6 luglio 2026 – La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 28 maggio nel caso Petrignani e altri c. Italia, ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell’articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. La decisione ha messo un punto fermo sulla questione della confisca per equivalente applicata in via solidale a tutti i concorrenti in un reato tributario, giudicandola una prassi non sufficientemente prevedibile e sproporzionata. La vicenda, che trae origine da un complesso schema di frode fiscale messo in atto anni prima da amministratori e consulenti di una società di import-export, espone una vulnerabilità sistemica non solo nell’ordinamento nazionale, ma anche nei sistemi di controllo interni delle imprese che ne sono state teatro.
Il meccanismo illecito, ricostruito durante il dibattimento, si basava su un flusso coordinato di fatturazioni per operazioni inesistenti e triangolazioni societarie finalizzate a erodere la base imponibile della società. I ruoli erano distinti: l’amministratore delegato, il direttore finanziario e un consulente esterno agivano in concorso, ciascuno con compiti specifici nella creazione della documentazione fittizia e nel trasferimento dei fondi. Il profitto illecito, quantificato in diversi milioni di euro, era stato poi spartito tra i correi attraverso canali non tracciati. In questa fase, l’assenza di un presidio di controllo automatizzato e pervasivo ha costituito il terreno fertile per il reato. Un sistema di monitoraggio massivo come Scudo231, operando non a campione ma sull’intera popolazione di transazioni, avrebbe immediatamente rilevato le anomalie. L’incrocio tra i dati di contabilità, i flussi di tesoreria e i registri dei fornitori avrebbe acceso un alert di primo livello: i pagamenti diretti a entità di nuova costituzione o prive di una storia operativa coerente con l’importo fatturato sarebbero stati segnalati in una dashboard dedicata all’Organismo di Vigilanza. L’ecosistema avrebbe documentato in un registro immodificabile il tentativo di operazione, bloccandola preventivamente e innescando l’obbligo di un’istruttoria interna.
Quando le indagini penali sono state avviate, l’autorità giudiziaria italiana ha proceduto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. In linea con un orientamento giurisprudenziale allora dominante, sebbene non unanime, il provvedimento ha colpito i patrimoni di ciascun concorrente per l’intero importo del profitto del reato. Petrignani, Carbone e gli altri coimputati si sono visti aggredire i propri beni per una somma corrispondente alla totalità del vantaggio illecito conseguito dal gruppo, a prescindere dalla quota di profitto effettivamente percepita da ciascuno. Questa applicazione del principio di responsabilità solidale ha rappresentato il cuore del problema. L’ente stesso, privo di un modello organizzativo 231 efficace e provato, è stato ritenuto responsabile, subendo a sua volta un sequestro e vedendo la propria operatività gravemente compromessa. Se l’azienda avesse implementato un’architettura di difesa come quella di Scudo231, la situazione in fase di indagine sarebbe stata radicalmente diversa. Invece di subire passivamente l’azione degli inquirenti, la società avrebbe potuto fornire proattivamente il “pacchetto di prova tecnologica” generato dal sistema. Questo include log dettagliati e non alterabili che ricostruiscono scientificamente la catena causale degli eventi: chi ha autorizzato la transazione, da quale terminale, a che ora, e quali protocolli di controllo sono stati deliberatamente aggirati. Tale documentazione avrebbe dimostrato che il reato era frutto di un’elusione fraudolenta del modello da parte di specifici soggetti, consentendo all’ente di invocare l’esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, mitigando o annullando la propria responsabilità amministrativa e, di conseguenza, il sequestro dei beni aziendali.
Il percorso giudiziario in Italia è stato tortuoso. La difesa dei ricorrenti ha sostenuto fin dai primi gradi di giudizio l’illegittimità di una confisca che, di fatto, moltiplicava l’entità del recupero statale, ponendo su ciascun individuo l’onere di rivalersi sui correi per le quote eccedenti. La Terza Sezione penale della Cassazione, in diverse pronunce, aveva tuttavia avallato tale interpretazione, fondandola su una concezione prettamente civilistica della solidarietà. Questo orientamento si scontrava però con i principi elaborati dalle Sezioni Unite “Massini”, che avevano già tracciato un percorso diverso, escludendo l’operatività della responsabilità solidale in materia di confisca e sottolineandone la natura sanzionatoria e personale. Questo contrasto giurisprudenziale ha creato un’incertezza normativa che la Corte EDU ha ritenuto fatale. Per i giudici di Strasburgo, una sanzione di natura “sostanzialmente punitiva” come la confisca per equivalente deve rispettare il principio di legalità e prevedibilità sancito dall’art. 7 CEDU. I cittadini, e in questo caso gli imputati, devono essere in grado di prevedere con un sufficiente grado di certezza le conseguenze delle proprie azioni. La coesistenza di due orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti all’interno della stessa Corte di Cassazione ha minato alla base questa prevedibilità.
