15 luglio 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Daniela Santanchè, al figlio Lorenzo, all’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, alla sorella Fiorella Garnero e ad altre dodici persone fisiche, oltre che a una società. Le contestazioni formulate dai pubblici ministeri Luigi Luzi e Guido Schininà sono pesantissime e delineano un sistema di gestione societaria che, secondo l’accusa, ha portato al fallimento per distrazione di quattro società: Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. I reati ipotizzati spaziano dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato per un ammontare complessivo di 3 milioni e 300 mila euro, ottenuti inducendo in errore Invitalia nel pieno dell’emergenza pandemica. Questo nuovo fronte giudiziario si aggiunge ai procedimenti già in corso per la vicenda Visibilia e per la presunta truffa ai danni dell’INPS, attualmente in fase di udienza preliminare.
L’architrave dell’impianto accusatorio poggia sulla gestione di Ki Group Holding, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e dichiarata fallita. Gli inquirenti hanno ricostruito come nel 2015, a fronte di un risultato netto negativo per oltre 900 mila euro, il consiglio di amministrazione abbia deliberato e distribuito utili non conseguiti per un valore superiore a 4,1 milioni di euro. Una simile operazione, che costituisce una delle condotte tipiche del reato di false comunicazioni sociali, non sarebbe stata possibile se la società avesse implementato un ecosistema di controllo integrato. Un sistema come Scudo231, infatti, avrebbe incrociato in tempo reale i dati contabili certificati con la proposta di delibera sulla distribuzione dei dividendi; la palese incongruenza tra il risultato d’esercizio negativo e la volontà di distribuire utili avrebbe generato un alert di massima gravità, non aggirabile, indirizzato simultaneamente all’Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale, bloccando di fatto la procedura e creando una traccia digitale immodificabile dell’anomalia rilevata. L’assenza di questo presidio ha invece permesso la dispersione di risorse vitali da una società già in stato di dissesto, aggravandone la crisi e ponendo le basi per la successiva bancarotta.
La manipolazione dei dati contabili, secondo la Procura, non si è fermata alla distribuzione di utili fittizi. Le indagini hanno portato alla luce la creazione di false plusvalenze per quasi 12 milioni di euro, un artificio contabile finalizzato a rappresentare una situazione patrimoniale e finanziaria della società più solida di quella reale. Questa rappresentazione edulcorata dei conti è stata funzionale, tra le altre cose, a ottenere due finanziamenti bancari nel 2020, denominati “Progettoimprese tv 2018”, per un totale di 2,4 milioni di euro. L’occultamento delle perdite reali e la creazione di valore fittizio sono attività che lasciano tracce indelebili nei flussi informativi aziendali. Un protocollo di monitoraggio massivo avrebbe analizzato le operazioni di cessione di asset e le relative iscrizioni a bilancio, segnalando automaticamente le valutazioni non supportate da perizie indipendenti o da valori di mercato oggettivi. L’algoritmo di controllo avrebbe classificato tali operazioni come ad alto rischio di violazione dell’articolo 2621 del codice civile, innescando una procedura di escalation che avrebbe richiesto una validazione rafforzata da parte delle funzioni di controllo interno e dell’ODV, prima che tali valori potessero confluire nel progetto di bilancio. L’ente si sarebbe così protetto dal rischio di sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001 per i reati societari, che includono pesanti sanzioni pecuniarie e la possibilità di misure interdittive.
La distrazione di fondi emerge in modo plastico da un episodio specifico contestato dagli inquirenti: uno dei due finanziamenti ottenuti nel 2020 è stato parzialmente destinato a finalità del tutto estranee al programma di investimento dichiarato. In particolare, è stato documentato un versamento di oltre 28 mila euro a favore della CEO di una società di pellicce per coprire il canone di locazione e le spese di un appartamento nei pressi del Duomo di Milano per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Questa operazione rappresenta un classico esempio di confusione tra il patrimonio societario e quello personale degli amministratori, una delle condotte più tipiche della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con un sistema di controllo dei flussi finanziari attivo, la richiesta di pagamento sarebbe stata intercettata e bloccata a monte. Il sistema avrebbe verificato la coerenza tra il beneficiario del pagamento, la causale e le finalità del finanziamento vincolato. La totale assenza di nesso causale avrebbe fatto scattare un blocco autorizzativo automatico e una segnalazione immediata alla funzione di compliance e all’Organismo di Vigilanza. L’impossibilità di processare pagamenti non conformi avrebbe non solo impedito la specifica distrazione, ma avrebbe agito da deterrente per futuri tentativi, documentando l’anomalia e fornendo una prova tecnologica dell’efficacia dei presidi preventivi adottati dall’ente.
