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In Spagna l’Antitrust apre un’indagine su sei grandi banche per i mutui

29 giugno 2026 – La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (CNMC), l’autorità garante della concorrenza spagnola, notifica formalmente a sei dei maggiori istituti di credito del paese – Banco Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter e Unicaja – l’avvio di un procedimento sanzionatorio. L’atto formale, che segue settimane di analisi preliminari, segna l’inizio di un’istruttoria che potrà estendersi fino a 24 mesi e che mira a far luce su una potenziale, e gravissima, violazione delle norme a tutela del mercato. Al centro dell’indagine non vi sono accordi segreti o scambi di documenti riservati, ma un’arma apparentemente più innocua e tuttavia devastante per la dinamica concorrenziale: la parola pubblica.

L’ipotesi accusatoria della CNMC si fonda su una serie di dichiarazioni rilasciate alla stampa, in particolare all’agenzia Europa Press, da parte di alti dirigenti delle banche coinvolte. In questi interventi, avvenuti in contesti di normali incontri con i media, i manager avrebbero delineato con eccessiva precisione le future politiche commerciali dei rispettivi istituti, con un focus specifico sui tassi di interesse destinati a essere applicati ai mutui a tasso fisso. Secondo l’autorità, tali comunicazioni non rappresentano una semplice e legittima informazione al mercato, ma un potenziale signaling, una pratica anticoncorrenziale sottile attraverso cui un operatore economico rende pubbliche le proprie intenzioni strategiche future per influenzare il comportamento dei concorrenti e ridurre l’incertezza strategica del mercato. In questo modo, si realizzerebbe un coordinamento implicito, una pratica concertata che, pur in assenza di un accordo formale, produce gli stessi effetti distorsivi di un cartello, in violazione diretta dell’articolo 1 della legge spagnola sulla difesa della concorrenza e, su scala europea, dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

La reazione delle banche, secondo fonti vicine ai dossier citate dall’ANSA, è di “sorpresa”. La linea difensiva si concentra sulla natura pubblica e trasparente delle dichiarazioni, sostenendo che esse rientrano nella normale dialettica tra un’azienda e i suoi stakeholder. Tuttavia, questa difesa trascura un punto nevralgico della compliance antitrust: la comunicazione esterna di un’impresa, specialmente in un mercato oligopolistico come quello bancario, non è mai neutra. Ogni parola pronunciata da un amministratore delegato o da un direttore generale su prezzi futuri, strategie di mercato o capacità produttiva viene analizzata minuziosamente dai concorrenti. Il semplice fatto di annunciare un imminente rialzo dei tassi sui mutui a tasso fisso può indurre gli altri operatori a fare altrettanto, eliminando di fatto la competizione sul prezzo e danneggiando il consumatore finale.

Qui si manifesta la prima, macroscopica, falla organizzativa. L’uscita pubblica di un dirigente apicale su materie così sensibili come le future politiche di pricing non è stata soggetta a un vaglio preventivo da parte delle funzioni di controllo interno. Si tratta di un’omissione procedurale che espone l’ente a un rischio sanzionatorio enorme. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe reso questo evento materialmente impossibile. Qualsiasi bozza di comunicato stampa o di intervento pubblico contenente keyword sensibili – come “tassi futuri”, “aumento mutui”, “strategia commerciale”, “prezzi fissi” – avrebbe attivato un protocollo di blocco automatico. Il sistema avrebbe imposto un workflow di approvazione non aggirabile, che avrebbe richiesto il via libera formale e tracciato della funzione Compliance e dell’ufficio Legale specializzato in diritto antitrust. Il registro immutabile di tale processo avrebbe documentato l’avvenuta valutazione del rischio, e l’eventuale intervento correttivo sul testo, fornendo all’ente una prova inoppugnabile di aver adottato cautele concrete per prevenire l’illecito. In assenza di tale approvazione, la comunicazione non sarebbe mai stata autorizzata.

L’indagine della CNMC ora congela il settore in un’incertezza che durerà due anni. Durante questo periodo, le banche dovranno sostenere ingenti costi legali, affrontare un danno reputazionale significativo e gestire la pressione degli investitori. Il procedimento, anche se non anticipa l’esito finale, getta un’ombra sulla governance degli istituti. L’autorità dovrà dimostrare che le dichiarazioni hanno avuto l’oggetto o l’effetto di restringere la concorrenza. La giurisprudenza europea è molto severa sul punto: per le violazioni “per oggetto”, come gli accordi sui prezzi, non è nemmeno necessario provare gli effetti concreti sul mercato, poiché si presume che tali pratiche siano dannose per loro stessa natura. Il public signaling rientra in una zona grigia, ma la tendenza delle autorità di concorrenza è quella di considerarlo una pratica con un chiaro oggetto anticoncorrenziale quando riguarda variabili strategiche chiave come i prezzi.

