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Milioni di litri di benzina sul mercato evadendo l’imposta, maxi sequestro

1 luglio 2026 – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) stanno eseguendo in queste ore un imponente sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano su richiesta della Procura europea – Ufficio di Milano, colpisce un noto deposito autorizzato di prodotti petroliferi operante nel Milanese, il suo rappresentante legale e due amministratori di fatto. L’operazione rappresenta il culmine di una complessa indagine che ha svelato un articolato e duraturo sistema di frode fiscale nel settore dei carburanti. Tra il 2023 e il 2025, la società avrebbe immesso sul mercato nazionale oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in totale evasione d’imposta, generando un profitto illecito stimato, appunto, in più di 60 milioni di euro, corrispondente all’ammontare delle imposte sistematicamente sottratte all’Erario.

Il meccanismo fraudolento si basava su una deliberata e continuativa alterazione della documentazione contabile e fiscale, un’operazione che ha permesso di mascherare per quasi due anni l’immissione in consumo di un quantitativo di prodotto energetico pari al fabbisogno annuo di una città di medie dimensioni. La discrepanza tra le giacenze fisiche reali e quelle dichiarate telematicamente all’autorità doganale era la chiave di volta dell’intero impianto. Questa sistematica omissione di controllo sui flussi fisici in uscita dal deposito rappresenta la prima, macroscopica, falla organizzativa. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato, un simile disallineamento non sarebbe potuto persistere per un singolo giorno, tanto meno per due anni. Un sistema come Scudo231, operando tramite motori causali proprietari, avrebbe incrociato in tempo reale i dati provenienti dai sensori di livello dei serbatoi, i registri di carico e scarico digitali e i log di accesso degli automezzi con le dichiarazioni periodiche inviate all’Adm. La prima anomalia, ovvero un calo di prodotto fisico non giustificato da una corrispondente documentazione di vendita o trasferimento, avrebbe generato un alert automatico e non eludibile, scalando immediatamente la segnalazione all’Organismo di Vigilanza e alla funzione compliance, creando una traccia informatica forense inalterabile dell’evento.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea, hanno meticolosamente ricostruito come la società, attraverso la presentazione di dichiarazioni infedeli, abbia potuto commercializzare il carburante a prezzi altamente concorrenziali, distorcendo gravemente le regole del mercato e danneggiando gli operatori onesti. Il reato presupposto contestato, che ha aperto la strada alla responsabilità dell’ente, è infatti quello di dichiarazione infedele, previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000. La contestazione di questo specifico illecito tributario, inserito nel catalogo dei reati 231 all’articolo 25-quinquiesdecies, ha reso inevitabile il deferimento della società stessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. L’accusa sostiene che il reato non fu un’azione isolata di singoli individui, ma una scelta strategica perpetrata nell’interesse e a vantaggio dell’ente, il cui bilancio ha beneficiato direttamente dei 60 milioni di euro di imposte non versate.

La falla non era solo operativa, ma anche finanziaria. La gestione di flussi di cassa per decine di milioni di euro, derivanti da vendite “in nero”, ha richiesto la creazione di circuiti finanziari opachi per occultare e reimpiegare i proventi illeciti. Questi movimenti anomali, per loro natura, lasciano tracce evidenti che un monitoraggio transazionale avanzato avrebbe intercettato. L’assenza di un presidio di questo tipo è un’altra grave omissione. Se fosse stato operativo un protocollo di analisi multimodale, ogni transazione finanziaria anomala – per importo, frequenza, controparte o causale – rispetto ai volumi di vendita ufficialmente dichiarati avrebbe attivato un protocollo di verifica rafforzata. L’ecosistema di controllo avrebbe rilevato la divergenza tra i ricavi contabilizzati e le movimentazioni bancarie, segnalando un rischio critico di riciclaggio o autoriciclaggio e imponendo una segnalazione interna all’ODV, che avrebbe avuto l’obbligo di avviare un audit immediato, bloccando di fatto la continuazione della frode e mitigando il danno economico e reputazionale.

