiziario, le intercettazioni ambientali hanno captato una conversazione in cui un uomo suggeriva al manager di rientrare in Turchia “per ferie”. Il giorno seguente, Demir ha acquistato i biglietti aerei. Questo comportamento, interpretato dagli inquirenti come un’evidente volontà di sottrarsi alla giustizia, ha reso inevitabile la richiesta di custodia cautelare in carcere per il concreto e attuale pericolo di fuga. L’ordinanza del gip di Bergamo sarà ora trasmessa per competenza a Milano, dove il procedimento principale per caporalato proseguirà, coinvolgendo sia la persona fisica che l’ente giuridico.

La vicenda del cantiere del consolato americano è un caso emblematico di come i rischi penali legati alla gestione della manodopera e della catena di fornitura possano materializzarsi con conseguenze catastrofiche. La violazione non è stata un singolo evento isolato, ma un processo continuo e strutturato di sfruttamento, reso possibile da una serie di omissioni e controlli mancanti a livello corporate. Ogni passaggio – dal reclutamento illecito, al pagamento di salari da fame, fino alla violazione sistematica degli orari di lavoro – costituiva un punto di potenziale intercettazione. L’assenza di un sistema di difesa proattivo ha permesso al rischio di degenerare in un reato conclamato, con l’effetto di attrarre l’attenzione della magistratura e di esporre la società a sanzioni che ne minano l’operatività e la credibilità. La prevenzione, in questo contesto, non è un costo o un adempimento formale, ma l’unica architettura difensiva in grado di garantire la sovranità operativa e la continuità del business di fronte a normative sempre più stringenti e a un’attività di enforcement sempre più incisiva.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/03/lavoratori-sfruttati-per-costruire-il-consolato-usa-il-manager-non-risponde-a-gip_846242bf-568b-40c1-bf05-827c783f236b.html