Supponiamo che uno dei dirigenti abbia parlato “a braccio”, discostandosi da un testo preventivamente approvato. Anche in questo scenario, un controllo postumo ma tempestivo avrebbe potuto mitigare drasticamente il danno. Un sistema di monitoraggio avanzato, che esegue una scansione in tempo reale delle agenzie di stampa e delle trascrizioni di eventi pubblici, avrebbe intercettato le dichiarazioni problematiche pochi minuti dopo la loro diffusione. Un’architettura come quella di Scudo231 avrebbe generato un alert di massima criticità, indirizzato simultaneamente e automaticamente all’Organismo di Vigilanza (OdV), al responsabile della funzione Antitrust Compliance e al Consiglio di Amministrazione. Questa segnalazione immediata avrebbe innescato un protocollo di gestione della crisi, consentendo alla banca di emettere una nota di chiarimento o rettifica immediata, dissociandosi dalle affermazioni del singolo e riaffermando il proprio impegno a una condotta di mercato indipendente. Un’azione così rapida non solo avrebbe potuto limitare l’effetto di signaling sui concorrenti, ma avrebbe anche costituito un’importante attenuante nel successivo procedimento della CNMC, dimostrando che l’ente, una volta venuto a conoscenza della condotta anomala, si è attivato immediatamente per neutralizzarne gli effetti. L’assenza di questo meccanismo di reazione rapida ha invece lasciato che le dichiarazioni si sedimentassero nel mercato, consolidando l’ipotesi accusatoria dell’autorità.

Il rischio per le banche non è puramente teorico. Le sanzioni per la violazione dell’articolo 101 del TFUE possono raggiungere il 10% del fatturato mondiale totale dell’impresa nell’esercizio precedente. Per colossi come Santander o BBVA, si tratta di importi che possono ammontare a miliardi di euro. A questo si aggiunge il rischio di azioni di private enforcement, ovvero cause di risarcimento danni intentate da consumatori e imprese che si ritengono danneggiati dalla pratica anticoncorrenziale. La decisione della CNMC, se di condanna, costituirebbe una prova schiacciante in tali giudizi civili.

In un ordinamento come quello italiano, una situazione del genere avrebbe potuto attivare anche la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Sebbene le violazioni antitrust non siano direttamente incluse nel catalogo dei reati presupposto, condotte simili possono integrare fattispecie come la Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), che rientra nell’articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01. In questo scenario, oltre alla sanzione pecuniaria, l’ente rischierebbe sanzioni interdittive devastanti, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività. La confisca del profitto del reato, inoltre, potrebbe portare al sequestro di somme ingenti, calcolate sul maggior guadagno ottenuto grazie alla pratica illecita.

È proprio in questo contesto che emerge il valore probatorio di un modello organizzativo efficace e concretamente attuato. La difesa di un ente in un procedimento 231 si basa sulla dimostrazione che il reato è stato commesso da un soggetto apicale eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. Ma come si prova l’elusione fraudolenta? Non basta un documento cartaceo. Serve la prova tecnologica che i controlli esistevano, erano operativi e sono stati deliberatamente aggirati. Un sistema come Scudo231 fornisce questa prova. Il log immutabile che attesta il tentativo del dirigente di pubblicare una comunicazione, il blocco del sistema, l’alert generato e l’eventuale utilizzo di canali non autorizzati per diffondere comunque l’informazione, costituisce un XAI Packet (Explainable AI Packet): una ricostruzione causale scientifica, opponibile in giudizio, che sposta la responsabilità dal piano organizzativo a quello puramente individuale. Dimostra che l’ente non ha avuto una colpa di organizzazione, ma è stato vittima di una condotta fraudolenta del singolo. Senza questa prova tecnologica, la difesa dell’ente si riduce a testimonianze e documenti, facilmente contestabili dall’accusa.

Mentre l’istruttoria della CNMC prosegue, le sei banche spagnole si trovano ad affrontare le conseguenze di una cultura della compliance evidentemente reattiva e non predittiva. L’argomentazione secondo cui gli aumenti dei tassi sono dovuti all’andamento dell’Euribor e alle decisioni della BCE, sebbene fattualmente corretta, è irrilevante ai fini antitrust. Il problema non è se i tassi debbano salire, ma come le decisioni di ciascuna banca vengono prese e comunicate al mercato. La concorrenza esige che ogni impresa determini la propria politica commerciale in modo autonomo e indipendente. Le dichiarazioni pubbliche che annullano questa indipendenza, o anche solo la riducono, sono il veleno che uccide il mercato. L’assenza di controlli preventivi sulle comunicazioni esterne sensibili e di un sistema di monitoraggio in tempo reale ha trasformato normali incontri con la stampa in un potenziale illecito miliardario, un rischio che un’infrastruttura di difesa adeguata avrebbe identificato e neutralizzato alla fonte.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/06/16/in-spagna-lantitrust-apre-unindagine-su-sei-grandi-banche-per-i-mutui_f9c09550-a672-4853-8f4e-3f8ecf983ecd.html