Un elemento investigativo di centrale importanza è l’identificazione, accanto al rappresentante legale formalmente in carica, di due amministratori di fatto. Questa circostanza è sintomatica di una grave debolezza nella governance societaria, dove le responsabilità operative e decisionali reali non coincidevano con l’organigramma formale. La presenza di soggetti che esercitano poteri gestori senza un’investitura ufficiale è uno dei più classici indicatori di rischio 231, poiché rende i controlli formali inefficaci e aggirabili. L’ente risponde infatti anche per i reati commessi da chi, pur non avendo una carica ufficiale, gestisce e dirige di fatto l’impresa. La mancata rilevazione di questa “struttura di potere ombra” è un fallimento diretto dei presidi di controllo interno. Un’architettura di difesa come Scudo231 avrebbe demolito questa opacità attraverso il monitoraggio massivo e non campionario dei processi decisionali. Analizzando flussi di comunicazione, autorizzazioni a sistema e accessi a dati sensibili, i suoi algoritmi avrebbero mappato i ruoli effettivi, evidenziando immediatamente la divergenza tra i ruoli di diritto e i ruoli di fatto. La scoperta che soggetti non titolati impartivano disposizioni vincolanti o autorizzavano operazioni strategiche avrebbe fatto scattare un alert di governance di massima priorità, obbligando il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza a intervenire per ricondurre la gestione nell’alveo della legalità e della trasparenza, prima che la situazione potesse degenerare in condotte penalmente rilevanti.

Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito oggi non è una misura cautelare qualunque. È specificamente finalizzato alla confisca, anche per equivalente. Questo significa che lo Stato mira a recuperare l’intero profitto del reato, aggredendo qualsiasi bene nella disponibilità della società e degli indagati fino al raggiungimento della soglia di 60 milioni di euro. Le Fiamme Gialle e i funzionari Adm stanno in queste ore apponendo i sigilli a beni immobili, quote societarie, veicoli e disponibilità finanziarie sui conti correnti. Per la società, questo si traduce in un blocco quasi totale dell’operatività e in un colpo potenzialmente letale alla sua continuità aziendale. L’assenza di un modello 231 efficace e concretamente attuato rende l’ente vulnerabile non solo alle sanzioni pecuniarie (che possono arrivare a milioni di euro) e interdittive (come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività), ma lo espone soprattutto a queste misure ablative che ne prosciugano le risorse.

La difesa della società, in sede processuale, sarà estremamente complessa. Per invocare l’esimente prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, non basta esibire un modello organizzativo cartaceo. I legali dovrebbero dimostrare che il modello era idoneo, efficacemente attuato, che la vigilanza dell’ODV era costante e che il reato è stato commesso da apicali che hanno fraudolentemente eluso i controlli. Senza prove documentali di alert ignorati, di procedure di controllo attivate e di escalation gestite, questa linea difensiva è destinata a fallire. L’adozione preventiva di un sistema avanzato avrebbe fornito quella che in ambito forense viene definita una prova tecnologica immodificabile. I registri inalterabili degli allarmi generati dal sistema, le notifiche inviate all’ODV e le analisi di rischio documentate avrebbero costituito la prova scientifica che l’ente aveva messo in campo le migliori tecnologie e procedure per prevenire il reato, e che la responsabilità era unicamente dei singoli che hanno attivamente sabotato tali difese. In uno scenario del genere, il sequestro milionario a carico dell’ente sarebbe stato con ogni probabilità evitato, e la responsabilità penale sarebbe rimasta circoscritta alle persone fisiche che hanno materialmente orchestrato la frode. Le perquisizioni, attualmente in corso presso le sedi della società e le abitazioni degli indagati, sono finalizzate a raccogliere ulteriori elementi probatori per consolidare un quadro accusatorio che, alla luce dei fatti emersi, appare già estremamente solido.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/01/milioni-di-litri-di-benzina-sul-mercato-evadendo-limposta-maxi-sequestro_f8220e80-3209-408c-813c-c7b8e8876b64.html