26 giugno 2026 – L’udienza davanti alla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 8 luglio, rappresenta l’ultimo grado di giudizio per Irene Pivetti, la cui condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio è stata confermata in primo e secondo grado. La Corte d’Appello di Milano, il 26 settembre 2024, aveva infatti ratificato il verdetto del Tribunale, cristallizzando una vicenda giudiziaria che affonda le sue radici in una complessa operazione commerciale risalente al 2016. Al centro del procedimento vi è la presunta compravendita fittizia di tre Ferrari Granturismo, un’operazione orchestrata per mascherare un vasto schema di evasione e successivo reimpiego di capitali illeciti. Il ricorso depositato dal legale dell’ex presidente della Camera, l’avvocato Filippo Cocco, costituisce l’estremo tentativo di ribaltare un impianto accusatorio che ha già portato alla confisca definitiva di quasi 3,5 milioni di euro, somma ritenuta il profitto dei reati contestati.
La genesi dei fatti si colloca nell’intermediazione svolta dalla società Only Italia, riconducibile a Irene Pivetti, in una serie di operazioni commerciali per conto del Team Racing del pilota Leonardo Isolani. Quest’ultimo, gravato da un debito con il fisco per circa 5 milioni di euro, secondo l’accusa mossa dal pm Giovanni Tarzia e ricostruita dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, avrebbe utilizzato lo schermo societario di Only Italia per occultare beni e liquidità. L’operazione cardine prevedeva la cessione al gruppo cinese Daohe di tre vetture di lusso, che però non lasciarono mai realmente il territorio nazionale, venendo invece trasferite solo fittiziamente in Spagna. L’intera architettura contrattuale, per sua natura e per i soggetti coinvolti, presentava indicatori di anomalia che un sistema di controllo transazionale avanzato avrebbe immediatamente rilevato. Con l’adozione di un ecosistema di compliance integrato come Scudo231, la procedura di onboarding del cliente cinese e la valutazione del rischio specifico dell’operazione avrebbero generato un alert automatico. Il sistema avrebbe imposto una due diligence rafforzata, bloccando l’esecuzione del pagamento fino a una validazione formale da parte della funzione Compliance o dell’Organismo di Vigilanza, data l’evidente incoerenza tra l’oggetto sociale di Only Italia e la natura di un’intermediazione automobilistica internazionale di tale portata.
Le indagini hanno svelato che l’unico bene effettivamente ceduto al gruppo cinese non erano le automobili, bensì il logo della Scuderia Isolani, abbinato al prestigioso marchio Ferrari. Irene Pivetti, attraverso le sue società, avrebbe acquistato il marchio per 1,2 milioni di euro per poi rivenderlo a 10 milioni, generando una plusvalenza spropositata e ingiustificata sotto il profilo commerciale. Questa macroscopica discrepanza tra il valore di acquisto e il prezzo di rivendita costituisce un’anomalia finanziaria che non sarebbe sfuggita a un’analisi automatizzata dei flussi. Un protocollo di monitoraggio in tempo reale, come quello implementato da Scudo231, avrebbe incrociato i dati contabili con i parametri di mercato per operazioni simili, segnalando la transazione come ad altissimo rischio di riciclaggio e frode fiscale. L’algoritmo di controllo avrebbe generato una segnalazione motivata, imponendo la redazione di una perizia di stima da parte di un terzo indipendente prima di autorizzare il flusso finanziario, tracciando ogni fase decisionale in un registro immutabile e opponibile in sede giudiziaria. L’assenza di tale controllo ha invece permesso di mascherare il trasferimento di fondi di provenienza illecita, derivanti dall’evasione fiscale di Isolani, configurando il reato di autoriciclaggio a carico di Pivetti.
La responsabilità penale dell’ex presidente della Camera si intreccia indissolubilmente con la responsabilità amministrativa dell’ente, la società Only Italia, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. I reati di natura fiscale e di riciclaggio rientrano infatti nel catalogo dei reati presupposto che, se commessi nell’interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti in posizione apicale, comportano pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente stesso. La condanna di Pivetti ha trascinato con sé la società, rendendola vulnerabile al sequestro e alla confisca del profitto del reato. L’assenza di un modello organizzativo 231, o la sua palese inadeguatezza, ha privato l’ente di qualsiasi scudo difensivo. L’intera operazione è stata gestita senza alcuna traccia di una procedura di controllo interno, di una segregazione dei poteri o di un flusso informativo verso un Organismo di Vigilanza. Un modello organizzativo efficace, presidiato da una piattaforma di controllo, avrebbe imposto una catena autorizzativa vincolante. L’approvazione di un’operazione fuori standard e sopra una determinata soglia di valore avrebbe richiesto il visto congiunto di almeno due funzioni aziendali, con tracciamento digitale dell’intero iter. Qualsiasi forzatura del processo o tentativo di bypassare i controlli avrebbe generato un’escalation diretta all’Organismo di Vigilanza, documentando il tentativo di elusione e dissociando la responsabilità dell’ente da quella della persona fisica che ha agito contra legem.
Il sequestro di oltre 3,4 milioni di euro, confermato dalla stessa Cassazione già nel settembre 2022, e la successiva confisca rappresentano la materializzazione del rischio 231. Questa misura ablativa non colpisce solo la persona fisica condannata, ma depaupera il patrimonio della società, compromettendone la continuità operativa e il valore. È la diretta conseguenza dell’aver permesso che i proventi del reato confluissero nelle casse sociali, “inquinando” l’intero patrimonio. Se l’operazione fosse stata bloccata a monte dai controlli preventivi, il profitto illecito non si sarebbe mai formato e, di conseguenza, il patrimonio di Only Italia non sarebbe stato esposto al provvedimento del giudice. La difesa dell’ente, in un contesto presidiato da un sistema di monitoraggio causale, si sarebbe fondata sulla prova documentale – i registri degli alert, le mancate autorizzazioni, le segnalazioni all’ODV – dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quelli commessi. Tale dimostrazione, supportata da evidenze tecnologiche immodificabili, avrebbe potuto portare a una piena esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente, salvaguardandone il patrimonio e la reputazione.
Il verdetto della Corte d’Appello ha confermato anche le condanne a 2 anni di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per Leonardo Isolani e sua moglie Manuela Mascoli, riconoscendo il loro ruolo attivo nello schema evasivo. La loro posizione processuale rafforza il quadro di un’operazione concertata, in cui ogni soggetto ha agito per un fine illecito comune. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di operazioni ad alto rischio che hanno visto coinvolta Irene Pivetti, come dimostra l’inchiesta, poi chiusa, della Procura di Milano sulla compravendita dalla Cina di mascherine per 35 milioni di euro durante l’emergenza Covid. Sebbene quel procedimento non abbia avuto seguito, evidenzia una propensione a operare in settori e con modalità che richiederebbero protocolli di compliance e antiriciclaggio estremamente rigorosi. L’assenza di una cultura del controllo e di strumenti adeguati a presidiare i rischi ha creato le condizioni ideali per la commissione dei reati. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231 non solo previene il singolo illecito, ma instaura un presidio permanente che monitora l’intera operatività aziendale, identificando le derive organizzative e i “ruoli di fatto” che divergono dalle deleghe formali, prima che questi possano tradursi in condotte penalmente rilevanti. L’esito del giudizio di Cassazione dell’8 luglio scriverà la parola fine su questo capitolo, ma la lezione per il mondo imprenditoriale rimane indelebile: la prevenzione del rischio penale non è un costo, ma l’unico investimento in grado di garantire la sopravvivenza e l’integrità dell’impresa di fronte alla giustizia.