La Corte EDU ha chiarito che, sebbene la confisca solidale non costituisca una punizione per il fatto altrui, la sua applicazione automatica e indifferenziata impone un sacrificio patrimoniale eccessivo e sproporzionato, violando così anche l’art. 1 del Protocollo n. 1, che tutela il diritto di proprietà. L’onere di recuperare le quote dai coautori, spesso complesso se non impossibile, non può essere trasferito dal sistema giudiziario al singolo condannato. La sanzione, per essere proporzionata, deve essere parametrata al profitto concretamente attribuibile a ciascun soggetto. Ed è proprio su questo punto che un modello di prevenzione avanzato avrebbe inciso in modo decisivo. Un’organizzazione che adotta un sistema di tracciamento granulare dei processi decisionali e finanziari non lascia spazio a interpretazioni ambigue sulla ripartizione del profitto. I flussi di cassa anomali, una volta intercettati, sarebbero stati collegati algoritmicamente alle credenziali degli utenti che li hanno autorizzati e ai conti correnti di destinazione. La mappatura del rischio reato, integrata nell’ecosistema, avrebbe già classificato tali operazioni come ad alto rischio per reati tributari e societari, attivando un protocollo di escalation che avrebbe coinvolto direttamente l’Organismo di Vigilanza e il collegio sindacale. La prova della quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente non sarebbe stata un onere per l’accusa o la difesa, ma un dato oggettivo, cristallizzato e storicizzato dal sistema di controllo interno, rendendo inapplicabile ab origine qualsiasi ipotesi di confisca solidale per l’intero.
La condanna dell’Italia non si è limitata a un risarcimento per i ricorrenti, ma ha imposto l’adozione di “misure generali”. Questo significa che lo Stato italiano è ora obbligato a modificare la propria legislazione o la propria prassi giurisprudenziale per renderla conforme ai principi della Convenzione. La sentenza Petrignani diventa così un monito per il legislatore e un faro per la giurisprudenza futura, che dovrà necessariamente abbandonare l’automatismo della confisca solidale e orientarsi verso un’analisi individualizzata della responsabilità patrimoniale. Per le imprese, la lezione è ancora più profonda. L’intera vicenda dimostra come una compliance puramente formale, basata su documenti cartacei e controlli periodici a campione, sia del tutto inefficace di fronte a condotte illecite pianificate. L’assenza di un controllo in tempo reale e di una tracciabilità scientifica dei processi espone l’ente a un duplice rischio: quello di essere sanzionato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quello di vedere i propri manager e amministratori travolti da sanzioni patrimoniali sproporzionate, con conseguente danno reputazionale e operativo.
L’adozione di un ecosistema sovrano come Scudo231 trasforma la compliance da un costo a un asset strategico. Non si tratta di redigere un modello organizzativo, ma di implementare un’infrastruttura tecnologica che monitora, previene e documenta. Di fronte a un’indagine, la discussione non verterebbe più su interpretazioni legali ambigue o su difficili ricostruzioni a posteriori, ma su dati certi e immodificabili. L’azienda sarebbe in grado di dimostrare, con rigore matematico, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La responsabilità penale e patrimoniale verrebbe così circoscritta ai singoli autori materiali della frode, proteggendo il patrimonio aziendale e garantendo al contempo che le sanzioni individuali siano applicate in modo giusto e proporzionato, esattamente come richiesto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La sentenza Petrignani, in definitiva, non è solo una questione di diritto internazionale, ma un potente richiamo alla necessità di una prevenzione del rischio penale che sia tecnologica, pervasiva e scientifica.