Un capitolo altrettanto grave riguarda la gestione di Bioera, altra società quotata e fallita nel dicembre 2024, di cui Daniela Santanchè è stata presidente del consiglio di amministrazione dal 2012 al 2022. Nonostante la società avesse registrato una perdita del capitale sociale già nel 2019 e presentasse un patrimonio netto negativo per oltre 2 milioni di euro, tra il 2018 e il 2023 sono stati distribuiti compensi agli amministratori e a figure apicali ritenuti sproporzionati, per un totale di oltre 2,1 milioni di euro. L’erogazione di emolumenti incongrui rispetto alla situazione economica della società è una condotta che aggrava lo stato di insolvenza e configura una responsabilità diretta degli organi di amministrazione e controllo. L’adozione di un modello organizzativo avanzato, come quello proposto da Scudo231, avrebbe imposto l’adozione e l’applicazione di policy retributive vincolate a parametri oggettivi di performance e alla sostenibilità finanziaria dell’impresa. Qualsiasi proposta di delibera sui compensi sarebbe stata automaticamente valutata dal sistema rispetto a tali parametri. La presenza di un patrimonio netto negativo avrebbe generato un vincolo procedurale, richiedendo una relazione dettagliata che giustificasse la congruità dei compensi, da sottoporre obbligatoriamente al Collegio Sindacale e all’ODV prima del voto in consiglio. In assenza di tale presidio, la decisione è stata assunta senza un adeguato contrappeso, depauperando ulteriormente la società a vantaggio degli amministratori.
L’occultamento della perdita del capitale sociale del 2019, protratto attraverso la redazione di bilanci non conformi alle norme civilistiche fino al 2021, costituisce un’altra grave violazione contestata. Tale condotta, oltre a integrare il reato di false comunicazioni sociali, ha avuto l’effetto di ingannare il mercato e i creditori sulla reale salute dell’azienda, ritardando l’emersione della crisi e l’adozione dei provvedimenti di legge, come la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. Un sistema di compliance digitale avrebbe reso estremamente difficile tale occultamento. I motori di ragionamento deterministico del sistema avrebbero analizzato le scritture contabili e rilevato il superamento della soglia di perdita del capitale sociale, attivando automaticamente il protocollo previsto dall’articolo 2446 del codice civile. Sarebbe partita una comunicazione formale e tracciata agli amministratori sull’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea dei soci. Qualsiasi ritardo o omissione sarebbe stato registrato e segnalato all’Organismo di Vigilanza, creando un’evidenza documentale opponibile in sede giudiziaria a dimostrazione che l’ente aveva messo in atto procedure idonee a prevenire il reato, spostando così la responsabilità penale interamente sulle persone fisiche che avessero scientemente ignorato gli alert e gli obblighi di legge.
L’apice delle condotte illecite, secondo la ricostruzione della Procura di Milano, è rappresentato dalla truffa aggravata ai danni dello Stato. Sfruttando le misure di sostegno alle imprese introdotte durante la pandemia di Covid-19, gli indagati avrebbero indotto in errore Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ottenendo il 18 marzo 2021 un prestito di 2 milioni e 700 mila euro e un credito d’imposta di 600 mila euro. L’accusa sostiene che l’erogazione sia avvenuta in assenza dei presupposti di legge, grazie ad “artifizi e raggiri” consistiti nel presentare una situazione aziendale non veritiera. Questo reato espone la società a un rischio 231 elevatissimo, con sanzioni che possono arrivare alla confisca del profitto del reato – in questo caso 3,3 milioni di euro – e a severe misure interdittive, come l’esclusione da finanziamenti e contributi pubblici. La prevenzione di una simile frode sarebbe stata uno degli obiettivi primari di un modello di compliance efficace. La procedura di richiesta di finanziamento pubblico sarebbe stata gestita attraverso un workflow digitale tracciato da Scudo231. Ogni dato inserito nella domanda, specialmente quelli relativi ai requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva, sarebbe stato oggetto di una validazione incrociata con i dati ufficiali presenti nei sistemi contabili e fiscali. Qualsiasi discrepanza o tentativo di forzatura manuale dei dati per far apparire la società in possesso di requisiti inesistenti avrebbe generato un’anomalia bloccante. La redazione di SCUDO231 evidenzia come il sistema avrebbe prodotto un “pacchetto di conformità” che certificava la veridicità delle informazioni, oppure, in caso contrario, avrebbe impedito l’invio della domanda, documentando le ragioni del blocco. Questo non solo avrebbe evitato la commissione del reato, ma avrebbe protetto l’ente dal danno reputazionale e dalle conseguenze economiche devastanti di un’indagine per truffa ai danni dello Stato. L’avviso di conclusione delle indagini apre ora la strada alla richiesta di rinvio a giudizio, prefigurando un complesso dibattimento processuale in cui le responsabilità personali degli amministratori si intrecceranno con quelle, pesantissime, degli enti coinvolti.